Quando ricorre il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.

Scarica PDF Stampa
(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c))

Il fatto

Il Tribunale di Salerno, in funzione di tribunale del riesame e giudicando in sede di rinvio disposto a seguito della sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 28594/2018, aveva accolto l’appello cautelare promosso dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 27 ottobre 2017 con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali nei confronti di E. C. in relazione al delitto di cui agli articoli 110, 48, 479 cod. pen. (capo C) commesso in concorso con B. F. P. (indagato anche per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 479 cod. pen. – capo A); 56, 640-bis cod. pen. – capo B).

In particolare, il giudice dell’incidente cautelare aveva ritenuto B. gravemente indiziato, nella sua qualità di direttore dei lavori affidati dal …, per la messa in sicurezza di un costone roccioso sovrastante una strada statale al fine di eliminare il pericolo di crollo di materiale lapideo determinato da un pregresso incendio, per avere falsamente certificato l’avvenuta eliminazione di tale pericolo in una comunicazione diretta all’ente locale senza aver avuto contezza dei lavori effettivamente eseguiti non avendo mai presenziato nel corso dei medesimi, nonché di aver falsamente attestato successivamente nella relazione tecnica definitiva di aver effettuato i sopralluoghi funzionali alla delimitazione dell’area di intervento oltre al fatto che, attraverso i menzionati falsi, B. avrebbe posto altresì in essere atti idonei ed inequivocabilmente diretti a conseguire il proprio compenso traendo in inganno l’ente erogante circa l’effettivo espletamento dell’incarico affidatogli.

Il Tribunale, più nel dettaglio, aveva ritenuto sussistere i gravi indizi della responsabilità di B. per la procurata falsità del provvedimento con il quale i funzionari dell’ANAS, prendendo atto della comunicazione inviata dall’indagato il 21 luglio 2017 in merito alla cessazione del pericolo di crollo, avevano ordinato la riapertura del tratto di strada precedentemente interdetto al traffico fermo restando che, con riguardo a quest’ultimo reato, contestato in riferimento agli artt. 48 e 479 cod. pen., i giudici del merito avevano configurato altresì la responsabilità a titolo di concorso di C., titolare della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori in quanto, consapevole dell’intrinseca falsità della comunicazione, aveva provveduto a inviarla personalmente al Comune di … congiuntamente alla propria dichiarazione relativa all’avvenuto ripristino della sicurezza dell’area interessata.

In occasione del giudizio di rinvio, arricchito dalle produzioni effettuate dal Pubblico ministero, il Tribunale del riesame, inoltre, aveva confermato il precedente provvedimento di accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero e quindi applicato la misura interdittiva a carico di E. C. per il suddetto reato di cui agli articoli 110, 48, 479 cod. pen. (capo C).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva E. C., a mezzo del difensore, avv. G. D. M. che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando violazione di legge in riferimento all’articolo 627 cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali rilevandosi come il giudice del rinvio non si fosse attenuto al compito attribuitogli dalla Corte di Cassazione che aveva valutato apparente la motivazione sulle esigenze cautelari, riproponendo pedissequamente la motivazione già oggetto di annullamento, senza peraltro tenere conto del tempo trascorso, pari ad oltre un anno.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso fondato laddove si contestava il difetto della motivazione sull’attualità.

Secondo la Corte, il Tribunale del riesame si era, infatti, limitato ad affermare che nell’ambito dello svolgimento dell’attività imprenditoriale possono concretamente individuarsi le utili condizioni per la reiterazione del reato, anche tenuto conto del comportamento tenuto dal ricorrente mentre, per contro, la giurisprudenza di legittimità ha in proposito affermato che «in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi» (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016).

Per approfondire vedi anche il “Nuovo Formulario annotato del processo penale” di Valerio de Gioia e Paolo Emilio De Simone.

Tal che se ne faceva conseguire come fosse priva di motivazione l’affermazione secondo cui nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, nell’ambito della quale era stato posto in essere il fatto, potessero presentarsi prossime occasioni favorevoli alla reiterazione non potendosi ragionevolmente supportare tale conclusione sulla base della personalità dell’indagato che era privo di precedenti penali, sulla base delle caratteristiche della condotta, non essendo emerso alcun illecito vantaggio patrimoniale (non si dubita della regolare assegnazione dei lavori e dell’esatto adempimento all’appalto pubblico da parte dell’indagato) e sulla presenza di illeciti o impropri contatti con i pubblici ufficiali, non risultando nulla di anormale in proposito.

Del pari fondata veniva stimata la deduzione concernente il decorso del tempo perché il tribunale del riesame non aveva valutato come, nel periodo dal luglio 2017 (data del fatto) al febbraio 2019 (decisione del Tribunale), non fossero emersi elementi prognostici di segno negativo.

La Suprema Corte, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, annullava senza rinvio l’ordinanza impugnata per difetto di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari precisandosi al contempo come il rinvio non fosse necessario disporlo poiché l’ulteriore tempo trascorso non avrebbe potuto che indebolire ulteriormente il pericolo di recidiva mentre l’eventuale emergenza di nuove esigenze avrebbe potuta essere posta a fondamento di nuove richieste cautelari.

Conclusioni

La sentenza in commento è condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un orientamento nomofilattico, sicuramente rafforzato per effetto dell’introduzione ex lege nel testo dell’art. 274, c. 1, lett. c), cod. proc. pen. del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, secondo cui, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice è chiamato a valutare in via prognostica l’attualità del pericolo di reiterazione del reato e, quindi, la possibilità di una ricaduta nel delitto (tra le tante, Cass. pen., sez. III, n. 406/2018) fermo restando che tale valutazione prognostica deve essere fondata su elementi concreti (ex multis, Cass. pen., sez. IV, n. 48021/2018).

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, pertanto, si ripete, anche perchè in linea con siffatto approdo ermeneutico, non può che essere positivo.

Volume consigliato

 

Sentenza collegata

71311-1.pdf 25kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento