La “purezza“ dello stupefacente nel TU 309/1990

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I precursori con cui viene tagliato uno stupefacente determinano il grado finale di purezza della sostanza spacciata. La tematica del taglio non va sottovalutata, in tanto in quanto, nell’ Ordinamento penale italiano, “ [ Le pene previste per i delitti di cui all’ articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà ] se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “ ( lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ). Nelle Tabelle allegate al vigente TU 309/1990, sono attualmente contemplati 32 precursori chimici, illegali nel contesto tossicomanico, ancorché perfettamente legali nell’ ambito ordinario della sintesi di farmaci da banco oppure acquistabili dietro presentazione di regolare ricetta medica. Sotto il profilo normativo, nell’ Unione Europea, la giuridificazione dei precursori ad uso terapeutico umano è contenuta nella Direttiva 2001/83/CE, mentre le sostanze da taglio ad uso medico-veterinario sono regolamentate dalla Direttiva 2001/82/CE.

Entrambi tali Codici Comunitari sono stati ri-ordinati dal Parlamento Europeo nel Reg. CE n. 273/2004, periodicamente aggiornato grazie alla collaborazione costante delle case farmaceutiche. Nella realtà concreta e quotidiana, tuttavia, l’ utilizzo pratico dei precursori costituisce un campo precettivo ambiguo e tutt’ altro che trasparente. Basti pensare, ad esempio, all’ ecstasy ed all’ LSD, facilmente ricavabili, per sintesi molecolare, da efedrina, acido lisergico, piperonale e safrolo. Oppure ancora, si ponga mente all’ anidride acetica ed al permanganato di potassio, impiegati come reagenti nella lavorazione della cocaina e dell’ eroina. Analogamente, svariate altre droghe, tanto vegetali quanto sintetiche, sono tagliate con precursori e solventi come l’ acetone, l’ etere e l’ acido cloridrico. Questa zona grigia e semi-illegale ha provocato non pochi problemi interpretativi, come dimostra la Convenzione ONU sui precursori del 1988, ratificata dall’ Italia nella L. 328/1990. Il nodo problematico della questione è e rimane distinguere tra l’ impiego farmaceutico delle sostanze per il taglio e, dal lato opposto, l’ utilizzo illegale dei medesimi preparati per l’ assemblaggio di stupefacenti o, comunque, di medicinali che dovrebbero essere consumati soltanto a livello ospedaliero e non per finalità inutilmente e pericolosamente ludico-ricreative.

In maniera lodevolmente esplicita, i Lavori Preparatori della predetta Convenzione ONU del 1988 affermano che “ è necessario adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi in precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in particolare attraverso un sistema di controllo degli scambi internazionali dei precursori delle droghe, tenendo conto del fatto che, in linea di principio, il commercio di queste sostanze è lecito [ … ] deve sussistere un giusto equilibrio tra la necessità di impedire la diversione verso il mercato illecito e le esigenze commerciali dell’ industria [ farmaceutica ] e dei diversi operatori [ medici ] del settore “. Sempre a tal proposito, l’ Art. 12 della Convenzione ONU sui precursori del 1988 statuisce che “ ogni Stato contraente deve adottare le misure che ritiene appropriate per impedire la deviazione di sostanze [ … ] verso il mercato illecito “. L’ UE ha voluto e, anzi, dovuto recepire tale ratio internazionalistica, come dimostrano i Regolamenti CE n. 273/2004 e CE n. 111/2005. Nel Diritto italiano, i precursori di droghe sono regolamentati dal lungo e complesso Art. 70 TU 309/1990, contenente più di venti commi, ampiamente modificati dal D.LVO 50/2011 nonché da numerosi e decisivi interventi interpretativi della Corte Suprema di Cassazione.

