Obiettivo degli imprenditori è certamente quello di tutelare al meglio le proprie invenzioni.
Una delle modalità per farlo è quella di tenerle segrete, non brevettando la propria creazione e decidendo di coltivarla nel proprio “orto” tramite lo strumento del segreto industriale.
E’ proprio su quest’ultimo mezzo di tutela che il presente scritto intende focalizzare l’attenzione.
Ebbene, è di tutta evidenza che provare a tenere segreta la propria scoperta non è per niente semplice, in molti casi infatti i segreti aziendali sono durati pochissimo, altre volte invece anche per svariati anni. Casi certamente eclatanti di segreti industriali duraturi, sono quelli che riguardano, tra gli altri, la ricetta della bevanda coca cola e della crema spalmabile nutella.
Nessuno conosce la reale ricetta delle stesse, nessuno riesce quindi a riprodurla.
Il quadro normativo di riferimento: focus sugli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale
Lo strumento del segreto industriale è disciplinato dagli articoli 98 e 99 del codice di proprietà industriale.
L’ articolo 98 del codice della proprietà industriale stabilisce che costituiscono oggetto di detta tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico- industriali (anche quelle commerciali) soggette al legittimo controllo del detentore purché abbiano determinati requisiti.
Quali sono i requisiti necessari?
Il primo è la segretezza: le informazioni non devono essere note o facilmente accessibili agli esperti o ad altri operatori del settore. Devono inoltre avere valore economico in quanto segrete. La norma inoltre prevede il seguente requisito: le informazioni devono essere sottoposte a misure da tenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Inoltre, l’articolo 99 del codice della proprietà industriale stabilisce che il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali, previste dall’articolo 98 su argomentato, ha il diritto di vietare a terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, abusivamente, dette informazioni ed esperienze, ad eccezione del caso in cui le informazioni siano state conseguite dal terzo indipendentemente.
Inoltre, è dato sapere che la rivelazione a terzi di informazioni aziendali o commerciali coperte da segreto, può integrare la fattispecie della concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 comma 3 del codice civile il quale così recita “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza (1) sleale chiunque […]si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda [1175, 2599, 2600].”
Infine, è bene sapere che la violazione del segreto industriale può integrare alcune fattispecie di fattispecie di reato subito elencate. Può configurarsi la violazione dei reati previsti ai sensi degli articoli 621 (rubricato “rivelazione del contenuto dei documenti segreti”) , 622 (rubricato “rivelazione del segreto industriale”) e 623 ( rubricato “rivelazione di segreti scientifici ed industriali) del codice penale.
Segreto industriale e brevetto: due tutele a confronto
Tutelare il proprio trovato con il segreto industriale può essere la prima scelta dell’imprenditore il quale si auspica di non renderlo mai di dominio pubblico, oppure si può optare per questa soluzione solo in via residuale, cioè quando un’invenzione non ha i requisiti di brevettabilità.
Ebbene per poter scegliere quale strada intraprendere occorre conoscere le differenze tra le due tutele. Invero, il brevetto, contrariamente al segreto industriale, è un vero e proprio titolo giuridico che prevede un deposito ed una registrazione.
Inoltre il brevetto ha una tutela limitata nel tempo mentre il segreto industriale verosimilmente non ha limiti temporali (tuttavia come suddetto sono molti i casi di segreto industriale durato per un breve lasso di tempo).
Altra differenza concerne l’onere della prova, è noto che spetti al titolare delle informazioni provare la sussistenza del segreto industriale; per quanto attiene al brevetto invece, la documentazione ufficiale ( quindi la prova) viene presentata dal ministro dello sviluppo economico.
Le differenze elencate non sono certo esaustive. Soffermiamoci però sui vantaggi del segreto industriale.
I vantaggi del segreto industriale
Come del resto già anticipato, il segreto industriale non necessita di nessuna registrazione, invero, il titolare dello stesso ha un diritto immediato, ammesso che sussistano i requisiti suddetti (segretezza, valore economico e misure di protezione) e non deve depositare alcuna documentazione presso nessun ufficio.
Inoltre, come già detto, se si è in grado di mantenerlo, il segreto industriale può avere una durata illimitata.
Infine, quest’ultimo può riguardare vari tipi di informazioni.
Ebbene sì, le informazioni segrete possono essere relative al sapere commerciale, a quello tecnico, a quello gestionale: ai più svariati; ed è quindi l’impresa che deve valutare quali sono le informazioni che ritiene utile mantenere segrete ai fini concorrenziali.
Dopo averle individuate deve essere reso noto ai dipendenti quali sono le informazioni che non vanno divulgate. Come si fa? E’ necessario perlomeno far firmare a tutti i collaboratori/dipendenti/ terzi un accordo di riservatezza che sia quanto più specifico e dettagliato possibile.
Quindi è bene sapere che nessuna informazione che si intende tenere segreta dovrebbe circolare in azienda, nemmeno come bozza, senza un accordo o una clausola di riservatezza che sia. Questo è il primo passo affinché il proprio segreto abbia successo.
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