Millantato credito: in cosa consiste?
Il delitto di millantato credito non è stato intaccato dalla recente riforma operata con la legge testé menzionata che, per converso, ha introdotto, all’art. 346 bis c.p., il nuovo delitto di traffico di influenze illecite.
La nuova disciplina mira ad estendere la tutela penale anche a “zone grigie” di attività fraudolente che, pur non integrando gli estremi di un vero e proprio accordo corruttivo, sono dotate di un rilevante potenziale criminale. La legge 190/2012, allineandosi alle indicazioni fornite dalla Convenzione di Merida del 2003, già ratificata dall’Italia, ha dato vita ad una riforma organica dei reati contro la pubblica amministrazione, modificando le ipotesi di corruzione e concussione ed introducendo il nuovo art. 319 quater, co.1 (concussione mediante induzione per pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) e co.2, con un precetto di nuovo conio che estende la punibilità anche al privato indotto indebitamente.
La riforma ha modificato l’art. 318 c.p., in relazione alla corruzione per l’esercizio della funzione e l’art. 320 c.p., nel quale risulta allargato il novero dei soggetti attivi del reato, con contestuale eliminazione del riferimento al pubblico impiego. Il legislatore è intervenuto nuovamente, con l. 69 del 2015, sviluppando le coordinate già presenti nella riforma 2012, aggravando le pene principali ed accessorie di alcuni delitti posti a presidio della P.A. ed estendendo il delitto di concussione anche all’incaricato di un pubblico servizio (317 c.p.). E’ stata inoltre prevista una nuova circostanza attenuante consistente nella “collaborazione processuale” (art. 323-bis cp.).
Il traffico di influenze illecite
Come anticipato, la riforma del 2012 ha introdotto nel codice penale il delitto di “traffico d’influenze illecite”. La nuova fattispecie, in un’ottica di anticipazione della tutela, incrimina condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, in particolare punisce chi, sfruttando relazioni esistenti con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione (a vantaggio dunque del mediatore) o, in alternativa, quale remunerazione destinata al pubblico ufficiale.
Precedentemente alla riforma, stante la palese estraneità delle condotte descritte rispetto al perimetro operativo della corruzione, tali fatti non venivano sanzionati penalmente.
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