Nella prassi farmaceutica legale, ma, purtroppo, anche nell’ ambito della preparazione di sostanze stupefacenti, oggi il precursore più usato è il levamisolo, originariamente impiegato per la cura della filaria, delle reazioni allergiche e dei disturbi dell’ addormentamento. Nel biennio 2013-2014, il levamisolo è stato fondamentale per il taglio della maggior parte della cocaina spacciata in Italia. Anche la fenacetina è un precursore-base della cocaina. Si tratta di un euforizzante derivato dall’ amminofenolo e usato come antidolorifico ed antipiretico. La fenacetina è illegale, in Italia, dal 1986, a causa degli eccessivi effetti collaterali. Altrettanto pericolosi sono i precursori derivati da anestetici locali, come la lidocaina, la benzocaina, la procaina e la tetracaina. In particolar modo, la cocaina e l’ MDMA lavorate con anestetici provocano frequenti overdoses. Analogamente pericolose sono le sostanze d’ abuso sintetizzate con la caffeina, la quale aumenta eccessivamente il battito cardiaco. Negli ambienti tossico-voluttuari italiani, un precursore attualmente molto alla moda è pure l’ idrossizina, che cagiona aritmie cardiache, vertigini ed allucinazioni. Normalmente, per un ordinario uso medico, l’ idrossizina è un buon antistaminico, utilizzato soprattutto per il trattamento di ansia, disturbi del sonno e anche malattie della pelle. Un altro precursore tipico degli Anni Duemila è il diltiazem, che è un antagonista del calcio ed è utile per trattare la pressione alta o altre malattie cardiovascolari. Il diltiazem aggiunto alla cocaina ed all’ eroina riduce l’ aumento della pressione sanguigna solitamente indotto da tali sostanze illecite.

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  1. La “ purezza “ tossicologica dello stupefacente nell’ Art. 80 TU 309/1990

Alla luce della lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990, Cass., sez. pen. VI, 26 luglio 2007, n. 30534 asserisce che “ ai fini della corretta qualificazione dello spaccio come aggravato può essere determinante non solo il quantitativo della sostanza, ma anche la purezza del principio attivo “. Purtroppo, negli Anni Novanta del Novecento, la Corte di Cassazione aveva cagionato un’ ipertrofia precettiva dei lemmi “ quantità ingente “ ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990, ma, negli Anni Duemila, finalmente la Giurisprudenza italiana di legittimità ha realizzato che il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 va sempre e comunque congiunto con la variabile della “ purezza “ dello stupefacente, in tanto in quanto, anche in presenza di un quantitativo non ingente, le sanzioni vanno in ogni caso aggravate “ se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “ ( lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ). Ovverosia, non è grave lo smercio di un quantitativo ingente qualora esso possegga uno scarso tenore drogante a causa di un taglio che rende la dose finale poco pura e, dunque, insufficientemente psicoattiva sul sistema nervoso centrale. In molti casi, come p.e. in Cass., sez. pen. VI, 26 luglio 2007, n. 30534, i limiti ponderali di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990 possono senz’ altro essere “ ingenti “ dal punto di vista quantitativo, ma, sotto il riguardo qualitativo, la dose spacciata non reca un buon principio attivo puro e fortemente psico-stimolante.

Dunque, nella lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990, la qualità prevale sulla quantità grezza incriminata nel comma 2 Art. 80 TU 309/1990. P.e., si pensi alla ( diseducativa ) cannabis “ light “ con un tenore di THC inferiore al 3-4 %. Oppure ancora, si ponga mente all’ eroina tagliata con solventi o precursori che ne diminuiscono i meccanismi chimico-psicotropi. Anzi, Cass., sez. pen. VI,  26 luglio 2007, n. 30534 precisa, nelle Motivazioni, che “ la ratio che anima le norme sugli stupefacenti è quella di contrastare duramente l’ attentato alla salute dei potenziali assuntori “. Ebbene, entro tale ottica, la “ tutela della salute [ … ] della collettività “, ex Art. 32 Cost., costituisce una regola fondamentale che si congiunge più alla lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 che non al comma 2 Art. 80 TU 309/1990. Basti pensare ad un “ quantitativo ingente “ di haschisch senza peli ghiandolari ed utile soltanto per la produzione di tessuti o tele impermeabili. Parimenti, l’ Art. 32 Cost. non è gravemente violato se l’ oppio o la pasta di coca recano una purezza scarsa, che rende la droga assai simile ad un placebo per saziare inutili e ridicole voglie trasgressive di adolescenti alla ricerca del proibito. Pertanto, il principio attivo fa passare in secondo piano la nozione di “ quantità “ di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990. In effetti, sempre nell’ esposizione delle Motivazioni, in Cass., sez. pen. VI, 26 luglio 2007, n. 30534, la Suprema Corte precisa giustamente che, vista la lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990, “ in un’ ottica legislativa dall’ indubbio duplice carattere ( sia preventivo che repressivo ) non può apparire sufficiente una generica valutazione dell’ aspetto ponderale dello stupefacente, inteso in senso globale, senza, quindi, porre in particolare luce la purezza dello stupefacente “.

