Brevi riflessioni sul primo comma dell’art. 606 del c.p.p.. Il ricorso per Cassazione

Non c’è un valore superiore – sia per i fruitori passivi del servizio Giustizia, sia per gli operatori professionali, pubblici e privati –  della prevedibilità delle decisioni giudiziarie; il cittadino è sovente sconcertato dalle altalenanti decisioni che provocano stupore un giorno e totale rassegnazione al fato il giorno seguente.

I consociati debbono, invece, essere in grado di (ragionevolmente) aspettarsi una certa risposta dell’Ordinamento ad un previo determinato accadimento.

Se questo appare ovvio nel diritto sostanziale (ciò che è lecito deve essere chiaramente distinto da ciò che non lo è), parimenti il fenomeno è decisivo nel diritto processuale in cui istituti complessi quali ad es. le nullità, il regime delle prove, le inutilizzabilità possono comportare decisioni finali di sussistenza o di insussistenza di un fatto reato.

In questo senso pietra angolare del sistema rimane l’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario il quale, relativamente alle attribuzioni della Corte suprema di cassazione, recita che essa assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

Può ben dirsi che il ricorso alla Cassazione penale sia tutto qui. In questa mirabile norma che descrivendo le funzioni dell’organo, con poche ed accorte parole, è capace di evocare un universo di energie profuse per cercare di rendere omogeneo un fiume di sentimenti e sensazioni che di omogeneo hanno invero ben poco.

In un sistema dal precedente non vincolante per il singolo giudice, la motivazione della Corte di Cassazione promana la sua forza persuasiva nella ragionevolezza e nella condivisibilità della decisione da parte dei giudici di merito.

La sentenza della Cassazione è rivolta anche ai giudici di merito i quali debbono rimanere affascinati e convinti della decisione della Suprema corte.

Non basta pertanto decidere ma occorre necessariamente, in ogni motivazione della Cassazione,  quella ricerca epistemologica di fondo, quella descrizione delle opposte tesi in un ragionato confronto che approdi in una motivazione ultima che dia ragionata contezza del perché si sceglie una opzione rispetto all’altra.  In estrema sintesi il concetto di motivazione di legittimità.

Appare evidente l’immane lavoro (anche solo sotto l’aspetto quantitativo) che attende la Corte quale unico organo centralizzato, destinatario di una impugnazione la quale,  sebbene a critica vincolata e di legittimità,  rimane pur sempre un  ordinario mezzo di doglianza tendenzialmente  per qualsiasi provvedimento giudiziario potenzialmente capace di passare in giudicato.

Ecco che sia la giurisdizione, sia il legislatore si adoperano costantemente per alleviare la sofferenza di una statistica che vede oggi la Corte sommersa da migliaia di ricorsi che invocano pronta soluzione.

Ciò è avvenuto attraverso l’elaborazione ad es. del principio di autosufficienza del ricorso, ritenuto funzionale all’esigenza di nomofilachia del Suprema Corte di cassazione.

Lo stesso fine è stato raggiunto (rectius cercato) dal legislatore a mezzo dell’art.606 primo comma e varie modiche soprattutto  ad opera dell’art. 8, della L. 20.2.2006, n. 46.

Si è detto – e si vedrà in seguito quanto vera sia questa affermazione – che si tratta di impugnazione a critica (molto) vincolata.

A tal proposito l’art. 606, 1°comma, c.p.p. elenca con cinque lettere altrettante tassative e distinte macro aree di motivi, aree alle quali idealmente colui il quale presenta ricorso deve necessariamente far riferimento. Esse costituiscono un collo d’imbuto cui qualsiasi compilatore di ricorso per Cassazione deve fare i conti. Vediamole nel dettaglio[1].

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Art. 606 lett.a) c.p.p. L’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi legislativi o amministrativi oppure non consentite a pubblici poteri

Appare perfino ovvio ricordare che il giudice non può attribuirsi una potestà decisionale che vada al di là del recinto giurisdizionale imposto dalla legge: la norma richiama il principio della divisione dei poteri. Si tratta del cosiddetto “eccesso di potere” fenomeno che si materializza quando il giudice esercita una funzione riservata al potere esecutivo o legislativo.

Certamente ravvisare una fattispecie penale che si fonda su un atto amministrativo illegittimo non costituisce eccesso di potere, né disapplicazione riconducibile all’art. 5, allegato E, L. 20.3.1865, n. 2248. Il giudice penale non può incidere sull’efficacia del provvedimento amministrativo, può, tuttavia, nell’esercizio della potestà penale, accertare la conformità tra ipotesi di fatto e fattispecie legale (C., S.U., 12.11.1993, Borgia, in CP, 1994, 901).

Art.606 lett.b) c.p.p. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale

Questa norma contiene due riferimenti precisi:il primo all’inosservanza o erronea applicazione di norme sostanziali i cd errores in iudicando.

