Approvazione del conto e successiva impugnazione

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Sommario: 1. Natura e funzione dell’estratto conto. 2. Le contestazioni. 3. Il termine di contestazione: dies a quo. 4. Approvazione. 5. Natura dell’approvazione. 6. Approvazione tacita dell’estratto conto. 7. Prescrizione

 1.      Natura e funzione dell’estratto conto

Una volta che ciascuna parte ha effettuato la propria operazione contabile, operando la compensazione tra le opposte partite di dare e avere, può trasmettere all’altra il c.d. Estratto conto, il prospetto da cui risultano i crediti, i debiti, gli interessi e il risultato della avvenuta compensazione, cioè il saldo.

L’interesse di ciascun contraente è infatti quello di far approvare l’estratto conto all’altro, per evitare che nel futuro possano sorgere delle contestazioni.

Il prospetto si intende approvato se non è contestato nel termine stabilito o in quello usuale o infine in quello ritenuto congruo secondo le circostanze.

Mentre in un primo tempo la Suprema Corte aveva ritenuto che l’estratto conto cui si riferisce l’art. 1832 fosse solo quello riflettente la liquidazione definitiva delle partite di dare e avere allo scioglimento del rapporto: secondo una risalente sentenza della Suprema Corte è applicabile l’art. 1832, 2° comma, c. C. (impugnativa del conto per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni, entro sei mesi dalla ricezione dell’estratto di chiusura, e non degli estratti conto intermedi), quando il correntista lamenti un oggettivo divario tra l’importo dei versamenti effettuati, quale risulta dalle ricevute rilasciate dalla banca, e la registrazione di tali versamenti nel conto corrente, indipendentemente dalla volontarietà o meno di queste divergenze contabili (nella specie, dovute a fatti dolosi dei funzionari della banca)[1].

Successivamente la S.C. ha affermato che per estratto conto deve intendersi anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data; il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime con la indicazione di un saldo attivo e passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere, e, quindi, tale da costituire la prima parte della successiva.

L’estratto conto previsto dall’art. 1832 comma 2 c.c., non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta fase del conto[2].

La contabilizzazione delle partite dare avere con l’indicazione di un saldo attivo e passivo, è quindi tale da costituire la prima parte della successiva fase del conto.

Nel rapporto di conto corrente il termine di sei mesi per l’impugnazione del conto stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., decorre dalla data di ricezione dell’estratto conto di chiusura del periodo nel quale l’operazione controversa è compresa, non di quello concernente la chiusura finale allo scioglimento del rapporto.

Non è idonea a far decorrere il termine di sei mesi stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., per l’impugnazione del conto, la comunicazione di un estratto conto che rechi una contabilizzazione incompleta, perché non includente il computo delle spese e degli interessi del periodo cui si riferisce la chiusura[3].

E’ idonea a far decorrere il termine di sei mesi stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C. Per l’impugnazione del conto la comunicazione di un estratto conto di chiusura periodica recante il saldo definitivo, includente il computo delle spese e degli interessi, per il periodo considerato, e non anche un riepilogo di tutte le partite di dare ed avere comprese nel periodo, se le operazioni non riepilogate siano state indicate in estratti parziali del conto inviati ad intervalli costanti dalla banca al cliente correntista[4].

La disposizione concernente l’approvazione del conto corrente (sia ordinario che bancario) derivante da mancata contestazione nel termine si riferisce non soltanto al correntista, ma anche alla banca, la quale non può, pertanto, contestare in ogni tempo le partite contenute nell’estratto conto da essa inviato al correntista.

Il termine semestrale previsto dall’art. 1832, cpv., c. C. Per l’impugnazione di conto corrente già approvato ai sensi del primo comma decorre dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla chiusura periodica del conto, contenente la partita che si intende impugnare, e non da quella relativa alla chiusura finale[5].

2.      Le contestazioni

Le eventuali contestazioni devono essere specifiche e non generiche.

Con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, le scritturazioni contenute negli estratti conto e nel documento di saldaconto sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa cioè il documento nel suo complesso, o si limiti alla semplice dichiarazione di nulla dovere all’istituto di credito, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente, dirette contro singole e determinate annotazioni[6].

La pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, per i quali l’art. 1284, 3° comma, c.c., prescrive la forma scritta ad substantiam, è legittimamente posta in essere anche in assenza dell’indicazione in cifre del tasso di interesse, qualora le parti – in osservanza del principio della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c. – indichino criteri prestabiliti o parametri obiettivamente individuabili con l’ordinaria diligenza, i quali consentano la concreta quantificazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, ancorché ciò si attui mediante il rinvio per relationem ad elementi estranei al documento, quali possono considerarsi, nel caso di un contratto di conto corrente bancario, le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla scorta delle indicazioni fornite su scala nazionale dal cartello bancario[7].

