La vicenda
Un avvocato che ha difeso una parte ammessa al gratuito patrocinio in una controversia di lavoro, deposita dopo due giorni dalla definizione della controversia da parte del giudice, istanza volta alla liquidazione dei compensi di causa. Il Tribunale la respinge sul presupposto che l’art. 83, comma 3, del D.P.R. 115/2002 richiede il deposito dell’istanza di liquidazione dei compensi professionali, relativi alle cause in cui vi è ammissione di una parte processuale al gratuito patrocinio, debba avvenire al termine del processo, esattamente nel momento della definizione della causa nel merito.
L’avvocata della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a fronte del rigetto della richiesta di liquidazione del compenso operato al Giudice, per intempestività della domanda, presentava ricorso ex art. 702 c.p.c nei confronti del Ministero della Giustizia. Fu rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero. Avverso tale decisione l’avvocata deposita ricorso per Cassazione. La Cassazione stessa ritiene il ricorso inammissibile sul presupposto che avendo proposto in tale fattispecie un’azione proposta in via ordinaria, avvalendosi del procedimento sommario al di fuori delle ipotesi previste dal D.P.R. 150/2011, laddove parte soccombente intenda contestare la correttezza del provvedimento adottato ex articolo 702 ter c.p.c dovrà appellare la decisione presa ex art. 704 c.p.c non essendo ammissibile in tale ipotesi la proposizione di un ricorso per saltum.
La decisione della Cassazione e l’enunciazione del principio di diritto
La Cassazione prende spunto da tale fattispecie per risolvere un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione dell’articolo 83, comma 3bis, D.P.R 115/2002 (introdotto dall’articolo 1, comma 783, della legge 208/2015).
L’articolo 83, al terzo comma bis, prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento, all’atto della cessazione dell’incarico dall’autorità giudiziaria.
Il Ministero della Giustizia con circolare del 10 gennaio 2018 ha segnalato che presso i Giudici di merito si sono avuti orientamenti diversi:
- Un primo orientamento ritiene che la norma in esame avrebbe introdotto un termine per il deposito dell’istanza di liquidazione degli onorari, relativa all’attività difensiva esercitata nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed afferma che il deposito deve intervenire prima della definizione del procedimento, di conseguenza nel caso di istanze depositate oltre tale termine il giudice è tenuto a dichiarare il “non luogo a provvedere”.
- Un secondo orientamento ritiene che nel caso di deposito dell’istanza dopo la definizione del procedimento la stessa è da dichiarare inammissibile.
- Altra tesi sostiene che il legislatore avrebbe posto una preclusione all’esercizio dell’attività decisoria da parte del giudice. Il giudice non può più liquidare i compensi ove nelle more abbia deciso la controversia principale.
- La tesi maggioritaria ritiene che l’articolo 83, comma 3 bis, D.P.R. 115/2002 ha posto un limite meramente temporale al fine di favorire la liquidazione del compenso tempestivamente, ma non è affatto limitata la potestas decidenti del giudice ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta definita la causa.
La Corte, con la sentenza in esame, ritiene di optare per tale ultimo orientamento, dichiarando un principio di diritto, l’articolo 83, comma 3bis del D.P.R. 115/2002, ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non prevedendo alcuna decadenza a carico del professionista, che ha depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento e non impedendo al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta, dopo la pronuncia sul merito, avendo la finalità accelleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.
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