Con questo specifico motivo di ricorso per cassazione si censura l’inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali o di altre norme giuridiche che integrano il precetto medesimo. L’inosservanza è integrata dalla mancata applicazione della norma da parte del giudice di merito, mentre l’erronea applicazione è integrata da un’applicazione della fattispecie astratta fuori dai canoni della corretta ermeneutica posta dal diritto vivente.

Ci si può domandare se, in caso di errore che non abbia comportato necessità di intervenire sul dispositivo della sentenza, la Cassazione debba intervenire egualmente: si tratta di sentenza mal motivata ma comunque sentenza “giusta”.

Il legislatore nell’art. 619 c.p.p. – seguendo una precisa indicazione storica volta al risparmio di attività giurisdizionale –  ha  prescritto che “gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo”. Ma sul concetto di decisiva non vi è unanimità di vedute in giurisprudenza.

Peraltro in tutti i casi in cui il ricorso per Cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge (ad es. misure di prevenzione, ricorso avverso un riesame reale), rimane comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (S.U. 23.5.2003, Pellegrino, in C.P. 2003, 3002).

Certamente un conto è la mancanza di motivazione[2], un conto è la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art. 606, lett. e) c.p.p.

Come sempre occorrerà tenere a mente che le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, solo nel caso in cui si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte:

  • dopo il giudizio di secondo grado;
  • in forza di ius superveniens;
  • modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all’intervento demolitorio o additivo della Corte Costituzionale,

poiché diversamente interverrebbe la preclusione per le violazioni di legge non preventivamente  dedotte con i motivi di appello.

Art. 606 lett. c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza

Comunemente è definito error in procedendo l’inosservanza o erronea applicazione di norme processuali solo nel caso in cui tale inosservanza sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Tipico caso ad es. di norma non supportata da sanzione e che renderebbe un eventuale  ricorso in Cassazione (inammissibile) una doglianza che si fondi sulla celebrazione del processo in pubblica udienza anziché in camera di consiglio, per come normativamente previsto in talune occasioni. In questo caso la norma violata (ad es. l’art.473 c.p.p.) non è sanzionata con alcuna previsione di nullità, inutilizzabilità decadenza: quindi in questo caso il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile poiché non qualsiasi violazione può dar luogo ad accoglimento del ricorso.

Lo stesso dicasi in materia di  prove:  la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata (in qualche aspetto) da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, essa sarà annullata solo se la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante effetto causale sul dictum del giudice di merito.

Occorre che vi sia, pertanto, non qualsiasi violazione al regime probatorio ma solo quelle violazioni che, nella struttura della motivazione finale, hanno avuto una incidenza, un peso reale e concreto[3] (C., S.U., 21.6.2000, Tammaro, in CP, 2000, 3259).

Semplificando si può sostenere che sia, sostanzialmente, il medesimo meccanismo già analizzato sopra per gli errores in iudicando, volto a massimizzare i risparmi di attività giurisdizionale: il vizio rilevato ai fini dell’accoglimento del ricorso per cassazione deve essere decisivo e concretamente incidente sulla decisione finale.

Nel caso di impugnazione per un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, lett. c, la Corte è giudice anche del fatto e, solo ai fini della soluzione della questione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (C., S.U., 31.10.2001, Policastro, in DeG, 2001, 45, 22).

Art. 606 lett. d) c.p.p. mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2

L’art. 606, 1° co., lett. d è stato modificato, nel 2006 (L. 20.2.2006, n. 46) con l’aggiunta dell’inciso «anche nel corso dell’istruzione dibattimentale», sempre e comunque «limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2».

La riforma amplia le ipotesi precedentemente previste e si allinea alla cogente previsione di cui all’art. 6 comma 2 lett.d) della convenzione Corte Edu.

Tuttavia la norma non copre il caso della prova diversa da quella sopravvenuta o scoperta dopo la pronunzia di primo grado proprio alla luce dell’art. 603, 2° co.c.p.p. il quale attribuisce il diritto solo se sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Ne discende che se la richiesta di riassunzione di prove già acquisite ex art. 603, 1° co., viene rigettata dal giudice di appello la mancata assunzione della prova è ricorribile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e).

In sostanza il presidio della lettera d) di cui qui si discute, attiene al giudizio di primo grado; in appello solo se prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

La prova richiesta e non assunta, a cui fa riferimento l’art. 606, lett. d, è cosa radicalmente difforme dalla decisività della prova assunta e asseritamente non valutata: nella prima ipotesi si valuta se la prova non assunta sarebbe stata decisiva; nella seconda si va a sindacare il risultato dell’attività probatoria le cui valutazioni possono rifluire facilmente nel  merito non ammesso in questo giudizio.

