Il sistema penale di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il doppio binario del codice rosso

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Sommario: 1. Osservazioni preliminari – 2. Le fattispecie incriminatrici del <<codice rosso>> – 3. Il doppio binario processuale del <<codice rosso>> – 4. Osservazioni conclusive -5. Volume

  1. Osservazioni preliminari

A circa due mesi dall’entrata in vigore della l. n. 69/2019, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – provvedimento legislativo divenuto noto socio mediaticamente come <<codice rosso>> – i lineamenti strutturali e le prospettive funzionali del complesso normativo constano essere ormai noti (quantomeno agli operatori pratici) nell’impostazione novellistica che, coi suoi 20 articoli ha inciso sugli impianti codici stici – sostanziale e di rito – e sul sistema previgente([1])

Quel che la novella in parola sottende non è invece stato reso ancora oggetto di precipua attenzione scientifica e sistematica. Il sistema criminale elaborato negli ultimi anni e, col cd. <<codice rosso>>, portato a compimento nel precorso mese di agosto, ha incrementato in materia sostanziale, strumentale e complementare la legislazione penale italiana sul versante della violenza di genere e domestica al punto da creare, per così dire, un vero e proprio sottosistema – o, se si preferisce, microsistema – in materia penale – ma non solo – volto alla tutela e salvaguardia più efficaci e tempestive delle vittime di taluni tipizzati fatti criminosi costituenti la cifra contenutistica dei delitti pei quali in sede giudiziaria va attivato il <<codice rosso>>.

L’impianto normativo uscente dal procedimento legislativo posto in essere nel corso dell’ultimo decennio e giunto a compimento (sarà così?) il 9 agosto di quest’anno con l’entrata in vigore della l. 69/2019 va, ad avviso dello scrivente, scrutinato in quest’ottica.

Segnatamente, il sistema penale di tutela delle vittime in parola articola il proprio sostrato normativo in forme e modi che ben possono definirsi da <<doppio binario>> processuale – in senso lato – sotto il triplice versante repressivo, procedurale e, prim’ancora, identificativo delle fattispecie – rigorosamente tipicizzate – delimitanti il periplo d’operatività giudiziaria.

Leggi l’articolo:”La tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere”

  1. Le fattispecie incriminatrici del <<codice rosso>>

Le ipotesi criminose in epigrafe sono tassativamente tipizzate dal legislatore della legge n.69 in quelle di cui i delitti di cui agli articoli 572([2]), 609-bis([3]), 609-ter([4]), 609-quater([5]), 609-quinquies([6]), 609-octies([7]) e 612-bis([8]), nonché agli articoli 582([9]) e 583-quinquies([10]) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576([11]), primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577([12]), primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

In buona sostanza, per tutti i fatti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale – semplice o aggravata – atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori – lo stalking – scatta in via diretta ed immediata per precetto normativo il <<codice rosso>>; codice emergenziale che scatta, altresì, in presenza di talune ipotesi aggravate ad effetto speciale ai sensi degli articoli 576 e 577 c.p. nell’ambito degli elementi circostanziali dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale relativamente ai commi ed ai numeri tipicizzati dalla novella.

Le lesioni personali di cui all’articolo 582 c.p ed il neo introdotto([13]) crimine di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, se ed in quanto aggravate, ad. es., dalla circostanza dell’aver commesso il fatto lo stalker della stessa p.o. implicano il viatico prefigurato dal <<codice rosso>> con tutte le consequenziali ricadute procedurali che ne derivano.

Ciò che si è rappresentato in tema di aggravanti ad effetto speciale ex articoli 576 e 577 c.p va correlato, per le ovvie ricadute normative, con quanto statuito in tema di circostanze aggravanti dall’articolo 585([14]) c.p. atteso l’espresso richiamo operato dalla norma in questione all’articolo 577 cit.

In uno agli aumenti di pena previsti per il delitto di maltrattamenti ex art.572 c.p –  oggi, nell’ipotesi non aggravata da uno a sette anni – si devono, altresì segnalare gli aumenti di pena per le ipotesi delittuose contro la libertà personale che aggrediscono la libertà sessuale codificate negli articoli 609-bis e seguenti del codice penale.

Pertanto, oggi, chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, per fornire solo uno degli esempi inaspritosi prefigurati dalla legge, è punito con la reclusione da due a sei anni da tre a sette anni([15]).

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui all’articolo 572 c.p. si considera persona offesa dal reato.

La salvaguardia dalle azioni criminali del soggetto p.o. minore infradici ottenne, nel sistema binario in rassegna si perpetua con altri interventi novellistici di segno identico.

Ad es. nel novellato numero 11-quinquies dell’articolo 61([16]) c.p. si evidenzia quale circostanza aggravante generica quella di aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto([17]).

Nella fattispecie incriminatrice di neo conio di cui all’articolo 558-bis c.p – costrizione o induzione al matrimonio – << la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

L’aver commesso il fatto di stupro nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, diviene altresì autonoma aggravante ad effetto speciale nel così novellato articolo 609-ter c.p.

L’elevarsi dell’età di tutela in uno alla dosimetria penale pervadono il tessuto normativo in disamina; non è dunque azzardato parlare di un sottosistema criminale di tutela mirata elaborato dal legislatore penale italiano per fronteggiare simili odiosi ed insopportabili fenomeni.

  1. Il doppio binario processuale del <<codice rosso>>

Il vero banco di prova per attribuire ad ipotesi delittuose la qualifica trattamentale di <<doppio binario>> rinviene il suo più congeniale riscontro nel viatico processuale ad esse dedicato([18]).

