Alle fonti del diritto romano. Le radici dell’Europa

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Parte terza

Regni romano – barbarici e Giustiniano

 

Regni romano – barbarici

            Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente vennero a formarsi dei regni barbarici in cui dovevano convivere le popolazioni romane con elementi barbarici. Per regolare la convivenza furono preparate delle raccolte di leggi che vanno sotto il nome di “leggi romano – barbariche”, queste raccolte furono facilitate dal fatto che erano rimaste in funzione nelle Gallie delle scuole imperiali di diritto. Si possono indicare i seguenti elementi più rilevanti:

  1. Nel 506 Alarico II, re dei Visigoti, pubblicò un codice destinato a valere solo per i romani residenti nel suo regno, detto “Lex Romana Wisighothorum”. Comprendeva una serie di “leges imperiali” estratte dai tre codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano e dalle “Novellae costitutiones” emanate dagli imperatori succeduti a Teodosio II, infine da una scelta di passi tratti dalle “Pauline Sententiae” e dall’ “Epitome Gai”.
  2. All’incirca contemporanea è la “Lex romana burgundionum”, pubblicata da Gundeboldo per i romani del suo regno, in essa vengono utilizzate le stesse fonti della “Lex Romana Wisighothorum”.
  3. Sempre negli stessi anni fu composto l’ “Edictum Thedorici” in cui veniva utilizzato lo stesso materiale delle altre due leggi precedenti. Questo, a differenza dei consimili, non valeva per i soli romani né intendeva sostituire il diritto vigente ma fornire una raccolta maneggevole per regolare i rapporti tra romani e goti.

Queste leggi sono per noi preziose al fine di conoscere le condizioni di vita nelle province e materiali giuridici altrimenti perduti.

Codice Giustinianeo

Il codice Giustinianeo ebbe origine dalle scuole di Berito, Costantinopoli, Alessandria, Atene, Antiochia e Cesarea di Palestina che fornirono il personale per la cancelleria imperiale. L’imperatore Giustiniano ne fu l’anima e il propugnatore, per capirne la personalità occorre fare riferimenti a due dati testuali: 1) Il suo orgoglio e la sua passione per la sua discendenza romana e per tutta la romanità in generale. 2) Il sincero interesse che dimostrò verso le classi inferiori che si riflette nel suo lavoro legislativo.

Nel 528 l’imperatore ordinò che si facesse un Codice formato da tutte le costituzioni ancora utili tra quelle inserite nei precedenti codici Gregoriano, Ermogeniano , Teodosiano e quelle successivamente pubblicate in Oriente. Il Novus Codex Iustinianus entrò in vigore nel 529 e vi collaborarono, il presidente della commissione, Giovanni di Cappadocia, che era stato quaestor sacri palatii e nel 531 venne nominato praefectus praetorio Orientem, e Triboniano, avvocato a Costantinopoli e quaestor sacri palatii dal 529 al 545. I romanisti affermano che tra loro non scorreva buon sangue, ma questo sembra essere smentito dalla loro prolungata collaborazione.

CORPUS IURIS CIVILIIS (Digesto, Istituzioni, Codice)

DIGESTO : Per spiegare l’enorme lavoro di lettura ed epitomazione, riadattamento alle esigenze del tempo dei testi giurisprudenziali, si pensò all’esistenza di Predigesti, ossia di libri in cui sarebbe stato selezionato e aggiornato il materiale giuridico alto-imperiale, dei quali, peraltro, non essendone rimasta traccia se ne dubita l’esistenza.

Giustiniano stesso, nella costituzione imperiale “TANTA” del 533, accredita la versione miracolista della compilazione confondendo le acque. Al fine di togliere ogni spiegazione miracolistica allo sforzo compiuto dai commissari giustinianei, basta citare le raccolte a carattere enciclopedico di materiali cercati nei testi di altri autori, di cui è famosa la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, e la mania, venutasi a creare nella età giustinianea, di vantarsi della propria velocità di epitomatore (Giordane e il riassunto della Storia dei Goti di Cassiodoro).

Il metodo adottato per la compilazione fu quello di suddividere i commissari in tre sottocommissioni, ognuna delle quali presieduta da due commissari fissi e formata da un numero variabile di avvocati che potevano essere trasferiti a seconda delle esigenze. I sei commissari fissi erano Triboniano e Costantino, Teofilo e Cratino, professori della scuola di Costantinopoli, Doroteo e Anatolio, professori in quella di Berito.