Art.606 lett. e) c.p.p.  mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame

La decisione della causa si fonda sulla motivazione: le tre criticità elencate dal legislatore – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – possono essere rilevate sia dal provvedimento impugnato, sia da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Soprattutto  la contraddittorietà si può riscontrare tra il testo della motivazione ed altri documenti che forniscono informazioni diverse, contrastanti da quelle evincibili dalla motivazione.

La Cassazione controlla non certo il risultato probatorio ma il procedimento argomentativo e la logicità del discorso motivazionale.

Per parte della giurisprudenza manifesta è riferita alla sola illogicità; per altra corrente di pensiero ogni vizio qui presente – per far scaturire l’annullamento – deve essere manifesto.

Al  ricorrente non sarà sufficiente indicare  l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante; dovrà necessariamente indicare specificamente l’atto processuale che intende mettere in luce ed evidenziare ove la motivazione sarebbe configgente, sottolineando la  diretta compromissione alla tenuta logica e alla coerenza della motivazione.

Certamente non potrà essere la Corte di Cassazione a cercare l’atto il quale dovrà essere messo agevolmente a disposizione della Corte attraverso riferimenti che consentano la sua pronta reperibilità.

Indicare eo allegare un corposo atto da raffronto senza l’indicazione specifica del punto che consenta la rapida individuazione sarà considerata omessa allegazione e porterà all’inammissibilità. In una sola parola il ricorso deve essere autosufficiente intendendosi col termine l’auto sostenibilità dello stesso senza “dispendiose” ricerche per la Corte.

Leggi anche:”Inammissibile il ricorso per Cassazione che viola il principio di autosufficienza”

Il concetto di travisamento del fatto

Se la motivazione utilizza una prova che nelle carte processuali non esiste, o una prova che esiste viene totalmente obnubilata si ha il travisamento del fatto; ad esempio in materia di intercettazione il travisamento dei risultati della captazione può raggiungersi attraverso la  produzione del contenuto della captazione o dalla integrale trascrizione in ricorso della stessa, dalla quale possa evincersi che la frase non è stata detta (o detta e non è stata impiegata)sempre che difformità sia decisiva e incontestabile. La scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, senza il travisamento censurato.

Tipico esempio di travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (un testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, il testimone ha dichiarato qualcosa di diverso da quello rappresentato in sentenza; ad es. nella ricognizione un soggetto riconosce la  persona A ed in sentenza è indicata la persona  B.

La censura non può trasformarsi  in una critica alla ricostruzione del fatto: travisamento della prova si ha limitatamente ai casi in cui si impiega una prova inesistente o presupposta come esistente una prova mai acquisita, ovvero abbia introdotto un’informazione inesistente nel processo o, al contrario, taciuto di un elemento esistente nel caso in cui la motivazione non sarebbe stata la stessa senza.

Certamente questo vizio non è molto dissimile dal vizio di violazione di legge processuale di cui all’art. 606, lett. c) considerando che il giudice avrebbe dovuto legalmente utilizzare solo la prova corretta.

La mancanza della motivazione

La motivazione è mancante quando il percorso argomentativo è talmente carente da non poter logicamente sorreggere  la conclusione cui giunge; la motivazione è solo apparente, un simulacro inidoneo a svolgere la funzione prevista dalla legge.

Alcuni autori si soffermano sulla differenza tra mancanza intesa quale assenza totale, o assenza perché intesa ai casi di apparenza di motivazione seppur solo formalmente esistente. In quest’ultimo caso la mancanza meramente formale sarebbe da esattamente attribuire agli altri due vizi previsti dal codice nei casi di deficienze contenutistiche: la contraddittorietà e la manifesta illogicità. La distinzione tuttavia non ha alcun pregio pratico e pertanto non si ritiene di approfondirla più di tanto.

E’ il caso dell’utilizzo dei freddi e anonimi stampati che riportano le norme di legge, senza alcuna individualizzante personalizzazione del modulo da parte del giudice.

La Cassazione è costante nel ritenere che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione non debba necessariamente involgere tutta la motivazione essendo bastevole  anche un  mancanza parziale; questo fenomeno si verifica sovente quando ci sono procedimenti con più imputazioni in relazione alla singola imputazione o singolo capo della sentenza. Tuttavia la soluzione di un quesito può comportare la soluzione di un implicito quesito connesso; in questo caso l’eventuale silenzio motivazione non è censurabile poiché implicitamente la sentenza ha comunque risposto alla problematica seppure indirettamente. In buona sostanza occorre poter ricavare dalla sentenza che la questione critica devoluta al giudice superiore (e dotata del requisito della decisività) sia stata in concreto esaminata.

