(Riferimento normativo: C.p. art. 165)
Il fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciando quale giudice dell’esecuzione sulla richiesta del locale Procuratore della Repubblica, revocava la sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa, concessa a T. L. con sentenza del 20.12.2013, irrevocabile il 9.3.2017, dello stesso Tribunale, per inadempimento dell’obbligo, cui il beneficio stesso era stato subordinato in sentenza, del pagamento dell’importo di 2000 euro liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile.
A fondamento della decisione si rilevava come l’obbligo fosse stato imposto senza indicazione di un termine per tale adempimento e quindi esso doveva coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito, da ultimo, da Sez. 1 n. 55801 del 28.6.2017 (n.m.) secondo il quale, là dove la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e, dunque, all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile, non sarebbe giustificata una scadenza, ai fini dell’adempimento, posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena.
Né nel caso in disamina ricorreva l’oggettiva impossibilità di far fronte all’adempimento in quanto: a) la somma liquidata a titolo di risarcimento era di importo contenuto; b) era trascorso un considerevole lasso di tempo (dalla sentenza di primo grado del 2013) senza che la condannata avesse provveduto neppure al versamento di un acconto; c) nessuna prova era stata fornita in relazione ad una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza non essendo dirimente in tal senso la prodotta dichiarazione dei redditi, attestante una situazione economica non agiata, nè potendosi obliterare che la L. era proprietaria di un immobile e di due autovetture.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso l’indicato provvedimento proponeva ricorso l’interessata, con il ministero del difensore, chiedendone l’annullamento per vizi di motivazione.
Ad avviso della ricorrente, non solo andava condiviso l’orientamento, prevalente e non certo minoritario, secondo cui, in mancanza della determinazione del termine per l’adempimento, lo stesso coincide con quello quinquennale di operatività della sospensione condizionale della pena ma tale era l’indirizzo di cui aveva fatto esatta interpretazione e corretta applicazione il giudice della cognizione.
Ed invero, la Corte di appello di Ancona, nel disattendere le obiezioni della ricorrente in punto di condizionamento della sospensione dell’esecuzione della pena all’adempimento dell’obbligazione civile, aveva confermato la sentenza appellata osservando che, in considerazione della mancata indicazione di un termine per l’adempimento, che pertanto doveva coincidere con quello dell’art. 163 cod. pen., l’imputata avrebbe avuto a disposizione un lungo lasso di tempo (cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza) per accantonare la somma dovuta sicché il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto optare per l’orientamento meno favorevole disattendendo il contrario principio applicato dal giudice di secondo grado.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava prima di tutto come il Tribunale aveva ritenuto di dover accogliere la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, già accordata all’imputata L., osservando che, a ragione dell’omessa determinazione da parte della sentenza di condanna in primo grado, emessa a suo carico, di un termine per adempiere all’obbligo – imposto quale condizione per poter fruire del beneficio – di risarcire il danno, liquidato in euro 2.000,00, in favore della parte civile costituita, il termine per l’esecuzione doveva intendersi quello della irrevocabilità della sentenza.
A fronte di ciò, gli ermellini facevano presente che l’art. 165 cod. pen. prevede la facoltà del giudice (l’obbligo, nel caso in cui il beneficio sia accordato a persona che ne ha già usufruito) di subordinare la concessione della sospensione condizionale all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta (art. 165, comma 3, cod. pen.) e detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell’art. 674 cod. proc. pen., mentre la nozione di inadempimento va mutuata dall’art. 1218 cod. civ. a tenore del quale l’inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione salva la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Sez. 1, n. 27674 del 17/05/2013, omissis, Rv. 256446; ed in senso conforme Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, omissis, Rv. 229035) con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile.
Chiarito ciò, i giudici di piazza Cavour rilevavano altresì che il tema della mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l’imputato, cui sia stata accordata la sospensione condizionale della pena, debba adempiere l’obbligo impostogli quale condizione di accesso al beneficio, è stato affrontato in diverse pronunzie di questa Corte e risolto in modo non sempre uniforme stante il fatto che, da un lato, secondo un primo orientamento, la mancata indicazione del termine, entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto, non costituisce violazione dell’art. 165 cod. pen, comma 3, e in tal caso esso coincide con quello previsto dall’art. 163 cod. pen., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione oppure di delitto (tra le molte: Sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013, omissis, Rv. 256765), dall’altro, un secondo orientamento, invece, sostiene che il termine, se non specificato con la sentenza di condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza.
