Disastro ferroviario: riconosciuta la costituzione di parte civile dell’ente

Redazione 20/05/19
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Relativamente alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, occorre dar rilievo alla sentenza del Tribunale di Trani relativo al disastro ferroviario di Andria. Il Giudice di Primo grado ha riconosciuto l’ ammissibilità la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ex d.lgs. 231/2001 

Si rinviene nella ordinanza che:”a causa del silenzio del legislatore la possibilità di esperire l’azione nel processo civile a carico dell’ente è uno dei temi maggiormente controversi tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche“.

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La responsabilità amministrativa degli enti

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

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L’orientamento maggioritario sull’inammissibilità della costituzione di parte civile degli enti

Il Tribunale revoca l’ordinanza del GUP, la quale conferma l’orientamento maggioritario per cui è inammissibile la costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente. L’intento è quello di aderire, invece, a un orientamento estensivo che riconosce la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente.

Le considerazioni mosse evidenziano che: il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente nell’interesse o del vantaggio di questo è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica e che (ii) il sistema sanzionatorio previsto per gli enti fuoriesce dagli schemi tradizionali incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza e tra pene principali ed accessorie e mira a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare. Si legge nell’ordinanza:” non può escludersi che dal fatto dell’ente (colpa di organizzazione; deficit di organizzazione e controllo) possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente, che lo obbliga, a norma dell’art. 185 c.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p. – applicabile per il rinvio operato dall’art. 34 del D. Lgs. citato – senza che rilevi che, nel caso di specie, nei confronti dell’ente sia stata già esercitata da alcune parti civili l’azione civile indiretta, tramite lo strumento della citazione del responsabile civile“.

Prosegue:” l’argomento utilizzato a sostegno della tesi restrittiva, che invoca un presunto silenzio del legislatore per escludere l’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’ente. Va rilevato, di contro, che il legislatore, sul punto, non è rimasto silente, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35, di talchè deve escludersi che debba farsi ricorso all’analogia“.

Trova conforto nella relazione ministeriale, da cui emerge che detti articoli assumono un rilievo fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre le norme del decreto, quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall’altro lato, che all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili“.

L’orientamento assunto dal Tribunale

Continua il Giudice, precisando: “la relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, circostanza di evidente valore significante, posto che il legislatore nei casi in cui ha voluto discostarsi dalle previsioni del codice di rito in ordine a singoli istituti, lo ha espressamente previsto. Di contro, nessuna norma del D. Lgs. 231/2001 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente“.

Un’analoga fattispecie di ammissibilità si riscontra:” dalla speciale disciplina del processo penale minorile, nell’ambito del quale, a fronte di un rinvio generale alle norme del codice di procedura penale, il legislatore ha espressamente escluso l’ammissibilità della costituzione di parte civile, circostanza che conferma che quando il legislatore ha voluto escludere tale parte privata, lo ha espressamente previsto“.

Le sanzioni: “Il D. Lgs. 231/2001, all’art. 50, prevede la revoca delle sanzioni interdittive quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti ovvero in presenza delle ipotesi previste dall’art. 17, il quale alla lettera a), non a caso, prevede che la società si sia “efficacemente” adoperata a risarcire integralmente il danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose“.

Conclude:” si traduce nel diritto delle persone offese o danneggiate di esercitare l’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’ente, per fatto proprio, diversa dall’azione indiretta, esercitata nei suoi confronti quale responsabile civile“.

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