Se vi sono particolari e specifiche doglianze avanzate dall’appellante esse debbono trovare nella sentenza di appello specifica risposta. La motivazione stereotipata –  la quale pigramente  richiama la astratta giustezza e la condivisibilità  della sentenza di primo grado – è il classico esempio di sentenza priva di motivazione.

Certamente quando la motivazione è del tutto assente  sussiste la violazione di legge, che richiama la garanzia costituzionale di cui all’art. 111, 7° co., Cost..

Diverso è il caso della sentenza per relationem tecnica che consiste nel richiamare documenti noti alla parte; questa tecnica è considerata legittima purché non si abusi, soprattutto citando documenti non disponibili alla scienza delle parti.

Calando nel concreto è frequente che il diniego della sospensione condizionale della pena o delle circostanze attenuanti generiche richieste dall’imputato,  non trovi risposta  nella sentenza di appello seppur invocata quale quesito nei motivi dall’imputato.

Certamente in questa fattispecie appare evidente che vi sarebbe uno specifico onere di allegazione dei motivi di appello a dimostrazione della richiesta formulata; come farebbe altrimenti il Giudice di legittimità a verificare che la doglianza sia stata effettivamente precedentemente formulata?

La manifesta illogicità della motivazione

Utile si rivela l’insegnamento[4] della Corte di Cassazione secondo la  quale (testualmente):

a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);

c) il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (tra le molte Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Pertanto il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

Ad esempio nel caso in cui si affermi come esistenti fatti sicuramente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Pertanto si può ben dire che il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.

Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.

Nelle SSUU n. 18620 del 19/01/2017, si è ulteriormente chiarito che il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

Il codice di procedura penale consente con l’art. 606 il sindacato sul puro piano della legittimità. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio per il quale il travisamento del fatto intanto poteva essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultasse inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; l’accertamento di esso richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimo; nello stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002).

L’art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

E’ ben vero che il legislatore ha introdotto il “travisamento della prova” ma esso è ben diverso  dal travisamento del fatto.

La natura dell’indagine di legittimità il cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato. L’esame della cui illogicità ci si lamenta non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame dell’intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni.

Il travisamento, pertanto, deve riguardate uno o più specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza.

Riassumendo:

a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;

b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;

c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento – come detto – per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l’errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d “doppia conforme”, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).

Attenzione quindi a sollecitare una diversa lettura della prova.

In molti ricorsi si legge ……..Il giudice ha travisato la prova….travisamento delle risultanze probatorie……..

Queste affermazioni portano dirette all’inammissibilità del ricorso.

La Corte di Cassazione, infatti, non potrà mai sostituire la sua valutazione alla valutazione del giudice di merito.

Considerazioni finali

Conoscere queste brevi riflessioni può aiutare il compilatore del ricorso per Cassazione a ben chiedere qualcosa che sia previsto dalla norma e, soprattutto, a non lasciarsi sfuggire una critica alla, pur non condivisibile, ricostruzione del giudice di merito.

La Corte di cassazione infatti, ha un’ottica molto limitata. Ecco spiegata la critica (molto) vincolata di cui si parlava all’inizio.

La Corte, pur non condividendo in astratto la epistemologica ricostruzione in punto di fatto o gli approdi interpretativi della prova, non potrà mai sostituire il suo giudizio a quello offerto nella sentenza impugnata qualora la motivazione non offra il fianco a illogicità manifeste (intrinseche all’atto) o affermazioni probatorie sconfessate in altri documenti.

Sempre che le stesse siano palesemente rappresentate è  in stretto nesso causale con la decisione finale. Se la critica sfiora incidentalmente la motivazione non demolendo gravemente il sillogismo decisionale, essa – seppur in natura sussistente –  non sarà giudica bastevole all’accoglimento del ricorso.

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 Note

[1] Si ringrazia e si rimanda per un maggiore approfondimento al commentario al codice di procedura penale curato da Giuseppe Di Cesare, Filippo Giunchedi, Ciro Santoriello, codice commentato procedura penale, Wolters Kluwer Italia Srl.

[2] Si ammette l’impugnazione in cassazione nel caso di motivazione solo formalmente presente ma  affetta da vizi così macroscopici (manifesta illogicità) da renderla una motivazione meramente apparente da rendere incomprensibili le ragioni della decisione. In queste ipotesi la mancanza di motivazione è sussumibile  “vizio di violazione di legge”, che richiama la garanzia costituzionale di cui all’art. 111, 7° co., Cost., (Cass., S.U., 28.5.2003, Pellegrino, cit.).

[3] Con questo concetto della incidenza reale sulla motivazione occorre fare i conti in tutte tipologie di ricorso:

[4] Tratta testualmente dalla didascalica sentenza della Sez. 3 – , Sent. n. 2039 del 02/02/2018 Ud.  (dep. 17/01/2019 ) Rv. 274816 – 07

Dott. Cianfarini Alberto

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