Quando sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica

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(Ricorsi dichiarati inammissibili)

Il fatto

La Corte di appello di Ancona, con la sentenza del 29 marzo 2018, resa in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città in data 21 gennaio 2016, aveva riconosciuto L. G. responsabile, nella qualità di direttore dello stabilimento di … della T. P. S.., del delitto di violenza privata, commesso in data 15 luglio 2009 in pregiudizio di G. L., dipendente della compagine imprenditoriale indicata, costretto a sottoscrivere una lettera di dimissioni dal lavoro.

A motivo della decisione, la Corte di appello aveva rilevato come non si potesse dubitare del fatto che il lavoratore, nel corso di un’ interlocuzione con il caporeparto e con il direttore di stabilimento, originata da contestazioni relative al mancato funzionamento di uno strumento di lavoro, fosse stato

indotto, contro la sua volontà, a vergare di suo pugno una dichiarazione di recesso dal contratto di lavoro stipulato con la T. P.: recesso di cui la parte datoriale aveva immediatamente preso atto, tanto essendo comprovato dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa, siccome corroborate da elementi dimostrativi offerti dalle dichiarazioni dei genitori e di altri lavoratori, nonché dal stesso tenore della manifestazione di recesso.

La Corte territoriale, invece, aveva opinato che il fatto accertato dovesse essere meglio qualificato nei termini del delitto di violenza privata, piuttosto che in quelli del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, ritenuto dal primo giudice, ovvero nei termini del delitto di estorsione, alla stregua di quanto preteso dall’appellante parte civile, posto che di tale ultima fattispecie di reato non ricorrevano né l’elemento oggettivo, né quello soggettivo, essendosi la condotta costrittiva del L. inserita in un iter procedimentale, esso solo idoneo a determinare il danno patito dal lavoratore estromesso dalla società, e non essendo stata connotata dal dolo di far conseguire alla società un ingiusto profitto, atteso che vi erano le condizioni per far ritenere che il G. non fosse idoneo a svolgere le funzioni cui era stato adibito.

In considerazione dell’insufficienza delle dimissioni forzate del lavoratore rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, era stato infine escluso di poter far luogo alla dichiarazione di nullità delle dimissioni.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’illustrata decisione veniva impugnata dall’imputato e dalla parte civile.

L’imputato L. G., per il tramite dei difensori, aveva proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, così formulati: 1) vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. sul rilievo che la minaccia utilizzata per costringere il G. a vergare la dichiarazione di recesso dal lavoro era stata realizzata prefigurando mali del tutto irrealizzabili e, quindi, oggettivamente inidonei a fungere da elementi di pressione sula volontà del destinatario della presunta costrizione; 2) vizio di motivazione, da inosservanza dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e da travisamento della prova stessa, sul rilievo che la ricostruzione del fatto siccome effettuata dai giudici di merito era smentita dagli elementi in fatto desumibili dai documenti allegati al ricorso (lettera di accettazione delle dimissioni e relativo ‘file audio’) e dal contenuto delle dichiarazioni dei testi G. B. e M. A..

La parte civile G. L., per il tramite del proprio difensore, aveva depositato due distinti atti di impugnativa – il primo in data 25 giugno 2018 e il secondo in data 4 luglio 2018 – articolati, ciascuno, su quattro motivi così enunciati: 1) vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41 e 629 cod. pen. e 2118 cod. civ. e vizio di motivazione sul rilievo che il fatto siccome accertato era da sussumere nel delitto di estorsione posto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, di talché il danno patito dal lavoratore dipendente, nel caso censito, risultava essere strettamente correlato alla condotta costrittiva dell’imputato, essendo ininfluente il comportamento degli organi societari di accettazione delle dimissioni; 2) vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 629 cod. pen., e vizio di motivazione sul rilievo che era pienamente integrato nella fattispecie in disamina il dolo di estorsione non essendovi stata la prova che l’imputato avesse agito per assecondare la politica aziendale contraria al mantenimento in forza all’azienda di un lavoratore non all’altezza delle mansioni assegnategli; 3) vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 1324 e 1318 cod. civ., e vizio di mancanza di motivazione, in relazione al diniego di dichiarazione della nullità delle dimissioni; 4) inosservanza del D.M. 55/14 e vizio di mancanza di motivazione in punto di liquidazione delle spese sostenute nel primo giudizio, questa essendo stata effettuata senza tener conto dei parametri previsti nel detto decreto e, comunque, non per singole voci ma in unica soluzione.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I ricorsi venivano dichiarati tutti inammissibili.

In particolare, il ricorso dell’imputato era considerato manifestatamente infondato.