Le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano la emissione di decreto ingiuntivo e nell’eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, con la conseguenza che possano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tale fine, peraltro, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, in quanto anche la produzione in giudizio dell’estratto costituisce trasmissione ai sensi dell’art. 1832 c. C., ed onera il correntista stesso di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l’efficacia probatoria della produzione[8].

La S.C. ha altresì chiarito che Il conto-liquidazioni, con il quale l’agente di borsa fornisce al cliente il prospetto descrittivo e contabile delle operazioni effettuate, ha consistenza e finalità simili all’estratto di conto corrente, e, pertanto, resta soggetto all’applicazione analogica dell’art. 1832 c. C., circa l’onere della specifica contestazione delle relative iscrizioni (da intendersi, in difetto, approvate)[9].

In tal senso si devono ricordare le corti di merito è A. Torino 24.12.84[10]; T. Milano 13.4.89[11]:

Per la C.A. di Torino: La contestazione del correntista, affinché sia idonea a porre nel nulla l’efficacia di prova indiziaria dell’estratto conto bancario e ad addossare alla banca l’onere di provare il contenuto del credito vantato, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte.

Per il Tribunale di Milano: Nel contratto di conto corrente l’impugnazione dell’estratto conto da parte del destinatario è inefficace se formulata in termini generici, e la decadenza dal potere di impugnare impedisce anche al fideiussore correntista di sollevare le relative eccezioni, poiché questi non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al debitore principale.

Per la S. C. La mancata osservanza da parte del giudice del merito dell’obbligo di astenersi dal pronunciare su domanda la cui proponibilità sia condizionata ad adempimenti fiscali non eseguiti, in quanto si concreta nella omessa esecuzione di una prestazione dovuta allo stato e non nella violazione di una formalità stabilita a garanzia di interessi privati, non importa nullità del processo e della sentenza e non si presta quindi ad essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, ma può dar luogo soltanto alle previste sanzioni di carattere fiscale[12].

Perché la contestazione sia specifica è necessario, d’altro canto, che l’estratto indichi analiticamente tutte le operazioni e le voci di credito e di debito, compresi i diritti di commissione, gli interessi, le ritenute fiscali sugli interessi liquidati.

3.      Il termine di contestazione: dies a quo

Nel rapporto di conto corrente il termine di sei mesi per l’impugnazione del conto stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., decorre dalla data di ricezione dell’estratto conto di chiusura del periodo nel quale l’operazione controversa è compresa, non di quello concernente la chiusura finale allo scioglimento del rapporto.

Non è idonea a far decorrere il termine di sei mesi stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., per l’impugnazione del conto la comunicazione di un estratto conto che rechi una contabilizzazione incompleta, perché non includente il computo delle spese e degli interessi del periodo cui si riferisce la chiusura[13].

L’approvazione, dunque non impedisce alle parti la possibilità di impugnare nel termine di sei mesi, il conto qualora si rilevino degli errori di scritturazione, conteggio o quando vi risultino omissioni o duplicazioni.

Ebbene, si ritiene che l’unico effetto prodotto dalla approvazione sia quello di rendere incontestabile l’esistenza di rapporti giuridici dai quali, per ciascuna parte, derivino dei debiti, a prescindere dalla loro validità o efficacia[14].

L’ errore di scritturazione è la divergenza involontaria, (errore materiale), fra rappresentazione grafica dell’operazione e la realtà dell’operazione stessa come nell’ipotesi di mero scambio di schede o di numeri: l’erroneo accreditamento da parte di una banca, in conseguenza di un mero scambio involontario di schede e di numeri di conto, del versamento effettuato da un correntista sul conto corrente di un diverso cliente, integra un’ipotesi di errore di scritturazione che, nonostante l’approvazione dell’estratto-conto, trasmesso al cliente a norma dell’art. 1832, 1° comma, c. C., può essere fatto valere e rettificato dalla banca nel termine semestrale di cui al 2° comma dello stesso articolo[15].

L’erroneo accreditamento da parte di una banca, in conseguenza di un mero scambio involontario di schede e di numeri di conto, del versamento effettuato da un correntista sul conto corrente di un diverso cliente, integra un’ipotesi di errore di scritturazione che, nonostante l’approvazione dell’estratto-conto, trasmesso al cliente a norma dell’art. 1832, 1° comma, c. C., può essere fatto valere e rettificato dalla banca nel termine semestrale di cui al 2° comma dello stesso articolo[16].

