precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 12/12/2017; Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 49354 del 4/11/2016; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 15956 del 21/03/2014; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 32063 del 12/06/2008
La vicenda
Una coppia di coniugi, proprietari di un appartamento con terrazza a livello facente parte di un condominio, entrava in conflitto con un’altra coppia coniugi che abitavano nell’appartamento sottostante, accusati di accedere abusivamente nel predetto terrazzo.
Gli abitanti dell’appartamento soprastante, per ritorsione, molestavano ripetutamente i condomini sottostanti, rivolgendo loro frasi ingiuriose, provocando forti rumori durante la notte, imbrattando con urina versata dal piano superiore gli indumenti stesi ad asciugare e sputando dalla terrazza nel balcone delle persone offese.
Tali comportamenti rientravano nella fattispecie dell’art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), trattandosi di getto pericoloso di cose atte ad imbrattare un luogo privato di altrui uso.
Di conseguenza il Tribunale, a cui le vittime si erano rivolte, condannavano i condomini dell’appartamento soprastante a pagare un’ammenda ciascuno per il reato di cui all’art. 674 c.p., nonché al risarcimento dei danni.
I condannati si rivolgevano alla Cassazione osservando che i loro comportamenti dovevano essere inquadrati nell’ambito del reato previsto dall’articolo 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) secondo cui chiunque deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 103.
Inoltre contestavano l’attendibilità delle vittime e il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto; in ogni caso criticavano la risarcibilità del danno in quanto i condomini sottostanti non avevano subito nessuna conseguenza nell’espletamento delle proprie ordinarie e quotidiane occupazioni, né avevano provato l’insorgere di disturbi psicofisici o sofferenze morali.
La questione
Il comportamento del condomino che sputa o getta urina nel balcone del condomino sottostante rientra nell’ambito del reato di cui all’art. 674 c.p (Getto pericoloso di cose) o di quello previsto dall’articolo 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)?
La soluzione
Nel confermare la decisione del Tribunale, la Suprema Corte, ha osservato come le condotte degli imputati rientrino nella fattispecie dell’art. 674 c.p., trattandosi di condotte capaci di danneggiare non solo oggetti ma anche persone che dal getto di cose vengono imbrattate, offese, molestate e turbate nella loro tranquillità; secondo i giudici supremi invece si deve escludere che tali comportamenti si inseriscano nell’ambito dell’art. 639 c.p., configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose.
Inoltre la Cassazione non ha ritenuto condivisibile le contestazioni relative all’attendibilità delle vittime che è stata valutata tenendo conto della linearità, coerenza e convergenza delle affermazioni dei condomini danneggiati, non contraddette da prove di segno contrario.
Infine, i giudici supremi, considerando la durata delle condotte illecite, hanno ritenuto legittima la condanna al risarcimento dei condomini molestatori.
Le riflessioni conclusive
L’art. 674 c.p., (Getto pericoloso di cose), punisce il fatto di colui che getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.
Il getto pericoloso costituisce reato di pericolo richiedente l’attitudine a procurare effetti dannosi.
Non è necessario, quindi, che si realizzi un effettivo danno, essendo sufficiente l’idoneità della cosa gettata o versata o dell’emissione di gas, fumo o vapori, ad offendere, imbrattare o molestare persone.
Quindi, ad esempio, buttare cose dal balcone sul piano di sotto, quando l’acqua, le sigarette, la terra e finanche le cartacce possono raggiungere delle persone, è sempre reato anche se queste non vengono materialmente sfiorate.
In altre parole l’elemento che non può mancare ai fini della sussistenza del reato è legato alla concretezza dell’offesa o della molestia alle persone, nel cui concetto vanno ricomprese tutte quelle situazioni di fastidio, disagio, disturbo, che incidono sulla tranquillità del modo di vivere quotidiano e che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.
La norma mira quindi ad evitare qualsiasi forma di ingerenza per ciò che attiene alla normale vita sociale nei luoghi pubblici o nelle private abitazioni.
È importante sottolineare che perché sussista il reato non è necessaria la malafede e la volontà di arrecare fastidio e disturbo; è sufficiente la colpa.
In ogni caso va rilevato come i concetti di “getto” e “versamento” contemplati dalla prima parte dell’art. 674 c.p. abbiano un significato molto ampio, anche in considerazione del fatto che la norma non specifica le modalità con le quali debbano essere effettuati né, tanto meno, sulla base di quali principi fisici debba avvenire l’azione (ad esempio, caduta per gravità, spinta meccanica, lancio manuale, etc.), né sulla traiettoria che la cosa deve compiere.
L’ambito di efficacia della disposizione in esame è, peraltro, ulteriormente ampliato dall’utilizzazione, da parte del legislatore, del termine “cosa”, volutamente generico ed evidentemente finalizzato a rendere più ampio possibile l’oggetto del versamento o del getto.
Di conseguenza rientra nell’ambito dell’art.674 c.p. la condotta del condomino che, innaffiando i fiori del proprio appartamento per mezzo di un impianto automatico, getta acqua mista a terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri ed altre suppellettili, provocando altresì la caduta di un pezzo di intonaco all’interno dell’appartamento della parte offesa (Cass. pen., sez. III, 21/03/2014, n.15956). Allo stesso modo è colpevole dello stesso reato il condomino che getta secchi d’acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul balcone dell’appartamento sottostante (Cass. pen., sez. III, 12/12/2017, n. 9474).
Il reato di getto pericoloso di cose, però, è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dall’omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare i condomini dei piani bassi (Cass. pen., sez. III, 12/06/2008, n. 32063).
Da notare che secondo l’articolo 674 c.p. è colpevole pure colui il quale in un luogo privato ma di comune uso, provoca nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di vapori, atti a “molestare persone”.
Tale ipotesi è finalizzata a punire la produzione di emissioni pericolose o, comunque, moleste, cioè tali da poter determinare una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone.
Di conseguenza risponde del reato di cui all’art. 674 c.p., il condomino che versa sostanze (vaporizzate allo stato gassoso) nella specie creolina nel cortile condominiale allo scopo di eliminare gli odori e ogni altro residuo organico riconducibile al gatto dei vicini, provocando per effetto di tale utilizzo forte fastidio agli occhi ed alla gola degli stessi (Cass. pen., sez. II, 4/11/2016, n. 49354).
Il reato in questione è configurabile, quindi, anche nel caso di immissioni odorose a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all’articolo 844 c.c.
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