Più nel dettaglio, il primo motivo, ad avviso della Corte, era destituito di giuridico fondamento atteso che è jus receptum che l’idoneità della minaccia, costitutiva del delitto di violenza privata, sussiste in presenza di un’oggettiva riconoscibilità del male ingiusto, siccome desumibile dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, omissis, Rv. 219851), non rilevando l’improbabilità che il male prospettato si verifichi effettivamente sicchè anche la richiesta riconducibilità del male ingiusto prospettato alla sfera di azione e di volizione dell’agente non deve essere apprezzata in astratto, ma con criterio medio, in relazione alle concrete circostanze del fatto e ai rapporti tra l’autore e la vittima del reato (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 – dep. 10/01/2014, omissis).

Tal che se ne faceva conseguire come, nella situazione data, l’oggettiva disparità di forze esistente tra il direttore dello stabilimento della T. P. e il lavoratore dipendente, peraltro connotato da evidenti fragilità caratteriali, ben note all’imputato, e la possibilità che il lavoratore stesso subisse gli effetti negativi di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per ragioni disciplinari, avessero integrato, senz’altro, la piattaforma probatoria sufficiente a fondare il giudizio di concreta idoneità intimidatoria dell’agire del L. alla stregua dei parametri evocati, non dispiegando alcuna incidenza sulla riconoscibilità delle condotte tenute come intimidatorie il dato che i mali ingiusti prospettati (l’annotazione sul libretto di lavoro del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro) fossero inesistenti o improbabili, perché dipendenti da fattori eziologici e volontaristici indipendenti dall’imputato, poiché la conoscenza di tali fattori fuoriesce da quella propria dell’uomo medio e dunque la spiegata argomentazione escludeva la riconoscibilità “ictu oculi” della insussistenza del fatto ascritto all’imputato o della sua rilevanza penale, e ciò tanto precludeva – in applicazione del dictum delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 35490 del 28/05/2009 – la possibilità, in presenza della estinzione del delitto di violenza privata per prescrizione, di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. posto che ciò è consentito: «soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».

Le argomentazioni sostenute nel secondo motivo, siccome protese a far valere il vizio di motivazione, erano stimate inammissibili perché dedotte senza tener conto del principio di diritto secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 – dep. 22/02/1993).

Dal canto suo il ricorso della parte civile veniva reputato inammissibile.

I primi tre motivi di ricorso venivano considerati inammissibili per genericità, nulla avendo la ricorrente parte civile specificamente allegato in ordine al proprio interesse ad impugnare una sentenza che, comunque, aveva genericamente condannato l’imputato al risarcimento del danno in suo favore.

Si faceva a tal proposito presente come la giurisprudenza di legittimità apparisse divisa sul tema della legittimazione della parte civile ad impugnare una sentenza che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in relazione ad un titolo di reato diverso rispetto a quello contestato.

Difatti, a fronte dell’indirizzo interpretativo secondo il quale, ferma la legittimazione, sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest’ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell’entità del paterna d’animo sofferto dalla vittima (Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, omissis, Rv. 254672; Sez. 5, n.12139 del 14/12/2011 – dep. 2012, omissis, Rv. 252164; Sez. 5, n. 4303 del 04/12/2002, omissis, Rv. 223769; Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, omissis, Rv. 218427), si staglia l’orientamento secondo il quale la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l’imputato è stato condannato, anche nell’ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell’imputazione e oggetto della costituzione di parte civile, rimanendo alla parte civile soltanto la possibilità di sollecitare l’impugnazione del P.M., che potrà rigettare l’istanza con decreto motivato (Sez. 3, n. 11429 del 02/10/1997, omissis, Rv. 209643; Sez. 4, n. 13220 del 27/10/2000, omissis, Rv. 218687), e ciò anche nel caso in cui «da detta diversa qualificazione giuridica derivi una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, atteso che tale impugnazione attiene esclusivamente a profili penali, non consentiti dall’art. 576 cod. proc. pen., e la sentenza non pregiudica gli interessi concernenti l’obbligazione risarcitoria in ipotesi nascente dal fatto stesso>> (Sez. 1, n. 2874 del 10/07/2018 – dep. 22/01/2019, omissis, Rv. 274800; Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, omissis, Rv. 228407).

