Il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi rileva anche nel caso di contraffazione grossolana

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 474)

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 21.10.2011 dal Tribunale di Napoli – sez. Ischia, dichiarava M. L., in atti generalizzata, colpevole di ricettazione e vendita di beni recanti marchi contraffatti, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Contro tale provvedimento, l’imputata (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione) proponeva ricorso denunziando i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 648 c.p. e difetto assoluto di motivazione (ritenendo di aver documentato di avere acquistato la merce che si assume ricettata ed illecitamente posta in vendita presso un fornitore ufficiale attraverso l’esibizione delle relative fatture; il fatto che la merce fosse falsa non dimostrerebbe automaticamente la consapevolezza di ciò in capo all’imputata; mancherebbe comunque la prova dell’effettività della contraffazione contestata); b) mancanza di dolo; c) ingiustificato diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.; d) intervenuta prescrizione (le fatture risalivano al 2008).

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato dalla Corte integralmente inammissibile perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati.

Si osservava a tal proposito come i primi due motivi, riguardanti l’affermazione di responsabilità, fossero del tutto generici (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato) nonché manifestamente infondati, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, aveva motivato la contestata statuizione valorizzando l’accertata falsità dei beni de quibus (non contestata neppure dal giudice di primo grado, sulla base dei condivisi rilievi della PG operante, professionalmente esperta in materia), l’attitudine dei beni de quibus ad essere confusi con quelli originali e le accertate modalità di esposizione per la vendita di essi, con indicazione “copia non conforme all’originale” e prezzo di vendita notevolmente inferiore a quello mediamente applicato negli ordinari canali di distribuzione fermo restando come si fosse verificato che prodotti, del tipo di quelli de quibus, potevano essere messi in commercio unicamente da licenziatari autorizzati, e la M. non lo era.

Una volta ricostruito il fatto in questi termini, gli ermellini ritenevano che, operando in tal guisa, la Corte di appello si fosse correttamente conformata all’orientamento della Cassazione (Sez. V, sentenza n. 5260 dell’Il dicembre 2013, dep. 3 febbraio 2014, CED Cass. n. 258722) ferma nel ritenere che integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio trattandosi di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno tenuto altresì conto di come la Suprema Corte avesse anche chiarito (Sez. II, sentenza n. 12452 del 4 marzo 2008, CED Cass. n. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse, sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Oltre a ciò, si faceva presente, per un verso, come il terzo motivo non fosse consentito perché era stato dedotto per la prima volta in sede di legittimità non avendo costituito oggetto di una formale richiesta sia pure in via gradata (rispetto alla principale richiesta di rigetto dell’appello del P.M.): all’ud. 19.4.2016, il difensore aveva concluso chiedendo unicamente la conferma della sentenza di primo grado, per altro verso, come il quarto motivo fosse manifestamente infondato poiché, per quanto riguarda la ricettazione, il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso dopo la data della sentenza di appello mentre, per quanto riguarda l’altro reato, questo illecito penale si reputava consumato dalla data indicata nel capo d’imputazione e analogamente il termine di prescrizione è decorso dopo la data della sentenza di appello.

Sempre per quanto attiene il quarto motivo, inoltre, si sottolineava come non potesse porsi in sede di legittimità la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello in considerazione della totale inammissibilità del ricorso stante il fatto che la giurisprudenza della Cassazione aveva più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266; Sez. un.,  sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

Tal che, come visto anche prima, se ne faceva discendere, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l’inammissibilità del ricorso proposto nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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Conclusioni

La sentenza in oggetto è assai interessante nella parte cui si postula che integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana.

Posto che la Corte è giunta a formulare questo criterio ermeneutico sulla scorta del fatto che tale norma incriminatrice protegge, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio trattandosi di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, va da sé che, perlomeno alla luce di quanto dedotto in questa pronuncia, è sconsigliabile una linea difensiva in cui si faccia riferimento alla contraffazione grossolana per escludersi la sussistenza del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi trattandosi di un reato impossibile.

Ove si dovesse verificare una situazione giuridica di questo tipo, di conseguenza, è plausibile che una linea difensiva di siffatto genere possa non venire accolta in sede giudiziale.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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