Nel rapporto di conto corrente il termine di sei mesi per l’impugnazione del conto stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., decorre dalla data di ricezione dell’estratto conto di chiusura del periodo nel quale l’operazione controversa è compresa, non di quello concernente la chiusura finale allo scioglimento del rapporto.

Non è idonea a far decorrere il termine di sei mesi stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., per l’impugnazione del conto la comunicazione di un estratto conto che rechi una contabilizzazione incompleta, perché non includente il computo delle spese e degli interessi del periodo cui si riferisce la chiusura[17].

Può poi verificarsi che l’errore consista per registrata di una rimessa  su un conto intestato ad altri:  E’ idonea a far decorrere il termine di sei mesi stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C. Per l’impugnazione del conto la comunicazione di un estratto conto di chiusura periodica recante il saldo definitivo, includente il computo delle spese e degli interessi, per il periodo considerato, e non anche un riepilogo di tutte le partite di dare ed avere comprese nel periodo, se le operazioni non riepilogate siano state indicate in estratti parziali del conto inviati ad intervalli costanti dalla banca al cliente correntista[18].

E’ inoltre applicabile l’art. 1832, 2° comma, c. C. (impugnativa del conto per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni, entro sei mesi dalla ricezione dell’estratto di chiusura, e non degli estratti conto intermedi), quando il correntista lamenti un oggettivo divario tra l’importo dei versamenti effettuati, quale risulta dalle ricevute rilasciate dalla banca, e la registrazione di tali versamenti nel conto corrente, indipendentemente dalla volontarietà o meno di queste divergenze contabili (nella specie, dovute a fatti dolosi dei funzionari della banca)[19].

L’articolo in esame, nello stabilire il termine concesso per l’impugnazione, prescrive che il termine decorra dalla ricezione dell’estratto che deve essere spedito a mezzo di raccomandata.

La giurisprudenza ha ritenuto che l’obbligo della raccomandata non valga per la trasmissione di cui al 1° co. Del medesimo articolo.

Si ravvisa, infatti, l’esistenza di una presunzione di tacita approvazione anche se l’estratto non sia stato spedito a mezzo di raccomandata: La presunzione di approvazione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura a norma dell’art. 1832 1° comma c. C. Opera anche nell’ipotesi di spedizione dello stesso non a mezzo di raccomandata, ove non si faccia questione circa la tempestività o meno delle contestazioni da parte del ricevente l’estratto conto medesimo[20].

La prova del ricevimento può essere data con qualsiasi mezzo, anche per testi.

Come insegna la S.C., il decorso del termine stabilito per l’impugnazione del conto preclude la possibilità di far valere gli errori che abbiano determinato l’omissione (o l’inclusione) di una partita: La mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.

Pertanto i fideiussori non perdono il diritto di contestare il tasso applicato in concreto dall’istituto di credito, nel caso in cui essi adducano la violazione della clausola contrattuale che aveva posto a parametro di riferimento degli interessi ultralegali le condizioni applicate su piazza dalle altre aziende di credito[21].

Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’art. 1832 comma 2 c.c., opera anche per la banca relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano nell’estratto conto approvato[22].

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4.      Approvazione

L’approvazione, sia pur tacita, dell’estratto conto, ai sensi del comma 1 dell’art. 1832 c.c., se da un lato non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti (e, quindi, i titoli contrattuali che sono alla loro base e che rimangono regolati dalle norme generali sui contratti), dall’altro preclude, invece, qualunque altra contestazione ed, in particolare, quelle concernenti la conformità delle singole, concrete operazioni sottostanti ai predetti rapporti ed in tal senso, la loro legittimità sostanziale (salva soltanto, per effetto del comma 2 del cit. Art. 1832, l’impugnabilità per errori, omissioni o duplicazioni di carattere meramente formale)[23].

Il decorso del termine non comporta, invece, la preclusione di far valere l’invalidità o l’inefficacia dei titoli dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti.

In tema di contratto di conto corrente l’approvazione dell’estratto conto non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti, e quindi l’impugnabilità della validità e dell’efficacia di titoli contrattuali che sono alla base degli accrediti e degli addebiti e che sono regolati dalle norme generali sui contratti[24].