A tal proposito si evidenziava come, in relazione a questo secondo indirizzo nomofilattico, si fosse allineata la Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000, omissis, Rv. 217351 che, pur affermando in premessa come la tematica non si presti a soluzioni generalizzate, essendo condizionata dalla natura e dalla specie dell’obbligo stesso, aveva ritenuto, nel caso sottoposto al suo esame, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori già fissati dal giudice civile, l’esattezza dell’assunto della coincidenza del termine di adempimento con quello del passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tale obbligo suscettibile di rimodulazione o dilazione in sede penale così come tale linea interpretativa era stata di recente ribadita da Sez. 1 n. n. 47862 del 28/06/2017, omissis, Rv. 271418 nella quale si era evidenziato che, come la nozione di inadempimento deve essere mutuata dalla apposita norma civilistica (art. 1218 cod. civ.), e dunque per il tempo dell’adempimento occorre richiamare il disposto dell’art. 1183 cod. civ. a tenore del quale “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente. Qualora, tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”, nel caso in cui la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena sia subordinata all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, cioè al pagamento di una somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno insuscettibile di rimodulazione in quanto immediatamente esigibile dal creditore in assenza di un termine, l’adempimento non può che avvenire immediatamente secondo il titolo costitutivo dell’obbligazione medesima coincidendo il relativo termine con il passaggio in giudicato della sentenza che autoritativamente lo impone; in siffatte ipotesi, infatti, osservava la Corte nella pronuncia in commento, non vi sono ragioni che giustificano una scadenza posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena proprio perché l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto diverso e autonomo rispetto a quello civilistico per il quale il legislatore sancisce il principio della immediata esigibilità dell’adempimento dell’obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine per la natura della prestazione; per la stessa ragione l’obbligato non può sentirsi in alcun modo autorizzato a differire l’adempimento sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale, nessuna condizione di oggettiva pregiudizievole incertezza potendosi prefigurare al riguardo.
Tal che se ne faceva conseguire come dovesse negarsi che il Tribunale avesse proposto un’errata interpretazione dell’istituto giuridico di cui all’art. 165 cod. pen. dovendosi piuttosto condividersi l’osservazione difensiva secondo la quale il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto fare applicazione di una soluzione diversa da quella adottata in sede di cognizione e resa palese nella motivazione della sentenza d’appello dato che, a pag. 6 della sentenza emessa in data 19.1.2016 dal giudice di secondo grado, si legge testualmente: “Pertanto, non essendo stato fissato un termine dal primo giudice, lo stesso va a coincidere ex art. 163 cod. pen. con anni 5 dalla irrevocabilità della pronunzia (…) e in un simile ampio (ed ulteriore) lasso di tempo, ben potrà essere accantonata la somma dovuta“.
Da ciò se ne faceva discendere il fatto che la ricorrente aveva fatto un corretto affidamento sul termine espressamente indicato dal giudice di appello e pertanto era di tutta evidenza l’insussistenza della mancata esecuzione dell’obbligo impostole e, di conseguenza, l’insussistenza delle condizioni per la disposta revoca del beneficio.
La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava senza rinvio il provvedimento impugnato.
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Conclusioni
La sentenza in questione è sicuramente condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un orientamento nomofilattico maggioritario secondo il quale, nel caso in cui la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena sia subordinata all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria al pagamento di una somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno, insuscettibile di rimodulazione, immediatamente esigibile dal creditore in assenza di un termine, l’adempimento non può che avvenire immediatamente secondo il titolo costitutivo dell’obbligazione medesima, coincidendo il relativo termine con il passaggio in giudicato della sentenza che autoritativamente lo impone.
Va però evidenziata la sussistenza di un diverso orientamento interpretativo secondo cui, all’opposto, la mancata indicazione del termine, entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto, non costituisce violazione dell’art. 165 cod. pen, comma 3, e in tal caso esso coincide con quello previsto dall’art. 163 cod. pen., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione oppure di delitto.
Sarebbe dunque opportuno, per una evidente esigenza di certezza del diritto, che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite.
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