Responsabilità solidale del cessionario per mancato versamento IVA

In tema di IVA, l’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ha introdotto una presunzione relativa, in quanto il cessionario può documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

La responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone – a differenza dell’art. 21, comma 7, del medesimo d.P.R., che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – l’effettività dell’operazione.

In presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura, non trova applicazione l’art. 60-bis.

Sentenza n. 2853/2019 Cassazione Civile – Sezione 5

Principio

L’art. 60-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005 e successive modifiche, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone – a differenza dell’art. 21, comma 7, del medesimo d.P.R., che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – l’effettività dell’operazione, sotto fatturata rispetto al valore normale della cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettivo tra cedente e cessionario, e quindi consente a quest’ultimo di portare in detrazione l’Iva non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale. In presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura, non trova applicazione l’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972.

Osservazioni

L’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ha introdotto una presunzione relativa, in quanto il cessionario può documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

A differenza dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’art. 60-bis del medesimo d.P.R. presuppone l’effettività dell’operazione, sotto fatturata rispetto al valore normale della cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettivo tra cedente e cessionario, e quindi consente a quest’ultimo di portare in detrazione l’Iva non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.

L’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 non concerne la fattispecie della detrazione dell’Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 ma riguarda la diversa ipotesi della solidarietà del cessionario nell’obbligazione tributaria del cedente, nei confronti di alcuni beni individuati attraverso un decreto ministeriale (d.m. 22 dicembre 2005 e successive modifiche, che prevede, tra i diversi beni, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi), qualora il venditore non provveda al versamento dell’imposta dovuta e la cessione sia stata effettuata a un prezzo inferiore al valore normale.

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Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 12258/2018
  2. Cass. 9851/2018
  3. Cass. 17818/2016
  4. Cass. 25778/2014

Graziotto Fulvio

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