Farmers’ Rights, un’altra proprietà collettiva

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Un nuovo diritto

Una nuova categoria giuridica è stata definita negli ultimi anni, i Farmers’ Rights o Diritti degli agricoltori. Sono disciplinati, a livello internazionale, dall’articolo 9 del Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e l’Agricoltura, adottato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la Risoluzione 3/2001, durante la 31° riunione della Food and Agricolture Organization (F.A.O.), svoltasi a Roma il 3 novembre 2001. In Italia, invece, questi diritti sono regolati dalla legge n. 101 del 6 aprile 2004[1].

Biodiversità

Si afferma nell’articolo 9 del testo della Food and Agricolture Organization: «Le Parti contraenti riconoscono l’enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero. Le Parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, la realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In funzione delle proprie esigenze e priorità, ogni Parte contraente deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e per garantire, tra l’altro: a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; c) il diritto di partecipare all’adozione di decisioni, a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente articolo comporta una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione»[2]. Come si può leggere, i Farmers’ Rights tutelano la biodiversità delle sementi, affidando il compito di preservarle agli Stati e alle singole comunità locali. Si vuole così impedire la dispersione delle antiche conoscenze agrarie e il degrado della pluralità fitogenetica.

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Le prelazioni agrarie

L’opera si propone come una costruzione della disciplina della prelazione agraria nelle sue varie fattispecie, ovvero del diritto di prelazione agraria, quale risulta – per il suo carattere di indirizzo – dalla giurisprudenza di legittimità (non mancando richiami dottrinari). La disciplina dell’istituto in parola viene infatti dedotta, secondo un disegno unitario, dalla lettura complessiva e variamente dispiegata della giurisprudenza di legittimità. In tale prospettiva l’opera si svolge in forma essenziale, ma puntuale, e alla stregua di una esposizione piana e definita, che, unite alla sua sistematicità, fanno dell’opera stessa un ausilio nella pratica professionale come nell’attività di mera consultazione. Donato Calabrese è nato in Abruzzo (a Quadri, Chieti) ed è entrato in Magistratura nell’ottobre 1969, esercitandone le diverse funzioni, di cui gli ultimi 16 anni quale Consigliere della Corte di Cassazione. È autore di due monografie (relative l’una alla stessa L. 26 maggio 1965 n. 590 e l’altra alla L. 3 maggio 1982 n. 203, e successivi interventi legislativi) ed ha, nel tempo, collaborato alle Riviste giuridiche Il Foro italiano, Giurisprudenza italiana, Giurisprudenza agraria italiana.

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Un altro modo di possedere

È facile rintracciare le similitudini tra i Farmers’ Rights e le proprietà collettive in senso stretto. In primo luogo, vi è la presenza di un bene, le sementi, il cui godimento è comunitario, rappresentando una ricchezza economica primaria per le collettività. In secondo luogo, si ribadisce il loro ruolo fondamentale e, soprattutto, quello degli agricoltori nella preservazione delle colture. Non si dimentica di sottolineare come l’attività umana, nei secoli, abbia selezionato o migliorato le specie vegetali. Se queste fossero abbandonate allo stato naturale, rischierebbero di scomparire. Allo stesso modo, se fossero lasciate alla mercé delle multinazionali farmaceutiche, verrebbero snaturate e non apporterebbero nessun beneficio economico ai territori. Come ribadisce il documento della Food and Agricolture Organization, è compito dei singoli governi legiferare in materia, fornendo alle comunità gli strumenti legali per combattere la biopirateria[3]. È sbagliato parlare in questo caso di beni comuni, essendo una categoria giuridica piuttosto ambigua, che potrebbe dar vita a serie contraddizioni. Se inquadrate nelle tradizionali proprietà collettive, si consentirebbe una fruizione aperta delle risorse fitogenetiche, impedendo, tuttavia, un uso eccessivamente libero delle sementi. Non dimentichiamoci inoltre le ricadute economiche per la collettività, qualora si sviluppassero attività legate alle coltivazioni delle colture autoctone.

Note

[1] L. Paoloni, I “Diritti degli Agricoltori” sulle risorse genetiche e le conoscenze locali. Un nuovo modello di proprietà collettiva, in F. Fontanarosa (a cura di), Usi civici e proprietà collettive tra realtà odierne e prospettive future, Campobasso, Palladino Editore, 2013, p. 99

[2] Ibid., pp. 99 – 100

[3] Ibid., pp. 101 – 102

Alfredo Incollingo

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