(Normativa di riferimento: C.p. artt. 131-bis, 240; Codice della strada, art. 224-ter)
Il fatto
Il Tribunale di Brescia condannava G. G. alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. c) C.d.s.] fermo restando che la sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Brescia la quale aveva ritenuto che l’imputato fosse non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., e aveva disposto la restituzione al G. del velocipede utilizzato per commettere il reato.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S. in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede condotto dall’imputato al momento del fatto, siccome in proprietà del medesimo, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava prima di tutto come, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str., il giudice abbia l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria“, stante il testo dell’articolo 224 ter Cod. str., che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una “sanzione penale accessoria“, in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, omissis) e dunque, in tali casi, il giudice debba disporre la confisca e la sentenza, a cura del cancelliere, debba essere trasmessa in copia al prefetto competente (articolo 224 ter, comma 2, del codice della strada), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.
Posto ciò, il Supremo Consesso metteva in risalto il fatto che siffatta disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l’imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate.
A fronte di tale problematica giuridica, gli ermellini rilevavano come l’osservanza del principio di legalità imponesse di ritenere che la confisca non sia ammessa tenuto conto altresì del fatto che già in precedenza, in sede di legittimità ordinaria, era stato postulato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 – dep. 02/11/2015, omissis, Rv. 264830).
Infatti, alla luce di questo approdo ermeneutico, ad avviso della Corte, appariva rilevante in questa sede la diversità dei presupposti dato che, a mente dell’art. 186, co. 2 lett. b) e c), cod. strada, “all’accertamento della violazione consegue in ogni caso …” la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di conseguenza in questo caso è quindi necessario, ma anche sufficiente, l’accertamento del fatto mentre, diversamente, per la confisca, l’art. 186, co. 2 lett. c), cod. strada richiede una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti non essendo sufficiente appurare la sussistenza dell’illecito penale.
Si faceva oltre tutto presente che, sebbene la giurisprudenza di legittimità avesse avuto modo di occuparsi della relazione tra confisca e 131-bis cod. pen. in tema di armi affermando che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 – dep. 30/11/2017, omissis, Rv. 272085), tale principio, tuttavia, si fondava, del tutto correttamente, sulla previsione dell’art. 6 della legge n. 152/1975, secondo il quale il “disposto del primo capoverso dell’articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche’ le munizioni e gli esplosivi” e, osservava la Corte sempre in questa pronuncia, poiché l’art. 240, co. 2 cod. pen. dispone (anche) che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si coglie che la ammissibilità della confisca delle armi trova una specifica base legale alla luce di questo dettato normativo.
Tal che, proprio in virtù del fatto che, nel caso sottoposto al suo vaglio giudiziale non vi era (e non vi è tutt’ora) invece una base legale che possa giustificare l’applicazione di tale misura ablatoria, i giudici di legittimità ordinaria affermavano come alla medesima conclusione giuridica (vale a dire l’’applicazione della confisca nel caso in cui sia riconosciuta la particolare tenuità del fatto) non si potesse addivenire per la confisca del veicolo, nel caso di guida in stato di ebbrezza, quando il fatto sia valutato di particolare tenuità, non essendo revocabile in dubbio che non si è in presenza di una sentenza di condanna o a questa assimilabile.
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Conclusioni
La sentenza in questione è sicuramente condivisibile.
Il ragionamento giuridico che ha condotto la Corte di Cassazione ad escludere l’applicabilità della confisca del veicolo, nel caso di guida in stato di ebbrezza, nell’ipotesi in cui sia riconosciuta la particolare tenuità del fatto, difatti, è il frutto di una attenta lettura del dato normativo vale a dire dell’art. 186, c. 2, lett. c), cod. strada che, come è noto, stabilisce che, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str., il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
Difatti, posto che la particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità, la sentenza con cui essa viene riconosciuta non può essere annoverata tra le sentenze di condanna e dunque, la lettura conferita dalla Corte a questa norma del codice della strada è sicuramente rispettosa del principio della legalità e impedisce un’applicazione analogica di una legge nel penale che, come è noto, non è ammessa nel nostro ordinamento giuridico.
Va da sé dunque che, ove dovesse verificarsi una situazione analoga a quella trattata in tale decisione, questa ben potrà essere contestata, nei modi e nelle forme previste dal codice di rito, anche richiamandosi siffatta pronuncia.
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