La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all’uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291).
Elemento oggettivo
L’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 c.p. è costituito da una “violenza” o da una “minaccia” che abbiano l’effetto di comportare la perdita o la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 20 settembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1786; Cass. Pen., Sez. V, 9 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015, n. 3562).
Onde configurare il delitto di cui si discorre, tuttavia, non è sufficiente che la condotta violenta o minacciosa sia produttiva dell’effetto di cui sopra, occorrendo – invece – un quid pluris.
Si necessita, più in particolare, che la suddetta condotta violenta o minacciosa si atteggi quale mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: rectius la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa di diverso dal “fatto” in cui si esprime la stessa violenza o la stessa minaccia (Cass. Pen., Sez. V, 04 febbraio 2019, n.10360; Cass. Pen., Sez.V, 6 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 1215; Cass. Pen., Sez. v, 23 maggio 2008 – 12 settembre 2008, n. 35237; Cass. Pen., Sez. V, 18 aprile 2000 – 27 giugno 2000, n. 2480).
Conseguenza ineludibile di quanto sopra è la non configurabilità del suddetto reato qualora gli atti di violenza o di minaccia integrino, in se stessi, l’evento naturalistico del reato, ossia il “pati” cui la persona offesa sia costretta (Cass. Pen., Sez. V, 04 febbraio 2019, n.10360; Cass. Pen., Sez.V, 6 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 1215).
Nella suddetta ultima ipotesi, non a caso, potrebbero configurarsi – qualora vi siano i presupposti di legge – distinte fattispecie di reato, come quelle per minaccia, molestia o percosse, ma non quello di violenza privata (Cass. Pen., Sez. V, 7 ottobre 2016 – 10 novembre 2016, n. 47575; Cass. Pen., Sez. V, 12 settembre 2008, n. 35237).
Il concetto di “violenza” di cui all’art.610 c.p
Nel reato di violenza privata è consolidata l’opzione ermeneutica secondo cui la nozione di violenza non va intesa, sic et simpliciter, come violenza fisica (id est: la c.d. “violenza in senso proprio”) che si esercita sulla vittima, giacché già la sola c.d. violenza impropria o morale – che si esplica attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui – è sufficiente onde integrare il reato di cui all’art. 610 c.p. qualora abbia indotto la vittima a fare, tollerare o omettere qualche cosa (cfr: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. Pen., Sez. V, 24 febbraio 2017, n. 29261; Cass. Pen., Sez. V, 29 settembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 4284; Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 1998 – 7 maggio 1998, n. 1195; Cass. Pen., Sez. V, 7 ottobre 1980 – 21 ottobre 1980, n. 10676).
L’elemento della violenza, infatti, prescinde dall’esercizio di un vero e proprio costringimento fisico giacché abbraccia, in sé, qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo, abbracciando – per facta concludentia – qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso così da indurlo a fare, tollerare o omettere un quid (Cass. Pen., Sez. V, 09/04/2019, n.35092; Corte App. Milano, Sez. II, 03 ottobre 2018, n.5752; Cass. Pen., Sez. V, 29 settembre 2015 – 2 febbraio 2016, n. 4284; Cass. Pen., Sez. V, 22 gennaio 2010 – 26 marzo 2010, n. 11907; Cass. Pen., Sez. V, 17 dicembre 2003 – 29 gennaio 2004, n. 3403; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 1982 – 1 marzo 1983, n. 1818).
Il concetto di “minaccia” di cui all’art.610 c.p
Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata, è principio ormai risaliente e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, la nozione di “minaccia” abbraccia qualsiasi atteggiamento intimidatorio che si atteggi come idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà (Cass. Pen., 21 maggio 1986; Cass. Pen., 17 gennaio 1978; Cass. Pen., Sez. I, 28 gennaio 1976 – 13 maggio 1976, n. 5824).
Inde est quod, onde configurare il reato di cui qui si discorre, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo, invece, sufficiente – sic et simpliciter – “un qualsiasi comportamento od atteggiamento, tanto verso verso il soggetto passivo, tanto verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, al fine di ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Cassazione penale sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. Pen., Sez. V, 24 febbraio 2017, n.29261; Cass. Pen., sez. 05, del 29/09/2015, n. 4284; Cass. Pen., sez. 05, del 20/11/2013, n. 8425; Cass. Pen., Sez. II, 18 gennaio 2011 – 1 febbraio 2011, n. 3609; Cass. Pen., sez. 05, del 22/01/2010, n. 11907; Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2006 – 27 febbraio 2006, n. 7214)”.
Elemento soggettivo
Onde configurare l’elemento soggettivo del reato di violenza privata è sufficiente il dolo generico, rectius la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che all’uopo sia necessario il concorso di un fine particolare (Cass. Pen., Sez. V, 3 novembre 2010 – 8 febbraio 2011, n. 4526).
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