Le diverse ipotesi di nullità
Nel tempo sono state introdotte ipotesi di nullità del tutto eterogenee e spiccatamente eccentriche rispetto ai principi della nullità di tradizione codicistica. Quest’ultima, come accennato, è strettamente correlata a un difetto strutturale o funzionale dell’atto, già riscontrabile al momento della sua formazione; la legislazione speciale, al contrario, è costellata di ipotesi patologiche che nulla hanno a che vedere con il momento genetico, talvolta riguardando addirittura l’inadempimento di obblighi successivi alla stipula di un contratto perfettamente valido ed efficace nei suoi elementi costitutivi.
Ne rappresenta un esempio la cd. nullità di protezione che determina l’inefficacia del contratto a protezione di solo uno dei contraenti. La nullità di protezione è lo speciale rimedio posto a tutela della parte contrattuale debole contro l’introduzione di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio nell’assetto generale del contratto. Tale forma di nullità rappresenta una deroga rispetto al disposto di cui all’art. 1421 c.c., il quale prevede che la nullità possa essere fatta valere da chiunque abbia interesse, introducendo il concetto di relatività delle nullità, potendo la nullità di protezione essere fatta valere unicamente dalla parte debole destinataria di maggiore tutela. Tale peculiarità non elimina i caratteri propri della nullità e, quindi, anche quelle di protezione sono rilevabili d’ufficio, determinano l’inefficacia definitiva del contratto e le azioni sono imprescrittibili.
La nullità testuale
L’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 prevede un’ipotesi di nullità testuale di protezione con riferimento ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento stipulati da un intermediario finanziario. Tale norma prescrive che i suddetti contratti debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità e che tale forma, prevista a protezione dell’investitore, non ammetta equipollenti. In campo bancario, pertanto, la nullità di protezione rappresenta un rimedio a situazioni di disinformazione della parte debole che possono comprometterne la libertà negoziale.
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L’istruttoria nel processo sommarioL’opera in questione mira ad approfondire il nuovo rito sommario di cognizione alla luce delle recenti modifiche normative. Il rito sommario di cognizione introdotto nel 2009 al fine di velocizzare i tempi processuali e permettere di ottenere decisioni più velocemente rispetto alle controversie instaurate secondo il rito ordinario, è diventato negli anni uno strumento fondamentale nel panorama giudiziario.Dal 2011 costituisce uno dei tre riti alternativi in cui possono essere incardinate le controversie civili: è possibile parlare di un rito sommario di cognizione facoltativo e di un rito sommario di cognizione obbligatorio.Si tratta pur sempre di un procedimento a cognizione piena, ma ad istruttoria semplificata: ed è proprio la fase istruttoria a destare non poche perplessità. Si è discusso a lungo sia sulla natura del procedimento sommario di cognizione sia sul significato da attribuire alla locuzione istruttoria (non) sommaria.Dubbi sono emersi sulle modalità di espletamento della fase istruttoria e sulle prove che possono essere utilizzate. La scelta del rito sommario di cognizione era inizialmente rimessa esclusivamente nelle mani dell’attore, l’unico a poter scegliere di iniziare una controversia secondo il predetto rito, mentre al giudice era concesso di disporre la conversione del rito in rito ordinario oppure di concludere il giudizio con un’ordinanza impugnabile con l’appello e suscettibile di divenire, in mancanza, cosa giudicata ex art. 2909 c.c.Nel 2014 con l’introduzione dell’art. 183-bis c.p.c. viene introdotta l’ipotesi inversa, ovvero si consente al giudice di disporre il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, eliminando quella situazione a senso unico presente nel passato.Al volume è collegata una pagina web con significative risorse integrative.Su https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti è infatti possibile accedere al formulario, in formato editabile e stampabile.Sara Caprio, avvocato e dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile, diploma di specializzazione in Professioni Legali presso l’Università di Napoli Federico II, cultore delle materia in Diritto Processuale Civile presso la medesima Università.Barbara Tabasco, avvocato e dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile, professore a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, cultore delle materia in Diritto Processuale Civile presso l’Università di Napoli Federico II. Sara Caprio – Barbara Tabasco | 2019 Maggioli Editore 25.00 € 23.75 € |
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