L’opera cinematografica è una creazione dell’intelletto umano dunque, ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore, è considerata opera dell’ingegno di carattere creativo.
Detta opera è composta da diversi elementi: soggetto (trama del film), sceneggiatura (testo che sviluppa il soggetto indicando tutto ciò che è necessario per la rappresentazione cinematografica), musica (solo se però è creata appositamente per il film) e regia (anche detta direzione artistica).
Dietro all’opera cinematografica, oltre al produttore, vi sono diverse persone, ebbene, si considerano coautori dell’opera sia l’autore del soggetto che l’autore della sceneggiatura che quello della musica, nonché il direttore artistico.
Soffermiamoci dunque sulla figura del produttore dell’opera cinematografica
Si presume produttore dell’opera cinematografica colui che è indicato come tale sulla pellicola, tuttavia se l’opera è registrata, ai sensi dell’articolo 103 della Legge sul Diritto d’Autore, prevale la presunzione stabilita dal medesimo articolo. Invero, quest’ultimo prevede la registrazione dell’opera presso il registro pubblico generale delle opere protette tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché la registrazione presso la SIAE.
Chiariamo la differenza tra i due registri; nel primo registro vengono registrate tutte le opere soggette all’obbligo del deposito con indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla Società Italiana degli autori ed editori è invece affidata la tenuta di un registro speciale per i programmi per elaboratore. Ebbene in quest’ultimo registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma (primo atto di esercizio dei diritti esclusivi).
La registrazione è finalizzata a provare l’esistenza dell’opera e della sua pubblicazione, fino a prova contraria. Ebbene, sempre fino a prova contraria gli autori e i produttori indicati nello stesso sono considerati autori o produttori dell’opera cinematografica.
Ciò chiarito, titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica è il produttore, tuttavia, anche i coautori sono titolari di diritti sulla stessa. Vediamone alcuni. Ebbene, gli autori delle musica hanno il diritto di percepire da coloro che proiettano l’opera un compenso separato per la proiezione. Inoltre, gli autori del soggetto, della sceneggiatura e il direttore artistico – se non vengono retribuiti tramite una percentuale sulle proiezioni pubbliche – hanno diritto a ricevere un compenso ulteriore quando gli incassi raggiungono una cifra stabilita contrattualmente con il produttore.
I coautori inoltre hanno in diritto di esprimere il proprio consenso (il quale è necessario) per l’esecuzione o la proiezione di elaborazioni, trasformazioni e traduzioni dell’opera.
Altri dritti sono presto elencati: gli autori delle parti letterarie e di quelle musicali possono riprodurre o utilizzare le stesse separatamente, l’importante è che non risulti alcun pregiudizio ai diritti di utilizzazione propri del produttore. Gli autori possono inoltre ottenere la menzione del proprio nome sulla pellicola cinematografica, non solo, se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni o non la fa proiettare nel medesimo termine, gli autori possono usufruire liberamente dell’opera.
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