Ogni commissario si dedicava allo spoglio dei materiali suddivisi nei tre grandi generi in cui si articolava la letteratura giuridica alto-imperiale: 1) pars sabiniana, scritti relativi alle tradizionali materie civilistiche; 2) pars edictalis, commentari all’editto pretorio; 3) pars papiniana, opere di casistica modellate sui responsa di Papiniano e varie. Una volta selezionato il materiale, questi doveva essere riordinato secondo il modello alto-imperiale dei Digesta, già seguito per i Codici. (Digesta: commentari giurisprudenziali all’editto).

La correzione materiale dei testi avveniva in margine ai libri stessi; nei grandi spazi bianchi laterali. Per chiarire il senso della parola “interpolazione” e intenderne il sistema di modificazione del contenuto del testo, occorre fare un esempio.

In un passo Giustiniano riporta un brano di Gaio in cui si afferma che un tempo il proprietario disponeva del diritto di vita e di morte sui propri schiavi. L’unica differenza apprezzabile fra i due brani è che in Gaio viene posto l’accento sulla ingiustificata crudeltà del padrone, mentre in Giustiniano sulla mancanza di giustificazione prevista da alcuna costituzione imperiale.

L’interpolazione introduce una nuova concezione del potere normativo imperiale rispetto al potere giudiziario. La libertà di decisione del giudice dell’età alto-imperiale viene a mancare per la sua progressiva sottoposizione alla norma e quindi alla volontà imperiale.

ISTITUZIONI : manuale destinato all’insegnamento elementare del diritto, in cui l’imperatore figurava in prima persona rivolgendosi agli studenti con un discorso unitario, composto in realtà da materiale scelto dai libri alto-imperiali destinati all’insegnamento e già utilizzati per il Digesto.

Le istituzioni entrarono in vigore nel 533 mediante la costituzione “Imperatoriam” e furono redatte da Triboniano, Teofilo e Doroteo, mentre il Digesto veniva ritrascritto in vari esemplari per la pubblicazione. Contemporaneamente alla pubblicazione del Digesto, Giustiniano riformava l’insegnamento del diritto sottoponendolo ad un più rigido controllo governativo (Costituzione “Omnem”).

Per capire lo spirito della composizione basta riprendere l’esempio sopra citato e confrontarne i passi con il medesimo brano riportato nelle Istituzioni, in cui si vede il venir meno della supremazia dei cives e la loro progressiva sottoposizione ai voleri imperiali, fino alla trasformazione dei  cittadini in sudditi soggetti in tutto e per tutto all’imperatore.

Questo progressivo mutamento si può osservare a partire dalla costituzione di Caracalla nel 212, che prese atto di un mutato clima sociale derivante da un lento livellamento degli abitanti dell’impero.

CODICE : nel 534 entrava in vigore il nuovo Codice che sostituiva quello del 529. L’esigenza di un nuovo codice si era già presentata durante la compilazione del Digesto, per il grande numero di costituzioni emanate al fine di risolvere incongruenze o divergenze di pensiero degli antichi autori. Triboniano e Costantino si occuparono della parte “pubblicistica”, mentre Doroteo della parte “privatistica”.

I lavori per la seconda edizione del codice consistettero prevalentemente nell’aggiungere e sistemare i nuovi materiali legislativi essendo stato fatto il lavoro di selezione e aggiornamento nella prima edizione del 529. In questa si selezionarono le costituzioni ancora utili, le si riordinò e aggiornò, nella seconda si eliminarono le regole superate da nuove costituzioni aggiungendole nei punti opportuni.

Un esempio dell’attività razionalizzatrice dei testi, con la conseguente loro generalizzazione, lo si ha osservando la estensione a tutti i casi analoghi della forma da usare per rinviare la decisione di un processo civile all’imperatore, consigliata da Costantino per un quesito specifico sottopostogli. Secondo esempio è l’estensione ai processi penali delle regole, dettate da Costantino, per l’appello civile.

Con Giustiniano le procedure dei processi civili e penali, ancora formalmente suddivise nell’età costantiniana, nonostante il rito della “cognitio extra ordinem”, vengono riunite formalmente in un unico procedimento.