D’ altronde, sotto il profilo chimico, specialmente con afferenza all’ eroina ed alla cocaina, le dosi vengono sottoposte a continue raffinazioni e, per conseguenza, la purezza e la lesività psico-fisica della sostanza potrebbero diminuire sino al punto di rendere quasi totalmente inapplicabili la lett. e comma 1 nonché il comma 2 Art. 80 TU 309/1990. All’ opposto, una dose troppo pura è senz’altro altamente lesiva nei confronti della ratio democratico-sociale contemplata dall’ Art. 32 Cost. . A tal proposito, sempre in tema di purezza dello stupefacente, Cass., sez. pen. VI, 26 luglio 2007, n. 30534 prosegue nell’ asserire che “ anche in presenza di quantitativi di droga [ ingenti ] non bisogna soffermarsi sul peso lordo, ma su quella parte di sostanza idonea a provocare un notevole effetto drogante “. Pure Corte d’ Appello di Milano, Sez. II, 13 luglio 2006 insiste anch’ essa sulla ratio della purezza più che su quella della quantità, perché “ in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante speciale di cui all’ Art. 80 comma 2 DPR 309/1990 ricorre ogniqualvolta il quantitativo della sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo i valori massimi, sia talmente puro da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti “. Nello specifico, infatti, Corte d’ Appello di Milano, Sez. II, 13 luglio 2006 era stata chiamata a giudicare 579 grammi di THC purissimo, corrispondenti a ben 11.543 dosi droganti estremamente e pericolosamente psicoattive.

Nella Giurisprudenza di legittimità degli Anni Duemila, la ratio del grado di purezza dello stupefacente spacciato ha acquisito un’ importanza basilare. Infatti, più la sostanza è pura, più essa è suddivisibile in una notevole quantità di dosi, le quali, nel contesto valoriale dell’ Art. 32 Cost., possono nuocere ad un rilevante numero di tossicomani. Questa potenziale e lesiva “ saturazione del mercato “ rappresenta la più importante fattualizzazione ermeneutica della lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990, in cui si incriminano “ sostanze stupefacenti o psicotrope [ troppo pure, poiché ] adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “. In altre parole, i precursori, i solventi ed i metodi del taglio sono elementi oggettivi indispensabili ai fini dell’ applicazione o meno della lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990. Ciò significa che la purezza della droga è legata all’ anti-socialità del narcotraffico, il quale lede “ la salute [ degli assuntori uncinati ] come fondamentale diritto dell’ individuo e come interesse della collettività “ ( cpv. 1 comma 1 Art. 32 Cost. ) Dunque, tagliare male lo stupefacente non costituisce un reato a pericolosità astratta, bensì un’ aggravante concretamente e fattualmente contraria all’ Ordine costituzionale della Repubblica. Del resto, quanto sino ad ora affermato non è una formula idealistica e retorica persa tra le nuvole dei Principi generali, come dimostra Cass., sez. pen. IV, 30 giugno 1998, n. 2168, a parere della quale “ non è ammissibile una valutazione [ della lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ] che sia svincolata dal riferimento al contenuto di sostanza pura “.

Anche il Precedente contenuto in Cassazione n. 2370/1999 afferma che “ un simile atteggiamento interpretativo [ noncurante della variabile della purezza ] si dimostra incompleto, perché non tiene nel debito conto la reale situazione del mercato [ delle droghe ] e finisce per concretizzare una prospettiva soltanto nominalistica, cioè connotata da profili di rilevante astrattezza e teoricità “. D’ altronde, le Sentenze di legittimità degli Anni Novanta del Novecento ipostatizzavano il criterio ponderale di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990, ma tali Precedenti finivano per dimenticare che una “ quantità ingente “ costituisce un fatto aggravato soltanto se il potere drogante, quindi la purezza, è elevato. Basti pensare alla marjuana, che sovente reca un tenore scarso di THC e, per questo motivo, sfugge all’ applicazione del comma 2 Art. 80 TU 309/1990, in tanto in quanto la lesività di uno stupefacente sovente non dipende dalla “ quantità “, bensì dalla “ qualità “ ex lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990.

