Quando la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 516)

Il fatto

La Corte di appello de L’Aquila aveva sostanzialmente confermato la sentenza con cui l’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, per aver fatto mancare alle due figlie minori le somme determinate dal Tribunale per i minorenni.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione atteso che il giudice, in ragione della modifica della imputazione avvenuta il 15/06/2016, avrebbe dovuto notificare il verbale di udienza all’imputato assente: dalla omessa notifica del verbale sarebbe derivata una nullità processuale fermo restando che, sotto altro profilo, da un lato, si deduceva che, all’udienza del 15/06/2016, la prima successiva a quella del 15/03/2016 in cui era stata disposta la riunione al presente processo di altro procedimento, l’imputato era stato assente perché, secondo il protocollo delle udienze vigente presso il Tribunale di L’Aquila, detta udienza, celebrata davanti al Tribunale in diversa composizione, avrebbe dovuto essere di “smistamento” mentre, invece, il giudice, aperto il dibattimento ed ammesse le prove – fra cui l’esame dell’imputato-, aveva rinviato il dibattimento alle successive ore 11,30 quando aveva provveduto ad assumere le testimonianze a carico non consentendo all’imputato di rendere il suo esame dibattimentale, dall’altro,
il verbale di udienza non avrebbe riportato le richieste di prova della difesa ed il giudizio di penale responsabilità sarebbe stato fondato solo sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Si contestava da ultimo l’ammontare del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come dagli atti emergeva che: a) l’imputato era stato tratto a giudizio nell’ambito di due separati procedimenti – poi riuniti il 15/03/2016 – in cui gli era stato contestato il reato previsto dall’art. 570 c.p., rispettivamente, quanto al tempo di commissione, nel primo procedimento “da gennaio a maggio 2010, da settembre a dicembre 2010, da gennaio a novembre 2011” e nel secondo “da dicembre 2011 e tutt’ora permanente“; b) alla stessa udienza del 15/03/2016, il Giudice, una volta dichiarato aperto il dibattimento, avevo ammesso le prove richieste dalle parti ed invitato il Pubblico Ministero a citare i propri testi per la successiva udienza; c) all’udienza del 15/06/2016, il Pubblico Ministero aveva precisato l’imputazione nel senso di indicare, in ragione della intervenuta riunione, un’unica data di commissione del reato, “da gennaio 2010 a tutt’ora pendente“; d) in quella stessa data, il Tribunale, in diversa composizione, in ragione della portata della modifica, non aveva disposto la notifica del verbale, pur essendo l’imputato assente, e aveva quindi proceduto alla rinnovazione dell’attività dibattimentale già compiuta aggiornando il processo alle ore 11,30 e procedette all’assunzione delle prove; e) nessuna eccezione era stata sollevata dal difensore dell’imputato.

Ciò posto, alla luce di tale successione dei fatti, gli ermellini rilevavano come le questioni di nullità relative alla lesione del diritto di difesa fossero manifestamente infondate.

Si notava a tal riguardo che se, secondo il ricorrente, una prima lesione sarebbe derivata, per effetto della precisazione della contestazione conseguente alla riunione degli autonomi procedimenti, dalla protrazione della condotta criminosa fino al 15/06/2016, cioè fino al giorno della modifica della imputazione, assumendosi che sarebbero stati contestati fatti nuovi, ad avviso del Supremo Consesso, invece, questo assunto sarebbe stato del tutto infondato tenuto conto che la imputazione formulata in uno dei due procedimenti originari – poi riuniti – era già temporalmente “aperta” nel senso che la permanenza del reato era stata determinata “dal gennaio 2010 e tuttora permanente” e, dunque, sarebbe cessata, in assenza di una nuova modifica della imputazione, solo con la emissione della sentenza di primo grado, esattamente come poi si era verificato a seguito della contestata modifica della contestazione compiuta all’udienza del 15/06/2016.

Tal che se ne faceva conseguire come la precisazione della imputazione compiuta dal Pubblico ministero avrebbe avuto una funzione meramente esplicativa perché non era stato modificato strutturalmente il fatto reato contestato nemmeno sotto il profilo della sua collocazione temporale.

Oltre a ciò, si faceva presente come la Corte di cassazione avesse chiarito, in tema di nuove contestazioni, che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ex art. 516 c.p.p., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018; Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013).

Di conseguenza, alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, i giudici di piazza Cavour, nella decisione qui in commento, giungevano alla conclusione secondo la quale la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell’addebito atteso che, a seconda dei casi, l’esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva condizionando le possibilità di difesa dell’imputato fermo restando che detta rilevanza deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 c.p.p., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, si evidenziava come nella fattispecie in esame non vi fosse stata tecnicamente una modifica della imputazione e, di conseguenza, nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere compiuta all’imputato assente mentre, in tal senso, ad avviso della Corte, non appariva irrilevante il fatto che il difensore dell’imputato, presente al momento della precisazione della imputazione, non avesse eccepito nulla a tal proposito.

