Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile

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(Ricorso rigettato)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 605)

Il fatto

La Corte di appello di Torino confermava la condanna alla pena di giustizia irrogata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vercelli in data 08/03/2016 nei confronti di D. C. per i reati di rapina aggravata (capo A), sequestro di persona (capo B), lesioni personali aggravate (capo C), danneggiamento (capo D).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 Avverso il suddetto provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato adducendo i seguenti motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 605 cod. pen. contestandosi la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistere il delitto di sequestro di persona per avere il ricorrente, dopo essere entrato nell’ufficio della Cooperativa “…” di B. ed aver commesso la rapina, chiuso a chiave il dipendente G. F. all’interno del bagno per impedirgli di allertare le forze dell’ordine e per garantirsi la fuga; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione degli artt. 582, 585, 576, 635, commi 1 e 2 cod. pen. contestandosi la decisione dei giudici di merito che non avevano ritenuto assorbito il reato di lesioni di cui al capo C) in quello di cui al capo A) e che avevano ritenuto il reato di danneggiamento del telefono del F. (capo D) pur in assenza di prova che la condotta del ricorrente avesse reso l’oggetto inservibile; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 99 cod. pen. censurandosi la decisione dei giudici di merito che, in ordine alla ritenuta recidiva, avevano reso una motivazione del tutto apparente e comunque priva di qualsivoglia aggancio con la situazione concreta; 4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. censurandosi il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non essendosi tenuto conto dell’ammissione degli addebiti e della collaborazione resa dal ricorrente; 5) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, violazione e falsa applicazione dell’art. 133 cod. pen. censurandosi l’assenza di adeguata motivazione in merito all’operato trattamento sanzionatorio, in presenza di pena di elevata gravità (complessivamente pari ad anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa) che avrebbe imposto una adeguata spiegazione con riferimento ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati nell’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato infondato, in relazione a tutte le censure (esclusa la prima), in modo assolutamente manifesto.

Si osservava prima di tutto come il primo motivo fosse infondato stante il fatto che, secondo una risalente ma consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 6091 del 16/03/1988, omissis, Rv. 178422; più di recente, Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278), il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.

Orbene, declinando tale principio di diritto alla fattispecie in esame, si faceva presente come, per un verso, la concreta possibilità di fuga, in particolare, confermasse e non escludesse l’esistenza del reato, ove si costringa a imprudenti iniziative o a comportamenti elusivi della vigilanza e sia comunque attuabile con mezzi artificiosi di non facile attuazione o con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunziarvi nel timore di ulteriori pericoli o danni alla persona, per altro verso, il reato de quo non potesse essere escluso in considerazione del fatto che il F. fosse riuscito a liberarsi relativamente presto dal luogo ove l’imputato ed i suoi complici lo avevano rinchiuso avendo la Corte territoriale ritenuto dirimenti in senso affermativo, nella pacificità della condotta, sia l’assenza di vie di fuga per la persona offesa, che la fortunosa circostanza (non ridondante a favore dell’imputato) della presenza, all’interno del locale ove il F. era stato rinchiuso, di un bastone in ferro grazie al quale quest’ultimo riuscì a forzare la serratura chiusa da C.: condotta di “liberazione“, quella del F., che lo stesso ebbe ad attivare solo dopo aver avuto precisa consapevolezza che i rapinatori avevano lasciato i locali dell’istituto.

Da ciò se ne faceva conseguire come la persona offesa, pur potendo astrattamente liberarsi dal luogo ove era stata rinchiusa in un momento precedente a quando realmente avvenuto, e segnatamente quando ancora l’azione delittuosa era in corso, scientemente decise di non farlo per non correre il rischio di mostrarsi ai rapinatori ed esporsi a quasi certe pericolosissime ritorsioni da parte di questi ultimi, soggetti violenti e determinati, e che già avevano mostrato la loro spregiudicatezza colpendo al capo il F. e minacciandolo di morte: di tal che, il sequestro di persona si era protratto ben oltre la durata temporale della rapina non per volontà o libera scelta del sequestrato ma come conseguenza imposta dalla condotta dei rapinatori e, per questo motivo, appariva, ad avviso della Corte, ampiamente giustificata la conclusione dei giudici di merito secondo cui la privazione della capacità di movimento, a cui la persona offesa era stata sottoposta, non fosse stata funzionale alla commissione della rapina bensì a permettere la successiva fuga dei rapinatori, e si era protratta per tutto il tempo della rapina e per quello successivo occorso al F. per compiere l’anzidetta effrazione e riconquistare la libertà, con sufficiente autonomia e certezza di non poter subire azioni di ritorsioni da parte dei rapinatori.