Infatti, esistono Precedenti in cui il sequestro di quintali di canapa, eroina o cocaina non è aggravato, mentre, a volte, pochi etti delle medesime sostanze possono manifestare una straordinaria purezza, tale da poter confezionare migliaia di dosi estremamente psicoattive. La prevalenza esegetica della qualità ( lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ) sulla quantità ( comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ) è encomiabilmente evidenziata in Cass, sez. pen. IV, 22 maggio 1997, n. 7204, giacché “ il criterio della purezza è indispensabile [ perché ] è necessario che la valutazione del profilo ponderale dello stupefacente [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ], operata al fine di procedere o meno alla contestazione dell’ aggravante dell’ ingente quantità, avvenga in forza del coniugio fra tre fattori tra di loro apparentemente autonomi: 1) il peso globale dello stupefacente, 2) il peso della sostanza pura 3) ed il giudizio di idoneità riguardante, in ciascun caso specifico, l’ attitudine della droga a soddisfare il consumo di un numero molto elevato di tossicodipendenti e a saturare un’ apprezzabile area di spaccio “.

Oppure ancora, nel medesimo solco interpretativo, si colloca pure Cassazione n. 2490/1998, in cui  costituirono “ caso aggravato “ 10 Kg di cocaina, ma non alla luce del comma 2 Art. 80 TU 309/1990, bensì a motivo dell’ elevata purezza della cocaina ex lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990. Di nuovo, Cassazione n. 2490/1998 reputa prevalente la qualità sulla quantità. Anzi, in Cass., sez. pen. IV, 2 ottobre 1996, n. 9182, la Suprema Corte congiunge espressamente il cpv. 1 comma 1 Art. 32 Cost. alla lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990, in tanto in quanto “ l’ accertamento dell’ ingente quantità va compiuto con riferimento al singolo episodio isolatamente considerato e non già rapportandolo ai quantitativi sequestrati, bensì avendo riguardo al principio attivo contenuto nella sostanza, alla qualità della stessa ed agli effetti negativi [ … ] causati dall’ assunzione di quel tipo di droga nei confronti dell’ integrità psicofisica dei potenziali consumatori “. La ratio della più o meno elevata purezza è stata decisiva anche in Cassazione 3 novembre 1994, poiché “ bisogna predisporre un’ energica tutela della salute pubblica [ ex Art. 32 Cost. ] contro i pericoli derivanti dall’ invadenza della droga [ … ] bisogna assumere a parametro precipuo il principio attivo contenuto nella sostanza [ … ] non si deve affatto trascurare il fattore qualità “. Questo non significa che il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 sia inservibile o superfluo, bensì esso deve coniugarsi con la non meno basilare lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990. Quindi i precursori ed i solventi per il taglio o la sintesi chimica non rivestono per nulla un ruolo secondario all’ interno delle dinamiche ermeneutiche dell’ Art. 80 TU 309/1990.

  1. Precursori, taglio e purezza degli stupefacenti nell’ Art. 70 TU 309/1990

I precursori ed i solventi sono giuridificati nel D.LVO 50/2011, che, a sua volta, scaturisce dall’ introduzione, nell’ Ordinamento italiano, dei Regolamenti CE 273/2004, CE 111/2005 e CE 297/2009. Purtroppo, il mercato dei precursori, sotto forma di molecole ed isomeri, è in continua espansione ed il nodo problematico della questione consiste nel fatto che, come ribadito da Cass., sez. pen. VI, 11 aprile 2011, n. 14431, un precursore o un solvente ha o, viceversa, non ha, per Legge, effetto drogante o psicotropo soltanto nella misura in cui una determinata sostanza da taglio venga o meno espressamente inserita nelle Tabelle annesse al TU 309/1990. Tuttavia, se il preparato chimico è completamente nuovo o subdolamente atipico, può capitare che esso sfugga ai pur costanti aggiornamenti tabellari predisposti dal Ministero della Salute di concerto con quello della Giustizia. Dunque, la predetta Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 11 aprile 2011, n. 14431 ha dovuto conciliare, anzitutto e soprattutto, il sistema delle Tabelle del TU 309/1990 con l’ esigenza di sottoporre alle debite sanzioni precursori sconosciuti, apparentemente innocui e non  tradizionali, in tanto in quanto ambigui dal punto di vista tossicologico-forense e medico-legale.

All’ interno di siffatto difficile contesto ermeneutico, il D.LVO 50/2011 ha finalmente e radicalmente modificato l’ Art. 70 TU 309/1990, che reca il compito, alla luce dei Regolamenti dell’ UE, di stabilire quali siano, oppure non siano, le nuove sostanze stupefacenti da inserire negli elenchi ufficiali delle sostanze proibite. Tuttavia, è oltremodo arduo gestire la precettività dell’ Art. 70 TU 309/1990 in presenza di molecole e sintesi chimiche nuove ed imprevedibili, le quali si collocano nella zona grigia della semi-legalità e della non-convenzionalità. P.e., si pensi alla perenne difficoltà esegetica di come giuridificare, nell’ Art. 70 TU 309/1990, i “ prodotti naturali “ come i semi della cannabis, che, prima dell’ infiorescenza, non contengono principi attivi, pur precorrendo, necessariamente e materialmente, la produzione ed il confezionamento finale di haschisch e marjuana.