NOVELLE : con la pubblicazione del Codice l’attività legislativa di Giustiniano non si interruppe ma continuò mediante la pubblicazione di nuove costituzioni, che venivano raccolte dal “quaestor sacri palatii” nel suo archivio e pubblicate ogni sei mesi in un “liber legum”.

Queste costituzioni, dette Novelle, ebbero varie raccolte parziali le quali non acquisirono mai un carattere ufficiale, né un ordinamento sistematico.

La prima raccolta fu detta “Epitome Iuliani”, raccoglie 122 novelle fino al 555, la lingua latina usata indica che era stata preparata per l’occidente. Una seconda raccolta in lingua latina, comprendente 134 novelle fino all’anno 556 fu detta “Authenticum” per la riscoperta e riconoscimento dell’autenticità fatta da Irnerio nel Medio Evo.

Un ultima raccolta risale a non prima del 582, comprendendo tutte le novelle più alcune costituzioni dei successori di Giustiniano, venne riscoperta dagli umanisti per la lingua greca in cui era scritta.

Valutazioni sulla compilazione giustinianea

La cultura autoritaria, burocratica e cristiana che diede vita al Codice Teodosiano è presente nella compilazione giustinianea. I caratteri teocratici presenti nel V secolo, vengono accentuati negli ambienti ecclesiastici orientali, fino a presentare l’imperatore come il luogotenente di Dio in terra, l’autorità divina coincide con l’autorità imperiale. Da questi principi discende tutta l’organizzazione dello Stato giustinianeo.

Nel VI secolo le gerarchie e l’ordinamento verticistico sono portati all’esasperazione, tutto viene stratificato fino alla costruzione di una immensa piramide burocratica. Questo si riflette nell’opera di Giustiniano che a sua volta influenzerà i sistemi politici e giuridici di tutta l’Europa continentale nei secoli a venire.

Esiste una profonda differenza tra le varie parti del Corpus Iuris Civilis, infatti il Digesto fu compilato con intenti culturali, come conservazione del diritto civile per mezzo degli scritti giurisprudenziali, mentre il Codice ebbe una ragione prevalentemente pratica, sia amministrativa che giudiziaria.

I risultati pratici dell’enorme mole di lavoro svolto si diversificarono in Oriente e in Occidente. Nel primo fornì ai giudici i mezzi e il modello per creare lo stato teocratico e assoluto dell’Impero bizantino, nel secondo, durante la rinascita della vita comunale, servì alla costruzione di un sistema giuridico articolato sul predominio di alcune classi sulle altre.

Nel 554, su richiesta del Papa Virgilio, Giustiniano spedì a Roma il Corpus Iuris Civilis accompagnato da un decreto, detto “Pragmatica Sanctio pro petizione Vigilii”, con cui se ne imponeva l’applicazione nei territori italiani.

Nello stesso decreto si accennava all’esistenza di alcune scuole di diritto a Roma, cosa che fa presupporre una certa sopravvivenza della cultura nei secoli V e VI fino alle stragi provocate dalle guerre gotica e longobarda.

Con la calata dei longobardi inizia il trasferimento della cultura nei monasteri che diventano centri di conservazione e di irradiamento della antica cultura romana.

Tipico rappresentante di questo periodo di transizione fu Cassiodoro, discendente da antica famiglia senatoria romana collaborò con i re ostrogoti nel tentativo di creare una convivenza tra i popoli. Con l’inizio della guerra gotica si recò a Costantinopoli per fare opera favorevole ai Goti, qui molto probabilmente entrò in possesso di una copia dell’opera giustinianea.

Ritiratosi a Vivarium, in Calabria, fondò un monastero che arricchì accogliendovi manoscritti. Tra il 551 e il 562 pubblicò le Institutiones, in cui dava una regola ai propri seguaci, con particolare riguardo alla copiatura e conservazione degli antichi Codici.

Tra le opere scritte a Vivarium figura una “Historia Tripartita” che epitomò per fini scolastici da tre storie ecclesiastiche. I frequenti riferimenti a costituzioni imperiali indicano sia la conoscenza da parte  di Cassiodoro del Codex Justinianus, che un profondo interesse per la cultura giuridica e classica.

In Cassiodoro avviene l’ultimo tentativo di un aggancio tra la cultura classica e religiosa, ma la sintesi viene a mancare e la coscienza dell’impossibilità di una comprensione delle Sacre Scritture senza un sostegno culturale adeguato si perderà nei secoli futuri dell’Alto Medio Evo.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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