REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Redazione 21/01/01
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull’ordinamento degli enti locali.

 

la seguente legge:
TITOLO I
REVISIONE DELL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Capo I
Art. 1.
Autonomia statutaria e regolamentare

1. Nella lettera a), del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole “allo stesso articolo 4” sono sostituite dalle parole “agli stessi articoli 4 e 5”.
2. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti:
– “01) Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l’esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
– 02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”.
3. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) è così modificato:
“3) Il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
“Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente””.
4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole “comma 2”, “comma 3” e “comma 4” sono aggiunte le parole “dell’articolo 4”.
5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.
6. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto, dopo il punto 3), il seguente:
“4) All’articolo 5, comma 1, le parole “della legge” sono sostituite dalle parole “dei principi fissati dalla legge””.
Art. 2.
Principio di sussidiarietà

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3.
Partecipazione popolare e azione popolare

1. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita dalle seguenti:
“b) 6, con le seguenti modifiche:
– al comma 1, le parole “dei cittadini” sono sostituite con la parola “popolare”;
– al comma 2, dopo la parola “statuto” sono aggiunte le seguenti: “nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10”;
– al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”;
– al comma 4, le parole “in coincidenza con altre operazioni di voto” sono sostituite dalle seguenti: “con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali”;
bb) 7, con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8″.
Art. 4.
Modifica dei soggetti al diritto di accesso

1. L’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:
“Art. 26. 1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 25 si esercita nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 1 della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265”.
Art. 5.
Rinnovo dei consigli di circoscrizione

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.
Capo II
Art. 6.
Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:
– prima del punto 1) è aggiunto il seguente:
“1. Il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale””.
– dopo il punto 3) sono aggiunti i seguenti 3 bis) e 3 ter):
3 bis) Alla fine del comma 1, dell’articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente”.
3 ter) All’articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione”;
– alla fine del punto 4) è aggiunto il seguente capoverso: “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”;
– dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:
“4 bis) Dopo il comma 7 dell’articolo 31, è inserito il seguente: “Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio””;
– il punto 9) è così sostituito:
“9) All’articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.
2. Fino all’adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.”;
– dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:
13 bis) Al comma 7, dell’articolo 36, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: “della spalla destra” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla”.
2. I comuni annualmente con l’approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.
3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.
Art. 7.
Autonomia organizzativa

1. Alla lettera h), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è aggiunto il seguente capoverso:
“Prima del comma 1 dell’articolo 51 è inserito il seguente comma:
“01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Nell’organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell’ultimo periodo del comma 46 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell’organico dell’ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale””.
Art. 8.
Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:
a) l’istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
b) l’incorporazione di uno o più comuni nell’ambito di altro comune;
c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
d) l’aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.
2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch’esse soggette a referendum sentita la popolazione dell’intero comune.
3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l’istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l’incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all’altro.
4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all’intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.
5. In tale ipotesi le “popolazioni interessate” aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione.
6. Non si fa luogo all’istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.
7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
8. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.
Art. 9.
Potere di iniziativa del procedimento di variazione

1. L’iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
a) alla Giunta regionale;
b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell’ipotesi di incorporazione e di fusione;
e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all’intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l’iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.
Art. 10.
Procedimento istruttorio

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:
a) relazione tecnica-illustrativa;
b) quadro di unione dei fogli di mappa;
c) cartografia dell’Istituto geografico militare;
d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
e) elenco delle particelle catastali.
2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l’albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l’Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all’Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.
Art. 11.
Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l’Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.
TITOLO II

Capo I
Art. 12.
Parere dei responsabili dei servizi

1. Alla lettera i) del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto il seguente punto:
“01) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile””.
Art. 13.
Contratti

1. All’inizio del punto 1), della lettera i), del comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto quanto segue:
“La rubrica dell’articolo 56 è sostituita dalla seguente:
“Determinazioni a contrattare e relative procedure”; nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 56 le parole: “da apposita deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa””.
Art. 14.
Il commissario straordinario

