L’entrata in vigore della nuova disciplina non è immediata ma posticipata al 19 aprile 2020, in quanto il Ministero di Giustizia dovrà attuare i necessari accorgimenti tecnici sui sistemi informativi per espletare le attività processuali con modalità telematiche.
Le disposizioni della presente Legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore. Con l’entrata in vigore della nuova legge saranno abrogate le corrispondenti azioni di classe contenute nel Codice del Consumo.
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Art 840-bis c.p.c. “Ambito di applicazione”
Attraverso il collocamento della disciplina nel Titolo VIII-bis del Codice Civile, è stato eliminato ogni riferimento a consumatori e utenti. A norma dell’art. 840-bis co 1, si evince che l’azione di classe è esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei”. In particolare, l’azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Titolari dell’azione sono ciascun componente della “classe”, nonché le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda i destinatari dell’azione di classe, questi sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro attività.
Procedimento azione di classe
La disciplina ha previsto tre fasi:
1. Ammissibilità della domanda
Ex art. 840-ter la domanda per la class action si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata del Tribunale in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere pubblicato su un apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto.
La domanda viene dichiarata inammissibile:
– quando è manifestatamente infondata;
– quando il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
– quando il ricorrente si trova in conflitto di interessi nei confronti della parte resistente;
– quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio;
Se l’istanza viene dichiarata inammissibile, il ricorrente potrà riproporre azione di classe quando di verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Onde evitare l’eventuale pluralità di azioni di classe aventi lo stesso oggetto, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale del Ministero non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo. Sono fatte salve le azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza dei sessanta giorni.
Novità principale introdotta dalla Legge riguarda l’adesione all’azione che il Codice del Consumo consente solo dopo l’ordinanza ce ammette l’azione. Diversamente, nella nuova disciplina il tribunale chiamato a decidere con ordinanza sull’ammissibilità dell’azione di classe, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l’azione.
La Legge n. 31 del 2019 prevede comunque che si possa aderire all’azione di classe anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale assegna un termine per l’adesione nella sentenza che accoglie l’azione. L’aver previsto che il danneggiato potrà presentare la domanda anche dopo che il magistrato abbia già accertato la condotta illecita ha fatto nascere discussioni, riportate anche su quotidiani nazionali, dove le associazioni di categoria a rappresentanza e difesa dell’Industria italiana hanno definito “punitiva” per le imprese che, se giudicate quindi responsabili, dovranno non solo risarcire il rappresentante comune degli aderenti alla class action, ma anche il loro difensore.
Se l’istanza viene ritenuta ammissibile, il procedimento verrà regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c).
2. Decisione sul merito
Nella seconda fase del procedimento, sempre di competenza del tribunale delle imprese, è collocata la decisione sul merito. La sentenza che accoglie l’azione di classe, che ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, ha come contenuto i seguenti punti principali:
(i) provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie, quando l’azione è proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione;
(ii) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
(iii) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti;
(iii) dichiara aperta la procedura di adesione, fissando i relativi termini perentori (da 60 a 150 giorni);
(iv) nomina il giudice delegato per gestire la procedura di adesione e decidere sulle liquidazioni e un rappresentante comune degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
3.Liquidazione delle somme agli aderenti della classe
La fase successiva dell’azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie, anche parzialmente, le domande di adesione e condanna, con decreto motivato, il resistente al pagamento delle somme dovute – è una novità introdotta dalla nuova disciplina rispetto al Codice del consumo. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo. Contro il decreto è ammesso opposizione entro 30 giorni con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale; sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale (non può far parte del collegio il giudice delegato).
La legge 31 del 2019 dettaglia successivamente una disciplina in merito all’adempimento sponstaneo al decreto da parte del debitore e all’esecuzione forzata collettiva. Con riguardo a quest’ultima, qualora il resistente non adempia spontaneamente al pagamento delle somme ordinato dal giudice, potrà poi essere esercitata la procedura di esecuzione forzata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune.
Un ulteriore profilo di novità è rappresentato dalla disciplina del compenso derivante dalla cd. “quota lite”, ovvero la somma che il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente, in via ulteriore rispetto alla somma dovuta a ciascun aderente a titolo di risarcimento. Questa somma costituisce una percentuale dell’importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale e sulla base di sette scaglioni.
Sul punto:”La Class Action nei confronti della P.A.”Gli accordi transattivi”
Gli accordi transattivi
Ex art. 840-quaterdecies, il tribunale fino alla discussione orale della causa, può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti, mediante comunicazione PEC o SERC a ciascun aderente; l’adesione all’accordo è data accedendo al fascicolo informatico.
Dopo la sentenza che accoglie l’azione ex art. 840-sexies, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l’impresa resistente un analogo schema di accordo di natura transattiva.
L’art. 840-quaterdecies prevede un termine entro il quale possono essere formulate contestazioni da parte di ciascun aderente, decorso inutilmente il quale il giudice delegato autorizza il rappresentante comune a stipulare l’accordo transattivo.
In entrambe le ipotesi, l’accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Le disposizioni di questo articolo sugli accordi transattivi si applicano, in quanto compatibili, anche quando l’azione è promossa da un’organizzazione o un’associazione e l’accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all’accordo stesso.
Azione inibitoria collettiva
La nuova legge regola inoltre l’azione inibitoria collettiva, con la quale chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Competenza attribuita alle sezioni specializzata per l’impresa con rito camerale.
Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta sopra indicata sono legittimate a proporre l’azione solo se iscritte nell’elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
L’azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l’impresa con l’applicazione del rito camerale e si consente, in quanto compatibile, l’adesione all’azione nelle forme previste per la class action.
La nuova formulazione dell’azione inibitoria collettiva presenta, secondo taluni esponenti a rappresentanza della categoria dei consumatori, un limite all’efficacia di questo strumento in quanto vi sarebbe il rischio di avere una tutela collettiva d’urgenza: esempio a vantaggio di associazioni dei consumatori sono state le battaglie che hanno portato inibizioni di comportamenti illeciti su vasta scala come, ad esempio, quelli relativi alla fatturazione a 28 giorni o all’anastocismo bancario.
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