Orbene lo scrutinio normativo della novella dell’agosto 2019 – la l. 69 in narrativa – pare deporre in questo senso.

Militano in tal direzione le seguenti fattispecie processuali novellate.

  • 90-ter. Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione

Sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di tutela esposti nel paragrafo precedente.

  • 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari.

A mente del comma1 dell’articolo 190-bis cpp << Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesi-me saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze>>.

Or dunque la novella n.69 ha disciplinato al comma 1-bis la medesima ricorrenza rei particolari requisiti probatori, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

  • 275. Criteri di scelta delle misure.

Come noto nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Seguono nella fattispecie processuale plurime declinazioni in tema di proporzionalità ed adeguatezza ;tali declinazioni  non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui, tra gli altri, agli articoli, <<572, 612-bis 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice>>.

  • 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si tratta della misura cautelare applicata dal giudice col provvedimento restrittivo che dispone il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Oggi << anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis.>>

  • 282-quater. Obblighi di comunicazione.

A norma della disposizione epigrafata i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, <<ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni>>.

I provvedimenti in parola, oltre ad essere comunicati alla parte offesa, andranno oggi comunicati, altresì, ove nominato, al suo difensore.

Resta salvo il diritto della persona offesa di essere informata della facoltà di richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo.

  • 299. Revoca e sostituzione delle misure.

Medesimo diritto processuale spetta alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, in relazione ai casi di revoca e sostituzione delle misure in discorrendo.

  • 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.
  • 362. Assunzione di informazioni.
  • 370. Atti diretti e atti delegati.

Si tratta delle tre fattispecie procedimentali – connotanti peculiarmente le forme ed i modi della nuova tempistica investigativa – sulle quali si è già indugiato in altra sede([19]).

Di talché non occorre ulteriormente dilungarsi sugli aspetti di peculiarità dalle stesse fattispecie rivestiti.

  • 659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

Il tema della comunicazione – in termini di tempestiva e compiuta informazione – ritorna imperioso nella fattispecie esecutiva in oggetto introdotta col neo comma 1-bis.

<<Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore>>.

Altre fattispecie di sistema, sulle quali qui non mette in conto di dover ulteriormente indugiare pei fini che ne occupano in questa sede, afferiscono prevalentemente all’ordinamento penitenziario – in particolare art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) e art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.) contemplando ipotesi ostative e di recupero nell’ottica di un binario affatto eccentrico rispetto a quello ordinario.

  1. Osservazioni conclusive

Il sistema delineato, nella sua duplice articolazione incriminatorio e procedimentale, pare deporre nel senso di una tutela apprestata legislativamente – in particolar modo: penalmente – al fenomeno della violenza domestica e di genere per il tramite di un <<doppio binario>> normativo.

Il sistema penale sostanziale e processuale hanno approntato misure di salvaguardia connotate da peculiarità strutturali e funzionali tali da farlo ritenere <<un sistema nel sistema>>; un viatico normativo che, per quanto possibile, miri alla più tempestiva, efficiente ed efficace salvaguardia delle libertà costituzionali – ma, prim’ancora naturali – delle persone vittime di tali odiosi fatti criminali.

Va da se’ che il tempo trascorso dall’entrata in vigore della novella estiva – 9 agosto – è troppo breve per poterne appieno valutare gli effetti.

Gli uffici requirenti ed i presìdi di polizia del territorio nazionale si sono tempestivamente attrezzati per la migliore applicazione delle novità normative.

Cionondimeno, non va dimenticato e non lo si rammenta mai abbastanza, l’auspicio è che tutte le istanze comunitarie facciano la loro parte per fronteggiare un fenomeno che, prima che giuridico, è etico e sociale.

L’indicato contributo culturale si rivela, a tutta prima, quale imprescindibile per, se non elidere quantomeno, arginare considerevolmente le forme di violenza domestica e di genere che stanno opprimendo la nostra comunità sociale da, ormai, troppo, troppo tempo.

Volume consigliato

Note

 

([1]) Vedi, per una prima lettura sistematica del testo normativo n.69/2019, su questa rivista, S. Ricchitelli, “”La tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere; note in tema di <<codice rosso>>””, 30/09/2019.

([2]) C.p. art.572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

([3]) C.p. art.609-bis. Violenza sessuale – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

([4]) C.p. art.609-ter. Circostanze aggravanti – La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci

([5]) C.p. art.609-quater. Atti sessuali con minorenne – Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

([6]) C.p. art.609-quinquies. Corruzione di minorenne – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

([7]) C.p. art.609-octies. Violenza sessuale di gruppo – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

([8]) C.p. art.612-bis. Atti persecutori – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

([9]) C.p. art.582. Lesione personale – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

([10]) C.p. art.583-quinquies. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

([11]) C.p. art.576. Circostanze aggravanti. Ergastolo – Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso: 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61; 2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3. dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; 5.1. dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61.

([12]) C.p. art.577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo – Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso: 1. contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. con premeditazione; 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

([13]) vedi S. Ricchitelli cit. ivi un primo catalogo delle fattispecie incriminatrici di neo conio.

([14]) C.p. art.585. Circostanze aggravanti – Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

([15]) La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

([16]) L’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572 e contro la libertà personale.

([17]) Ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

([18]) Si pensi, per tutte, alle fattispecie in materia di mafia ed ai delitti assimilati.

([19]) vedi, ancora, S. Ricchitelli cit. anche in ordine alla lettura sistematica delle tre fattispecie novellatrici il codice di rito.

Prof. Sergio Ricchitelli

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