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Le novità introdotte dalla legge n. 43/2019
L’art. 1 della legge n. 43/2019, difatti, prevede quanto segue: “1. L’articolo 416-ter del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalita’ di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita’ o in cambio della disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa e’ punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, e’ risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della meta’. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
L’art. 416-ter c.p., dunque, così riformulato, prevede prima di tutto che chiunque (e quindi si tratta di un reato comune) accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalita’ di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita’ o in cambio della disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa e’ punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis c.p..
Si tratta dunque di un reato a forma vincolata in cui la condotta punibile consiste nell’accettare, in via diretta e immediata o tramite interposta persona la promessa di procacciare voti da parte di intranei a un’associazione di tipo mafioso anche straniera, o, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, o fornendo la disponibilità di accontentare gli interessi e le esigenze del sodalizio mafioso.
La pena comminata è quella prevista dall’art. 416-bis, c. 1, c.p. vale a dire la reclusione da dieci a quindici anni fermo restando che la stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (così: il “nuovo” art. 416-ter, c. 2, c.p.).
Il “nuovo” comma terzo dell’art. 416-ter c.p., a sua volta, contempla un’aggravante speciale ad effetto speciale essendo ivi stabilito un aumento della pena pari alla metà per colui che, una volta accettata la promessa di voti, a seguito dell’accordo previsto al comma precedente, risulta essere stato eletto nella consultazione elettorale per cui è stato stipulato siffatto accordo.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 416-ter c.p. dispone ex lege l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nel caso di condanna per questo illecito penale.
La versione previgente, ossia quella introdotta nel 2014 tenuto altresì conto delle modifiche sanzionatorie avvenute nel 2017
L’art. 416-ter c.p., così come era previsto dall’art. 1, l. 17 aprile 2014 n. 62, invece, prevedeva, da un lato, che chiunque “accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni” (primo comma), dall’altro, che la “stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma” (secondo comma).
In questa versione previgente, dunque, non vi era alcun riferimento agli intermediari, così come difettava alcun riferimento alla disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.
La pena prevista, inoltre, era inferiore rispetto a quella introdotta dalla legge n. 43/2019 essendo prevista una sanzione detentiva da sei a dodici anni e nessun riferimento veniva altresì fatto alla pena accessoria attualmente contemplata dal “nuovo” art. 416-ter, c. 4, c.p. fermo restando che, nel 2017, le parole «da sei a dodici anni» erano state sostituite alle parole «da quattro a dieci anni» dall’art. 1, comma 5, l. 23 giugno 2017, n. 103.
La versione originariamente introdotta nel 1992
Va infine rilevato, per dovere di completezza informativa, che l’art. 416-ter c.p. venne originariamente introdotte nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 11-ter, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992 n. 356 nei seguenti termini: “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.
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