Il principio fornito dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio di diritto:”per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell’esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l’ammissione oppure perchè non ammessa o non più possibile“.
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