(Annullamento senza rinvio)
(Riferimento normativo: Cod. pen. art. 52)
Il fatto
La Corte di Appello di Messina confermava l’affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di B. G. R. per il reato di lesioni personali gravi, aggravato dall’aver commesso il fatto con l’utilizzo di un’arma impropria, per aver colpito con un coltello a serramanico G. S. C. alla mano destra, provocandogli lesioni personali guaribili in giorni 61, condannando, ai fini civili, G., in parziale riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, per le ferite da taglio riportate dal B. all’emitorace sinistro.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione attraverso la formulazione dei seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità deducendosi come i due imputati fossero stati accusati di lesioni in danno reciproco, cagionate con un coltello, ma evidenziandosi al contempo come la Corte territoriale avesse disatteso la versione del B. che aveva riferito di avere subìto tre coltellate al torace e, solo quando il coltello era sfuggito di mano al G., egli aveva cercato di prenderlo per sottrarlo al contendente; tal che se ne faceva conseguire come il G. si sarebbe provocato le ferite nel tentativo di prendere il coltello per la lama, e, di conseguenza la motivazione della Corte territoriale, secondo cui le lesioni non sarebbero state compatibili con un mero atto di prensione, sarebbe stata contraddittoria e illogica tenuto conto altresì del fatto che la tipologia delle ferite riportate dal G. alla mano destra confermava come egli avesse afferrato il coltello dalla parte della lama nel tentativo di riprendere il possesso del coltello, 2) vizio di motivazione in relazione all’omessa considerazione del movente dello scontro tra i due giacché, ad avviso del ricorrente, dalle prove assunte era emerso un forte risentimento del G. nei confronti del B. che intratteneva una relazione extraconiugale con la moglie separata del G. e che pertanto avrebbe giustificato la premeditazione dell’aggressione perpetrata ai danni del B.; 3) vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di G. e della teste C. I. poichè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della evidente falsità della dichiarazione del G. e dell’inidoneità delle dichiarazioni della C. ad avvalorare la tesi del predetto essendo affermazioni confuse e contraddittorie; 4) vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all’invocata legittima difesa da parte del B. che non avrebbe potuto immaginare che la richiesta di parlare da parte del G. potesse degenerare in una colluttazione con uso di un coltello.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava a tale riguardo come i primi tre motivi fossero inammissibili perché proponevano doglianze eminentemente di fatto che sollecitavano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997) posto che, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere alla Cassazione un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999).
Si evidenziava, in particolare, che, con le censure proposte, il ricorrente non lamentava una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ossia gli unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni di B., dì G., e della testimone C. mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione, che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Orbene, a fronte di ciò, si faceva presente come la sentenza impugnata avesse fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà ed evidenziando che, in seguito ad un diverbio, dapprima solo verbale, G. e B. addivenivano ad una colluttazione fisica nel corso della quale il primo, estratto un coltello, colpiva il secondo al costato, provocandogli due ferite e, una volta caduti a terra, B., recuperato il coltello che era scivolato dalle mani del contendente, sferrava un fendente provocando lesioni alla mano destra del G..
Oltre a ciò, si denotava a tal riguardo, da un lato, che il secondo motivo concernente l’omessa valutazione del movente non apparisse in alcun modo rilevante ai fini del sindacato di legittimità essendo pacifica la colluttazione tra i due originari coimputati ed irrilevante, in sede di legittimità, la causa del diverbio (peraltro, valutata dai giudici di merito) e che il terzo motivo fosse anch’esso inammissibile essendosi limitato a censurare le dichiarazioni del G. e della testimone C., dall’altro, gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti), cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente in guisa tale che, tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, alla scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, all’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989).
Chiarito ciò, gli ermellini evidenziavano come anche il quarto motivo del ricorso, ossia quello inerente la legittima difesa, fosse infondato.
Difatti, se la configurabilità dell’esimente della legittima difesa deve escludersi nell’ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità (Sez. 1, n. 365 del 24/09/1999) tenuto conto che l’uso della parola “necessità” nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all’art. 52 cod. pen. ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l’agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011); sicché non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012), si faceva invece presente come, nel caso di specie, fosse stato accertato che l’alterco tra G. e B., sebbene originato dal risentimento del primo per motivi legati alla relazione extraconiugale della ex moglie, fosse stato accettato dal B. che, del resto, secondo la ricostruzione dei fatti accertata, oltre ad avere attivamente partecipato alla colluttazione, aveva colpito l’avversario con il coltello mentre questi si trovava sottoposto a lui all’esito dello scontro fisico e, dunque, alla stregua di tale ricostruzione, non era stata ritenuta sussistente la scriminante invocata essendo venuta meno la stessa ratio della causa di giustificazione, vale a dire la “necessità” di difendersi.
Alla infondatezza del ricorso che, ad avviso della Corte, non aveva precluso l’instaurazione del rapporto di impugnazione, se ne faceva conseguire come la sentenza impugnata andasse annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione fermo restando che il ricorso veniva, all’opposto, rigettato agli effetti civili.
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Conclusioni
La sentenza è sicuramente condivisibile nella parte in cui si postula che non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo trattandosi di un principio di diritto che si allinea lungo il solco di un orientamento nomofilattico consolidato.
Va da sé dunque che colui che si sia comportato in questo modo, ovvero abbia causato o accettato un duello o una sfida o, ancora, abbia posto in essere una spedizione punitiva nei confronti di propri antagonisti, non potrà invocare di aver agito in stato di legittima difesa.
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