Per approfondire leggi anche “Procedimento ed esecuzione penale” di Cristina Marzagalli.
Quantificazione delle pene accessorie
Il capo III, titolo II, libro I codice penale, prevede le c.d. pene accessorie.
Mentre le pene principali incidono in senso proprio sulla libertà personale dell’imputato, la peculiarità delle pene accessorie consiste nel limitare la capacità giuridica individuale nell’esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni.
Nella visione del legislatore del 1930 le pene accessorie assolvono ad una funzione complementare rispetto alle pene principali. Secondo quanto si legge nella Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice, le pene accessorie “non posseggono una efficienza tale, per cui possano riuscire, per sé medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimidativi ed afflittivi della repressione”. Dalla loro insufficienza punitiva discende la necessità dell’applicazione congiunta ad altre sanzioni. Esse hanno infatti una posizione del tutto ancillare rispetto alle pene principali.
In particolare, in base all’art. 20 c.p., le pene accessorie appartengono alla più ampia categoria degli effetti penali della condanna, cui “conseguono di diritto”. La regolamentazione delle pene accessorie può così dirsi in un certo senso ispirata dal principio di fondo dell’automatismo applicativo. Soltanto in casi limitati e residuali, previsti dagli artt. 32, comma 3, c.p. e 36, commi 2 e 3, c. p., oltre che da altre disposizioni della legislazione speciale, è rimessa al giudice la scelta circa l’inflizione della sanzione accessoria o la determinazione delle relative modalità attuative.
Quanto alla concreta quantificazione della pena accessoria, talvolta è il legislatore a provvedere con una loro espressa determinazione in una disposizione codicistica o in testi di legge speciale.
In mancanza di una previsione di legge in punto di quantificazione della pena accessoria, in base all’art. 37 c.p. “quando la legge stabilisce che la condotta importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato”. Anche il meccanismo della quantificazione della pena accessoria, dunque, sembra essere ispirato dal principio dell’automatismo rispetto alla pena principale, salvo che il legislatore abbia provveduto con una determinazione espressa.
Dibattito sull’ambito di applicazione dell’art. 37 c.p.
È discusso cosa debba intendersi per pena “non espressamente determinata”.
Sono ovviamente esclusi i casi in cui la legge stabilisce direttamente la durata perpetua della pena accessoria oppure la sua temporanea protrazione per un periodo unico ed invariabilmente fisso.
Ci si domanda invece se vengano in rilievo pene accessorie “non espressamente determinate” nei casi in cui la legge si limiti a stabilire un limite minimo ed altro massimo di durata con un possibile intervallo compreso tra i due estremi, oppure una sola soglia temporale insuperabile ed una protrazione non inferiore o non superiore a tale soglia.
Al riguardo, in passato si registravano due contrapposte opinioni.
Un primo maggioritario orientamento riconosceva l’espressa determinazione normativa solo a fronte di una concreta e precisa determinazione della pena accessoria da parte del legislatore, mentre di fronte alla mera specificazione del minimo e del massimo, ovvero del solo il minimo o del solo il massimo, la quantificazione della pena accessoria sarebbe rimasta soggetta alla regola dell’art. 37 c. p., che prevede l’automatica e rigida conformazione alla pena principale inflitta.
Un orientamento minoritario, invece, escludeva l’applicazione dell’art. 37 c.p. quando la pena accessoria fosse stata indicata con la previsione di un minimo o di un massimo: in tal caso la pena accessoria doveva considerarsi espressamente stabilita dalla legge, che avrebbe demandato al giudice di quantificarla in base ai parametri di cui all’art. 133 c. p.
Nel contrasto tra i due orientamenti si è inserita la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6240/2014 che, a fini diversi dall’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 37 c.p., sembra essersi accostata all’orientamento maggioritario ritenendo qualificabile come “espressamente determinata” soltanto la pena che sia stata fissata precisamente dal legislatore nella specie e nella durata senza lasciare nessuno spazio per una commisurazione discrezionale del giudice.
Pene accessorie e bancarotta fraudolenta
Nel dibattito sulle modalità di commisurazione delle pene accessorie ha giocato un ruolo fondamentale la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222 del 2018. In tale occasione la consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 216 l. fall. (bancarotta fraudolenta) nella parte in cui predetermina nella misura fissa di 10 anni la durata delle relative pene accessorie, anziché prevederne l’applicazione “fino a 10 anni”.
La disposizione appena menzionata è stata ritenuta illegittima dalla Consulta in quanto contrastante con i principi di proporzionalità (artt. 3 e 27, comma 3, Cost.), nonché di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio (art. 27, comma1, Cost.). Ciò in quanto il carattere fisso della durata della pena accessoria si traduce nella inflizione di una pena accessoria manifestamente sproporzionata con specifico riferimento alle fattispecie concrete di bancarotta caratterizzate da un disvalore più lieve rispetto ad altre e che tuttavia, in applicazione della disposizione censurata, sarebbero destinate a ricevere il medesimo trattamento sanzionatorio. La Corte costituzionale ha quindi sostituito la previsione della durata fissa decennale della pena accessoria con la previsione del limite massimo “fino a dieci anni”.
Sebbene la riformulazione della norma porterebbe, secondo il maggioritario degli orientamenti esposti sopra, a qualificare le pene accessorie dell’art. 216 l. fall. come “non espressamente determinata”, in sede di motivazioni la Consulta parrebbe escludere l’applicazione della regola di cui all’art. 37 c.p., dovendo invece il giudice valutare caso per caso la misura della pena accessoria in modo disgiunto dalla commisurazione della pena principale, facendo ricorso ai criteri indicati dall’art. 133 c.p.
Tuttavia, in seguito all’intervento della Corte costituzionale, un primo orientamento ha comunque ritenuto che la pronuncia n. 222/2018 fosse vincolante solamente in relazione al suo dispositivo, con il quale è stata dichiarata solo l’illegittimità della misura fissa delle pene accessorie di cui all’art. 216 l. fall.. Non è invece stata ritenuta vincolante l’impostazione delineata nella motivazione, con la quale la Corte Costituzionale avrebbe paventato l’inapplicabilità alle medesime pene della regola generale di cui all’art. 37 c.p. Per questa via, l’orientamento in discorso ha ritenuto di dover comunque commisurare le pene accessorie di cui all’art. 216 in misura pari alla pena principale, trattandosi di pene accessorie “non espressamente determinate”.
In base ad una diversa impostazione, è necessario integrare il dispositivo della Corte Costituzionale con quanto la stessa ha affermato in motivazione, così dovendosi pervenire ad un’autonoma commisurazione della pena accessoria ex art. 133 c.p.
A risolvere tale contrasto sono intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 28910/2019, hanno ritenuto di dover superare il proprio precedente arresto e hanno affermato il seguente principio di diritto: “le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.”.
Tra gli argomenti utilizzati dalle Sezioni Unite n. 28910/2019 assume rilievo la considerazione che può considerarsi come espressa anche la previsione di una sanzione da determinare entro un intervallo compreso tra minimo e massimo edittale o in entità non inferiore o non superiore ad uno solo dei due estremi. In altri termini, può considerarsi “espressa” qualsiasi “dichiarazione esternata, manifestata nel testo e quindi non implicita o sottintesa”.
Le Sezioni Unite ricordano inoltre come l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale abbia attestato la tendenziale illegittimità costituzionale di ogni automatismo sanzionatorio. La pena accessoria, come la principale, è costituzionalmente legittima solo allorché risulti effettivamente proporzionata e individualizzata, così come avviene sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 133 c.p.
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