Oltre a ciò, si sottolineava come sempre il Supremo Consesso avesse osservato (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 – dep. 27/03/2017) che la «condanna generica al risarcimento del danno non esclude la eventualità che il giudice affermi la concreta sussistenza del cd. “danno conseguenza” (l’an del danno risarcibile), demandandone al giudice civile la sola liquidazione (il quantum)» tanto che da parte delle Sezioni civili si è insegnato che «la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., in ordine all’accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come “reato di danno”; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale), l’esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso» (Sez. Un. Civ., n. 4549 del 25/02/2010) e che, in «caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato» (Sez. 3 civ., n. 16113 del 09/07/2009) sicché non sono vincolanti, per il giudice civile, «le valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile» (Sez. 3, n. 8360 del 08/04/2010; Sez. 6 -3 civ., n. 14648 del 04/07/2011), e ciò perché, secondo quanto previsto dall’art. 185, comma 2, cod. pen., non diversamente da quanto dispone sul punto l’art. 2043, cod. civ. in tema di fatto illecito civile, il reato (fatto ingiusto/danno evento) obbliga al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale (danno conseguenza) solo quando lo “abbia cagionato“; in altri termini, il danno risarcibile non costituisce conseguenza scontata e automatica di ogni reato dovendo comunque essere oggetto di accertamento nella sua sussistenza e consistenza (Sez. U. civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui «il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato atteso che va disattesa la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “danno evento“.

Chiarito ciò, se ne faceva discendere che la questione dell’incidenza, a fini risarcitori, della diversa qualificazione giuridica del fatto dovesse essere correttamente impostata alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono e, di conseguenza, se la diversa qualificazione giuridica deriva da una diversa ricostruzione del fatto, quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria non è la qualificazione giuridica data al fatto in sede penale bensì il fatto stesso nella sua dimensione illecita la cui diversa ricostruzione la parte civile è legittimata a contestare (salvo allegarne il concreto interesse) e, pertanto, se la diversa qualificazione giuridica accede al fatto immutato nella sua sussistenza e consistenza storica, la parte civile non è legittimata a dolersene poiché tale diversa qualificazione non vincola il giudice civile dato che al giudice civile non interessa tanto il reato, quanto – piuttosto – il “fatto illecito” (tant’è che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato quanto alla colpevolezza dell’imputato).

Precisato tale aspetto giuridico, gli ermellini rilevavano come la parte civile, quand’anche in astratto legittimata a dolersi della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici di merito, in presenza della ridetta condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno per il delitto di violenza privata, avrebbe dovuto fare menzione nella spiegata impugnazione degli specifici profili, scaturiti dall’accertamento in fatto compiuto nel giudizio penale, conducenti nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di estorsione, suscettibili di riverberarsi in maniera decisiva nel giudizio da compiersi da parte del giudice civile in sede di determinazione del ‘quantum‘ del danno da reato e, invece, nulla avendo allegato in ordine al concreto interesse a contestare la qualificazione giuridica data al fatto dal giudice penale, i motivi che ad essa si riferiscono venivano reputati inammissibili.

L’estraneità della «declaratoria di nullità delle dimissioni» all’ambito delle statuizioni che è consentito pronunciare al giudice penale all’esito del giudizio, ai sensi degli artt. 529 – 543 cod. proc. pen., determinava a sua volta l’inammissibilità anche delle censure di cui al terzo motivo.

Infine, il quarto motivo era parimenti stimato inammissibile per genericità in quanto, pur se dedotto con riferimento ad una nota spese e ad una memoria depositata nel giudizio di appello, si denotava come non fossero stati specificamente indicati i passaggi di tali scritti che sarebbero stati dalla Corte di appello preteriti (determinando così il vizio di omessa motivazione) o travisati (dando luogo in tal modo al vizio di contraddittorietà della motivazione) fermo restando che, quanto al profilo della inosservanza del D.M. 55/2014, andava comunque ribadito il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione delle spese del processo (nella specie, in favore della parte civile) è generico, e, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa» (Sez. 4, n. 16019 del 14/03/2002, omissis, Rv. 221944), non essendo, all’uopo, sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari (Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, omissis, Rv. 271443).

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Conclusioni

La sentenza in commento è assai interessante nella parte in cui affronta la problematica inerente se, e se si, come, la parte civile possa impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica.

Orbene, dopo aver richiamato due indirizzi nomofilattici di segno diametralmente opposto l’uno all’altro, atteso che uno di questi è favorevole a questa impugnazione, l’altro no, la Cassazione, in questa pronuncia, sembra elaborare una opzione ermeneutica intermedia propendendo anch’essa per riconoscere alla parte civile la possibilità di impugnare, ma solo nella misura in cui però si faccia menzione nell’impugnazione degli specifici profili, scaturiti dall’accertamento in fatto compiuto nel giudizio penale, suscettibili di riverberarsi in maniera decisiva nel giudizio da compiersi da parte del giudice civile in sede di determinazione del ‘quantum‘ del danno da reato.

Questa decisione, pertanto, deve essere presa nella dovuta considerazione quando viene presentata una impugnazione di questo genere fermo restando che, per una evidenza esigenza di certezza del diritto, sarebbe forse opportuno che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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