1. L’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo de gli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell’Ufficio ispettivo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario”.
2. L’articolo 145 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è così sostituito:
“Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell’Ufficio ispettivo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.
Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario”.
Capo II
DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 15.
Disposizioni generali

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento.
Art. 16.
Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonché per l’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell’articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall’articolo 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l’Ente.
4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.
Art. 17.
Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. All’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986,
n. 31, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso”.
Art. 18.
Aspettative

1. Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
2. Durante i periodi di aspettativa gli interessati, in caso di malattia, conservano il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all’erogazione delle prestazioni medesime.
3. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
Art. 19.
Indennità

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni e del consorzio fra enti locali;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2. Il regolamento determina un’indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un’indennità pari all’80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3. Fino all’emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l’indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l’indennità degli assessori rispetto all’ammontare delle indennità previste per il sindaco.
4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all’80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l’intera giornata.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell’ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l’ultimo periodo dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Art. 21.
Rimborsi spese e indennità di missione

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l’ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Presidente del consiglio, hanno diritto di assentarsi dal servizio per la durata dei giorni della missione.
3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
4. La liquidazione del rimborso delle spese o del l’indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I consigli e le assemblee possono sostituire all’in dennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l’uno o l’altro trattamento.
Art. 22.
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
3. L’amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennità di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.
5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l’eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.
7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.
8. Il termine per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l’INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.
Art. 23.
Occupazione d’urgenza di immobili

1. L’amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 24.
Patrocinio legale

1. L’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità.
Art. 25.
Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, nell’articolo 18, nell’articolo 20, commi 2 e 3, nell’articolo 21, comma 2, e nell’articolo 22.
Art. 26.
Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali.
Art. 27.
Apertura domenicale

1. L’attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Capo III
PROVINCE REGIONALI

Art. 28.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 29.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.