L’approvazione , sia pur tacita, dell’estratto conto, ai sensi del comma 1 dell’art. 1832 c.c., se da un lato non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti (e, quindi, i titoli contrattuali che sono alla loro base e che rimangono regolati dalle norme generali sui contratti), dall’altro preclude, invece, qualunque altra contestazione ed, in particolare, quelle concernenti la conformità delle singole, concrete operazioni sottostanti ai predetti rapporti ed in tal senso, la loro legittimità sostanziale (salva soltanto, per effetto del comma 2 del cit. Art. 1832, l’impugnabilità per errori, omissioni o duplicazioni di carattere meramente formale[25].

5.      Natura dell’approvazione

Sulla natura dell’approvazione si è discusso e si discute tuttora.

Una parte della dottrina ha rilevato nell’approvazione del conto un vero e proprio negozio giuridico di accertamento che si realizza mediante l’incontro di due manifestazioni di volontà: la proposta di accertamento effettuata dal correntista che invia l’estratto conto e l’accettazione del correntista che lo riceve[26].

L’orientamento prevalente in dottrina sostiene, invece, che l’approvazione è un atto non negoziale di natura confessoria formato da due dichiarazioni unilaterali di verità[27], volte al riconoscimento della veridicità e della esattezza delle operazioni contabili[28].

Tale ipostazione trova coerenza nel regime dell’impugnativa previsto, infatti, gli errori considerati nel 2° co. Sono errori di fatto che consentono la revoca della confessione[29].

Tuttavia, se nel caso di approvazione esplicita non si dubita della natura di confessione, nel caso di approvazione tacita, invece, sorge il problema di qualificare come confessione un comportamento inattivo (il silenzio). Si ritiene che, in tal caso, manchi l’animus confitendi[30].

Deve ritenersi prevalente la giurisprudenza, secondo cui l’approvazione dell’estratto conto abbia natura di confessione stragiudiziale.

Nel caso di cointestazione del conto corrente bancario, non rileva chi dei titolari abbia beneficiato dell’accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata, sicché, una volta che la relativa somma sia affluita nel conto, essa rientra nelle disponibilità di entrambi i correntisti, i quali divengono condebitori della somma stessa quando venga a risultare la erroneità del suo accredito[31].

Inoltre, l’avvenuta approvazione dell’estratto conto a norma dell’art. 1832 c. C. Non impedisce di contestare la validità o l’efficacia del rapporto cui si riferiscono le singole annotazioni, in base al rapporto giuridico intercorrente tra le parti del conto corrente[32].

Con riferimento al contratto di conto corrente bancario la presunzione legale contenuta nel 1° comma dell’art. 1832 c. C. Della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista presuppone che la banca abbia trasmesso l’estratto del conto al cliente e che questi l’abbia ricevuto, ma non richiede che la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata sia data attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata stessa contenente l’estratto del conto, potendo tale dimostrazione essere data anche altrimenti, con ogni mezzo ammesso dalla legge e, quindi, pure a mezzo di presunzioni[33].

L’approvazione del conto, avendo natura confessoria, ha per oggetto solo l’elenco delle singole partite del conto e, pertanto, chi approva si riferisce esclusivamente agli elementi contabili dell’estratto che si rappresenta come un fatto e non come un insieme di rapporti giuridici[34].

Ci si è, infine, chiesti se le dichiarazioni rese siano sufficienti a perfezionare l’approvazione.

Parte della dottrina, ha, infatti, ritenuto necessario, oltre alla confessione, una ulteriore dichiarazione di corrispondenza al vero dei crediti risultanti nell’estratto conto a proprio favore.

Tale dichiarazione non avrebbe natura confessoria, ma enunciativa e rappresentativa[35].

Così stabilisce anche A. Roma 5.3.59[36]: Nel rapporto di conto corrente le dichiarazioni unilaterali delle parti contengono ciascuna due serie di ammissioni, fra loro materialmente collegate: di natura dichiarativa e confessoria l’una, relativa ai debiti, di natura enunciativa e rappresentativa l’altra, relativa ai crediti; pertanto, ciascuna delle due parti rimane vincolata dalle ammissioni ad essa sfavorevoli contenute nella propria dichiarazione, la quale, a norma dell’art. 1832, cpv., c. C., può essere impugnata soltanto per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni, nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto e, a norma dell’art. 2732.