Rilevato ciò, veniva stimato manifestamente infondato pure il motivo di ricorso nella parte in cui si era fatto riferimento alla violazione dei protocolli di udienza per essere stata non di “mero filtro” l’udienza celebrata davanti al Tribunale in diversa composizione chiamato a rinnovare gli atti, dopo la sostituzione del precedente magistrato.

Difatti, dal momento che, ai sensi dell’art. 525 c.p.p., comma 2, alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, attesa la necessità che la persona fisica che deliberi sul fondamento dell’accusa sia la stessa che abbia ammesso ed assunto le prove, per effetto del mutamento della persona fisica del giudice, il processo regredisce al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento sicché è estranea al tema della rinnovazione tutta l’attività processuale compiuta prima della dichiarazione prevista dall’art. 492 c.p.p..

Si evidenziava a tal proposito che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il mutamento della persona del giudice non rende giuridicamente necessaria la rinnovazione della citazione dell’imputato assente o contumace, inerendo il principio di immutabilità al dibattimento posto che l’imputato, assente o contumace, è per legge rappresentato dal suo difensore (artt. 420-quater e 420-quinquies) e, allorquando il legislatore ha inteso porre nel corso del processo oneri di partecipazione in favore dell’imputato assente o contumace, costui l’ha fatto con una espressa previsione come nel caso di cui all’art. 520 c.p.p..

Veniva invece ritenuto diverso dal problema indicato quello relativo al se il nuovo organo giudicante debba, anche solo per motivi di opportunità, verificare autonomamente la regolarità della costituzione in giudizio e, in particolare, la ritualità della notifica del decreto che dispone il giudizio e, quindi, quella della eventuale dichiarazione di contumacia già pronunciata, in quanto, pur non essendo una attività processuale imposta, ad avviso della Corte, è tuttavia ragionevole che il nuovo giudice verifichi la regolare costituzione del rapporto processuale ben potendo egli determinarsi diversamente dal precedente e ravvisare, quindi, un difetto di notificazione ovvero una qualche ragione per cui l’imputato possa non aver avuto conoscenza del processo e della data della udienza.
Ciò posto, si evidenziava al contempo che, a seguito della regressione del processo, non sono ammissibili richieste di riti alternativi, nè deve essere rinnovata la fase processuale destinata alla trattazione e alla decisione delle questioni preliminari, le quali non possono essere riproposte in un momento, quale quello della nuova dichiarazione di apertura del dibattimento, successivo al limite previsto dall’art. 491 c.p.p., tenuto conto che, nei procedimenti ordinari, dopo la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice, nella nuova composizione fisica, invita nuovamente le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie, provvede, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., comma 1, all’ammissione delle prove a norma degli artt. 187 – 190 c.p.p. ed assume le prove secondo le regole previste dagli artt. 496 c.p.p. e ss. e, dunque, nel caso di specie, secondo la Corte, il Tribunale, in diversa composizione, all’udienza del 15/06/2016, non doveva, diversamente dagli assunti difensivi, “smistare” alcunché perché il dibattimento era già stato in precedenza aperto mentre ciò che doveva essere rinnovato era solo l’attività successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento cioè quella dell’ammissione e della assunzione delle prove, vale a dire quello che il Giudice correttamente aveva fatto nel caso in esame.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il Supremo Consesso postulava come la tesi del ricorrente, secondo cui, a seguito della rinnovata composizione del tribunale, si sarebbe dovuto nuovamente procedere ad un’attività di “filtro” e di smistamento del processo sul ruolo del Giudice, fosse tecnicamente infondata.

Ciò posto, veniva altresì ritenuto del tutto generico il motivo di ricorso nella parte relativa al giudizio di penale responsabilità ed alla pretesa risarcitoria non essendo stato dedotto nulla di specifico mentre, all’apposto, si osservava in questa decisione, la Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta posto che il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Tal che se ne faceva discendere che, se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato“, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, era stato di fatto del tutto ignorato.

Conclusioni

La decisione in commento è assai interessante nella parte in cui chiarisce quando la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ex art. 516 c.p.p..

Difatti, avvalendosi di precedenti conformi, i giudici di piazza Cavour, nella sentenza qui in esame, hanno affermato che, in tema di nuove contestazioni, la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ex art. 516 c.p.p., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa.

Va da sé, dunque, argomentando a contrario, che ricorre una modifica dell’imputazione rilevante a norma dell’art. 416 c.p.p. allorché la diversa indicazione della data del commesso reato comporti una significativa modifica della contestazione idonea ad incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, quindi, proprio perché fa chiarezza su questa specifica tematica processuale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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