LEANZA
Assessore regionale per gli enti locali
TURANO

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1:
La lett. a) dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito con modifiche la legge 8 giugno 1990, n. 142, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo che qui si annota, ha la seguente formulazione:
“a) 4 e 5, (articoli, n.d.r.) facendo salvi le potestà riconosciute alle province regionali dal Capo I del Titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche agli stessi articoli 4 e 5:
01) Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l’esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”.
1) dopo il comma 2 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
“Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Prima dell’approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l’accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall’avviso.Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all’esame del consiglio comunale”.
2) dopo il comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
“Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all’attività del comune attraverso l’esercizio del diritto di udienza”.
3) Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente”.
4) All’articolo 5, comma 1, le parole “della legge” sono sostituite dalle parole “dei principi fissati dalla legge”.
Nota all’art. 6:
La lett. e) dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo che qui si annota, ha la seguente formulazione:
e) 22, 23, 24, 25, 26, 27, commi 1, 2 e 3; 31, commi 1, 2, 3 e 7; 32, 33, 34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35, 36, commi 1, 2, 3 e 7; 37, con le seguenti aggiunte e modifiche:
01. Il comma 2 dell’art. 23 è sostituito dal seguente:
“2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”.
1) dopo il comma 3 dell’art. 24 sono aggiunti i seguenti:
“L’individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.
Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni”.
2) Il comma 7 dell’art. 25 è sostituito con il seguente:
“Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell’ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta”.
3) dopo il comma 3 dell’art. 27 sono aggiunti i seguenti:
“L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all’esame dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, il quale vi provvede entro i termini di cui al comma 6 dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali”.
3bis) Alla fine del comma 1 dell’art. 31 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente”.
3ter) All’articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli.Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione”.
4) dopo il comma 3 dell’art. 31 sono aggiunti i seguenti:
“Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all’ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni”.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative;
4 bis) Dopo il comma 7 dell’articolo 31, è inserito il seguente: “Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”.
5) alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32, dopo la parola: “variazioni”, sono aggiunte le parole: “e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio”.
6) Le lett. l) ed m) nel comma 2 dell’art. 32 sono così modificate:
“l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
m) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture”.
7) alla lett. n) del comma 2 dell’art. 32 le parole “In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell’art. 36, comma 5”, sono sostituite con le seguenti: “Nell’osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti”.
8) al comma 3 dell’art. 32, le parole da “variazioni di bilancio” alla fine sono sostituite dalle seguenti: “variazioni di bilancio e storni, le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro sessanta giorni dall’adozione e non possono essere reiterate”.
“9) All’articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.
2. Fino all’adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti”.
10) Il comma 3 dell’art. 33 è così modificato:
“Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l’elezione ad assessore di cittadini non facenti parte dei rispettivi consigli in possesso dei requisiti di competenza determinati nello statuto medesimo nonché dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”.
11) Il comma 5 dell’art. 34 é così modificato:
“La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificato la vacanza”.
12) Alla fine del comma 6 dell’art. 34 sono aggiunte le parole “per voti”.
13) Al comma 8 dell’art. 34 le parole “Le dimissioni” sono sostituite con le parole: “la cessazione dalla carica”.
13bis) Al comma 7 dell’articolo 36, come sostituito dall’art. 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: “della spalla destra” ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla”.
Nota all’art. 7:
La lett. h) dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo che qui si annota, ha la seguente formulazione:
h) 51, fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; 52, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.Lv. Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e del D.Lv. C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
Prima del comma 1 dell’articolo 51 è inserito il seguente comma:
“01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Nell’organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell’ultimo periodo del comma 46 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell’organico dell’ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale”.
Nota agli artt. 12 e 13:
La lett. i) dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per effetto delle modifiche apportate dagli articoli che qui si annotano, ha la seguente formulazione:
i) 53, 54, 55, 56, comma 1 e 57, fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi e con le seguenti aggiunte e modifiche:
01) Il primo periodo del comma dell’art. 53 è sostituito dal seguente:
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
1) La rubrica dell’articolo 56 è sostituita dalla seguente: “Determinazioni a contrattare e relative procedure”; nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 56 le parole: “da apposita deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”.
Alla lett. c) del comma 1 dell’art. 56 dopo le parole: “dello Stato”, sono aggiunte le parole: “e della Regione”; e dopo le parole: “che ne sono alla base”, sono aggiunte le parole: “in caso di deroga al pubblico incanto”.
Nota all’art. 16, comma 2:
Il comma 6 dell’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così dispone:
“Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell’assegnazione della sede per l’espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell’ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione”.
Nota all’art. 16, comma 3:
L’art. 46 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così dispone:
“Enti locali – Personale in mobilità. – 1. Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, nei casi previsti dai contratti nazionali di lavoro vigenti usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale”.
Nota all’art. 17:
L’art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, per effetto dell’aggiunta apportata dall’articolo che qui si annota, è il seguente:
“Tempi e procedure. – Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.
Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere di due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio.
Quando successivamente all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consiglio a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi settore”.
Nota all’art. 19, comma 11:
Il comma 3 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così dispone:
“3. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura”.
Nota all’art. 20, comma 3:
L’ultimo periodo dell’art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così recita:
“Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.
Note all’art. 21, comma 1:
– Il comma 1 dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così dispone:
“Ai dipendenti civili delloStato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all’articolo 3 della presente legge”.
– I commi 1 e 2 dell’art.3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così dispongono:
“Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l’indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l’arrotondamento per eccesso a lira intera.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre arrotondate ad ora intera”.
Nota all’art. 22, comma 7:
Il comma 7 dell’art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, così dispone:
“Nel caso in cui l’aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998”.
Note all’art. 23:
– Per la lett. e) del comma 1 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 1991, n. 48, vedi nota all’articolo 6.
– L’art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così dispone:
“Stato di consistenza ai fini dell’occupazione temporanea – Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all’esecuzione delle opere di cui all’articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell’ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall’art. 106 delD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l’occupazione temporanea o d’urgenza a cura dell’ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di ammissione nel possesso.
Detto verbale deve essere redatto in contradditorio con il proprietario o, in sua assenza, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’espropriante o del concessionario; al contradditorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso per almeno venti giorni all’albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili”.
Nota all’art. 24:
L’art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, così dispone:
“Patrocinio legale. – Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
Nota all’art. 27:
L’art. 14, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, così dispone:
“Disposizioni speciali – 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti”.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1078
“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Ortisi il 5 maggio 2000.
D.D.L. n. 459
“Nuove norme concernenti le istituzioni di nuovi comuni e le modificazioni di denominazione e di territorio dei comuni”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Spagna, Adragna, Barbagallo Giovanni, Lo Monte, Papania, Zangara il 23 maggio 1997.
D.D.L. n. 487
“Nuove norme in materia di modifiche territoriali dei comuni, fusione e istituzioni di comuni, modificative delle disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Capodicasa, Battaglia, Cipriani, Crisafulli, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago, Zanna il 16 giugno 1997.
D.D.L. n. 549
“Disposizioni relative all’istituzione di nuovi comuni ed alle modifiche territoriali comunali”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Guarnera, Lo Certo, Mele, Ortisi il 1° agosto 1997.
D.D.L. n. 666
“Disposizioni varie in materia di enti locali”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Basile Filadelfio il 19 marzo 1998.
D.D.L. n. 783
“Norme in materia di trasparenza degli atti comunali. Istituzione dell’albo pretorio telematico in Sicilia”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 25 settembre 1998.
D.D.L. n. 811
“Nuove norme per la costituzione o l’unificazione di comuni”.
Iniziativa paralamentare: presentato dal deputato Fleres il 16 ottobre 1998.
D.D.L. n. 823
“Previsione nei bilanci degli enti locali di spese concernenti consulenza, rappresentanza degli organi consiliari, spese di aggiornamento e formazione dei consiglieri”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 30 ottobre 1998.
D.D.L. n. 858
“Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente indennità di carica per gli organi dei comuni e delle province eletti o nominati”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Zanna il 12 gennaio 1999.
D.D.L. n. 905
“Istituzione presso i comuni siciliani dell’ufficio legislativo e legale”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres il 31 marzo 1999.
D.D.L. n. 911
“Nuove norme concernenti l’istituzione di nuovi comuni e le modifiche di denominazione e di territorio relative”.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione siciliana (Capodicasa) su proposta dell’Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 13 aprile 1999.
D.D.L. n. 1091
“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Stancanelli il 31 maggio 2000.
D.D.L. n. 1102
“Recepimento di disposizioni della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed altre modifiche dell’Ordinamento regionale degli enti locali”.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione siciliana (Capodicasa) su proposta dell’Assessore per gli enti locali (Barbagallo Salvino) il 21 giugno 2000.
Trasmessi rispettivamente alla Commissione “Affari istituzionali” (I) il 15 maggio 2000; 11 giugno 1997; 24 giugno 1997; 3 ottobre 1997; 31 marzo 1998; 30 settembre 1998; 22 ottobre 1998; 5 novembre 1998; 22 gennaio 1999; 8 aprile 1999; 23 aprile 1999; 15 giugno 2000; 12 luglio 2000.
Esame abbinato nelle sedute nn. 211 (pomeridiana) del 19 settembre 2000; 214 (pomeridiana) del 26 settembre 2000; 222 del 16 ottobre 2000; 223 del 18 ottobre 2000; 224 del 19 ottobre 2000.
Deliberato l’invio in Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 224 del 19 ottobre 2000.
Esaminato in Commissione ed esitate per l’Aula norme stralciate nella seduta n. 232 dell’8 novembre 2000.
Relatore: Ortisi.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute nn. 330 del 14 novembre 2000; 334 del 22 novembre 2000; 336 del 29 novembre 2000; 338 del 30 novembre-1 dicembre 2000.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 343 del 6-7 dicembre 2000.

Redazione

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