Assai importante è, nel comma 1 Art. 70 TU 309/1990, la definizione autentica dei concetti preliminari di “ sostanze classificate come precursori di droghe “ ( lett. a comma 1 Art. 70 TU 309/1990 ), “ operatore “ ( lett. b comma 1 Art. 70 TU 309/1990 ) e “ immissione sul mercato “ ( lett. c comma 1 Art. 70 TU 309/1990 ). Nella lett. a) cpv. 1 comma 1 Art. 70 TU 309/1990 la definizione autentica ivi contenuta cataloga come “ precursori “ “ tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’ allegato I al Regolamento ( CE ) n. 273/2004 e dell’ allegato al Regolamento ( CE ) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze “. Questa lett. a) cpv. 1 comma 1 Art. 70 TU 309/1990 rinvia espressamente, il che è molto raro nell’ Ordinamento italiano, alla Norma internazionale sovra-ordinata contenuta nel Regolamento UE 273/2004. Si tratta, dunque, a prescindere dalle diatribe politiche, di una Normativa perfettamente coerente con il Diritto Penale dell’ UE. A sua volta, nel Diritto Comunitario Europeo, l’ allegato I Reg. CE n. 273/2004 s’ innesta, altrettanto direttamente, nel Reg. CE n. 111/2005. Per la  precisione, esistono differenze, de jure condito, tra tali due Regolamenti UE. Ovverosia, il Reg. CE 273/2004 “fissa provvedimenti armonizzati per il controllo ed il monitoraggio intracomunitario di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione verso l’ attività illecita “ ( Art. 1 Reg. CE 273/2004 ). Invece, il Reg. CE 111/2005 è rubricato “ Norme per il controllo degli scambi di talune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope tra la Comunità ed i Paesi terzi “. Tuttavia, il Reg. CE 111/2005 non contiene sanzioni né di matrice penale né di rango amministrativo e si limita a giuridificare l’ etichettatura dei prodotti psicoattivi, il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l’ import / export e le modalità di registrazione dei farmaci psicotropi. Viceversa, nell’ allegato I Reg. CE 273/2004, le Sezioni 4, 5 e 6 qualificano in forma esplicita i precursori leciti e quelli illegali nell’ UE.

A loro volta, le Sezioni 4, 5 e 6 dell’ allegato I Reg. CE 273/2004 sono fedelmente ed a-criticamente inserite nel D.LVO 50/2011, che, nel bene o nel male, costituisce un Testo normativo marcatamente filo-europeista. In ogni caso, dopo l’ entrata in vigore del D.LVO 50/2011, che ha modificato i ventuno commi dell’ Art. 70 TU 309/1990, i precursori, le miscele ed i correlati prodotti naturali sono inseriti in elenchi catalogici chiusi e non estendibili per analogia, fatti salvi i normali nonché indispensabili aggiornamenti tabellari periodici. Peraltro, nel Reg. CE 273/2004, sono esclusi i semi di cannabis, benché essi costituiscano un “ prodotto naturale “ che, in un certo senso, è già un precursore.

I complessi commi 2 e 3 Art. 70 TU 309/1990 disciplinano gli obblighi degli operatori, farmaceutici e non, che intendono commercializzare dei precursori. Di nuovo, esistono continui rinvii espressi al Reg. CE 273/2004 ed al Reg. CE 111/2005. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’ allegato I al Regolamento CE n. 273/2004 e dell’ allegato I al Regolamento CE n. 111/2005, taluna delle attività di immissione sul mercato di precursori, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e  nei limiti di quanto disposto dal Regolamento CE 273/2004, notificando al Ministero della Salute le generalità della persona nominata.

L’ operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’ allegato I al Regolamento CE 273/2004 e dell’ allegato al Regolamento CE 111/2005, nonché l’ attivita svolta dall’ operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell’ allegato I al Regolamento CE 273/2004 e dell’ allegato al Regolamento CE 111/2005, intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1 Art. 70 TU 309/1990, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della Salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai Regolamenti CE 273/2004, CE 111/2005 e CE 1277/2005. Sono escluse dall’ obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l’ acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21 TU 309/1990. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’ Interno, al Comando generale dell’ Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di Finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della Salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.