6.      Approvazione tacita dell’estratto conto

L’approvazione  c.d. Tacita dell’estratto conto ricevuto dal correntista per difetto di contestazione nel termine di cui all’art. 1832, 1° c., C.C., si riferisce per costante giurisprudenza alle operazioni materiali e alla loro conformità agli accrediti ed agli addebiti  (salva in ogni caso la deducibilità di errori ai sensi del 2° comma della disposizione citata), e non anche alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le operazioni stesse derivano; in tal caso, infatti, l’impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui contratti.

Nel rapporto di conto corrente il termine di sei mesi per l’impugnazione del conto stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., decorre dalla data di ricezione dell’estratto conto di chiusura del periodo nel quale l’operazione controversa è compresa, non di quello concernente la chiusura finale allo scioglimento del rapporto.

Non è idonea a far decorrere il termine di sei mesi stabilito dall’art. 1832, cpv., c. C., per l’impugnazione del conto la comunicazione di un estratto conto che rechi una contabilizzazione incompleta, perché non includente il computo delle spese e degli interessi del periodo cui si riferisce la chiusura[37].

L’estratto conto previsto dall’art. 1832 comma 2 c.c., non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime con la indicazione di un saldo attivo e passivo, comprensivo di ogni operazione di dare ed avere, e, quindi, tale da costituire la prima parte della successiva fase del conto.

7.      Prescrizione

Si osserva che il reclamo da parte del correntista di somme  indebitamente trattenute dalla banca su un’apertura di credito in conto corrente a titolo di interessi, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza valida pattuizione, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto; questo, infatti, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con la chiusura del conto che i crediti ed i debiti delle parti assumono definitività.

La prescrizione, è decennale e decorre dalla data di chiusura del rapporto.

Note

[1] Cass. civ., 08.01.1968 n. 26.

[2] Cass. civ. sez. III, 12.04.1980 n. 2336; Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4. Banca borsa tit. cred. 1981, II,129.

[3] Cass. civ., 10.10.1977 n. 4310

[4] Cass. civ., 11.05.1977 n. 1812

[5] Cass. civ., 09.08.1973 n. 2276

[6] Cass. civ. sez. I, 07.03.1992 n. 2765

[7] Cass. civ. sez. I, 07.03.1992 n. 2765

[8] Cass. civ. sez. I, 07.03.1992 n. 2765

[9] Cass. civ., 27.04.1988 n. 3176

[10] App. Torino, 24.12.1984

[11] Trib. Milano, 13.04.1989

[12] Cass. civ., 27.04.1988 n. 3176

[13] Cass. civ., 10.10.1977 n. 4310

[14] Martorano, Conto corrente , in ED , IX, Milano, 1961, 664; Cavalli, Conto corrente , in EG , VIII, Roma, 1988, 5

[15] Cass. civ., 28.03.1983 n. 2212

[16] Cass. civ., 28.03.1983 n. 2212

[17] Cass. civ., 10.10.1977 n. 4310

[18] Cass. civ., 11.05.1977 n. 1812

[19] Cass. civ., 08.01.1968 n. 26

[20] Cass. civ., 29.01.1982 n. 575

[21] Cass. civ. sez. I, 11.03.1996 n. 1978

[22] Cass. civ. sez. I, 10.04.1995 n. 4140

[23] Cass. civ. sez. I, 15.06.1995 n. 6736

[24] Cass. civ. sez. I, 11.09.1997 n. 8989

[25] Cass. civ. sez. I, 15.06.1995 n. 6736

[26] Redenti, La compensazione dei debiti nei nuovi codici , RTDP , 1947, 18

[27] Fiorentino, Conto corrente e contratti bancari , in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 1823-1860, Bologna-Roma

[28] Scozzafava, Grisi, Conto corrente ordinario , in Tratt. Rescigno , 12, IV, Torino, 1985, 782

[29] Fiorentino, Conto corrente e contratti bancari , in Comm. Scialoja-Branca , sub artt. 1823-1860, Bologna-Roma, 1969, 26 s.

[30] Teglio, Osservazioni sull’approvazione del conto corrente , FP , 1963, I, 299

[31] Cass. civ., 24.05.1991 n. 5876

[32] Cass. civ., 24.05.1991 n. 5876

[33] Cass. civ., 13.01.1988 n. 178

[34] App. Milano, 23.03.1982

[35] Scozzafava, Grisi, Conto corrente , in Digesto comm ., IV, Torino, 1989, 6

[36] App. Roma, 05.03.1959

[37] CASS. CIV., sez. III, 12 aprile 1980 n. 2336; Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4. Banca borsa tit. cred. 1981, II,129.; CASS. CIV., 10 ottobre 1977, n. 4310: Foro It. Mass., 1977

 

 

Avv. Morini Giampaolo

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