Manifestamente infondato era considerato il secondo motivo in relazione ad entrambi i profili svolti e segnatamente alla luce del fatto che: a) secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (v., Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, omissis, Rv. 137050) si è ritenuto che il paradigma legale, previsto dall’art. 628 cod. pen., richiede solo l’uso della violenza o della minaccia e pertanto, in base al principio della specialità, si verifica l’assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle sole percosse, mentre, qualora l’agente cagioni – come nella fattispecie – lesioni personali (identica sarebbe la conseguenza in caso di morte), si ha non solo concorso formale di reati (rapina e lesioni), ma anche aggravamento ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen. del reato mezzo; b) una volta premesso che la condotta di danneggiamento si caratterizza per l’effetto di una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, omissis, Rv. 232006; nello stesso senso, Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, omissis, Rv. 262220), si precisava che questo effetto – ossia quello ai danni dell’apparecchio telefonico del F. – non solo dava credito alla verosimile versione della persona offesa ma anche in conseguenza degli esiti che, oggettivamente, tale gesto aveva provocato a favore dell’aggressore (impedire che con il telefono la vittima potesse chiedere soccorso ed in qualche modo vanificare l’azione criminosa o l’impunità dei suoi autori).

Veniva altresì stimato infondato il terzo motivo posto che se si poteva convenire con il ricorrente, circa l’esistenza di uno specifico onere motivazionale a carico del giudice ove egli ritenga di applicare in concreto la recidiva facoltativa che sia stata contestata, tanto essendo conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite Penali (cfr., sent. n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251690; adde, in senso conforme, Sez. F., n. 35526 del 19/08/2013, omissis, Rv. 256713), deve tuttavia ritenersi come detto onere potesse essere adempiuto anche implicitamente ove la sentenza – come nella fattispecie – abbia dato conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore che sono alla base dell’aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all’art. 99 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, omissis, Rv. 267130).

L’infondatezza del quarto motivo, invece, veniva fatta risalire alla stregua della considerazione secondo la quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, omissis, Rv. 245931) evidenziandosi al contempo come, nella fattispecie, il giudizio di comparazione – nel senso dell’equivalenza – tra le opposte circostanze, fosse stato congruamente giustificato in considerazione della personalità del reo e della natura (anche specifica) dei suoi numerosi precedenti penali.

Stessa sorte processuale dei precedenti motivi riceveva il quinto motivo dato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e dunque se ne faceva discendere da ciò come fosse inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259142) i quali non ricorrevano a loro volta nel caso di specie stante il fatto che una specifica e dettagliata motivazione, in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua“, “pena equa” o “congruo aumento“, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, omissis, Rv. 245596).

La Suprema Corte, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Conclusioni

La sentenza è sicuramente condivisibile in quanto il frutto di un ragionamento giuridico basato su orientamenti nomofilattici costanti e uniformi.

In particolare, è degno di attenzione quel passaggio argomento in cui, in relazione al delitto di sequestro di persona, sempre sulla scorta di una pregressa giurisprudenza elaborata in sede di legittimità ordinaria, si afferma che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione.

Da ciò deriva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 605 c.p., non è necessaria una condotta volta a privare la libertà di taluno in senso assoluto essendo sufficiente, nei termini appena precisati, che l’attività delittuosa posta in essere consenta la limitazione dello status libertatis tenuto conto della capacità della vittima di reagire per effetto della medesima.

Tal che ne discende che, in casi di questo tipo, si rende necessario, per il legale di una persona accusata di un reato di tal genere, tener conto di tale aspetto giuridico al fine di elaborare una valida strategia difensiva.

 

                                                                                                         

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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