  1. I precursori catalogati nel TU 309/1990 ( per usi legali e per usi illegali )

  • 1-fenil-propanone: è lecitamente usato nell’ industria farmaceutica per la sintesi di amfetamine ad uso farmaceutico. Illegalmente, esso costituisce il principale precursore dell’ ecstasy nella vecchia forma dell’ MDMA, diffusa negli Anni Novanta del Novecento
  • acido N-acetilantranilico: anch’ esso può essere utile nell’ industria farmaceutica per la raffinazione di sostanze psicoattive lecite, ma non manca l’ utilizzo illegale per la fabbricazione di sostanze d’ abuso a base di metaqualone
  • iso-safrolo: è impiegato per la produzione di profumi e pesticidi, ma è anche il precursore di molte molecole illecite di ecstasy
  • MDP-2-P: l’ uso lecito consiste nel taglio di farmaci a base di piperonale o profumi. L’ uso illecito si concretizza nel taglio di pasticche di ecstasy
  • piperonale: è utile per profumi alla vaniglia ed alla ciliegia. Illecitamente, è un potente precursore dell’ ecstasy
  • safrolo: anche in questo caso, il safrolo è utilizzato nella cosmesi, ma esso è pure alla base di molte varianti dell’ MDMA
  • efedrina: serve per confezionare farmaci broncodilatatori, ma, illegalmente, pure per tagliare stupefacenti di tipo metamfetaminico
  • pseudoefedrina: legalmente, è impiegato per sintetizzare broncodilatatori e decongestionanti nasali. Illegalmente, è usato per tagliare catinoni e amfetamine non lecite per uso ludico-ricreativo
  • norefedrina: essa è utilizzata per tagliare decongestionanti nasali e anoresizzanti. Illecitamente, viene usata per fabbricare amfetamine per fini tossicovoluttuari
  • cloroefedrina e cloro-pseudoefedrina: sono 4 molecole prive di usi farmaceutici. Servono per la sintesi di metamfetamine cc.dd. “ da sballo “
  • ergometrina e ergotamina ( acido lisergico ): è utile per sintetizzare farmaci contro il mal di testa o farmaci per l’ ostetricia. Illegalmente, consente di sintetizzare l’ LSD
  • alfa-fenilacetoacetonitrile ( nelle varianti dell’ ANPP e dell’ NPP ): consente di sintetizzare molti psicostimolanti, ma è anche il precursore del fentanil
  • acido antranilico: nell’ impiego legale, sintetizza bene coloranti, profumi e repellenti per insetti ed uccelli. Nell’ impiego illegale, sintetizza il metaqualone per fini tossicomaniacali
  • acido fenilacetico: taglia bene detergenti e penicilline, ma, di fatto, è impiegato per la fabbricazione di amfetamine da discoteca e rave party
  • anidride acetica: consente di fabbricare coloranti tessili, decoloranti a freddo e attivatori per la lucidatura. Illegalmente, sintetizza la fenciclidina
  • piperidina: è un solvente industriale per la plastica, ma taglia pure la fenciclidina
  • permanganato di potassio: è un reagente chimico per la biancheggiatura, la decolorazione e la disinfezione antibatterica ed antimicotica, ma è usato per tagliare anche la cocaina
  • acetone: è molto utile come solvente, precursore di farmaci, oli per automobili, lubrificanti, taglia cloroformio, vernici e cosmetici. Illegalmente, è un importante precursore della cocaina e dell’ eroina
  • etere etilico: è un solvente che offre un buon taglio della cocaina
  • metiletilcheto: legalmente è un solvente, sgrassante e detergente. Illegalmente, serve per tagliare la cocaina
  • toluene: solvente prestato pure alla fabbricazione della cocaina
  • acido cloridrico: si tratta di un solvente che neutralizza i sistemi basici. E’ un potente precursore della cocaina, dell’ eroina, del fentanil e di molte amfetamine del tipo “ecstasy”
  • acido solforico: deterge ed fluidifica metalli arrugginiti. Serve per tagliare la cocaina e pure molte forme di ecstasy in pasticche
  • efedrina e sali di efedrina ad uso veterinario: taglia farmaci per la decongestione del naso e per dilatare i bronchi. E’ un precursore dell’ ecstasy
  • pseudoefedrina e sali di pseudoefedrina ad uso veterinario: è un decongestionante nasale che sintetizza bene l’ MDMA nelle proprie formule chimiche più recenti

 

 

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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