Gli adempimenti relativi alla sicurezza negli impianti sportivi

Redazione 07/10/04
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di Arch. Giampaolo Martino
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1. Il progetto

Quali sono le caratteristiche che si ritiene di dover assoggettare ad una verifica qualitativa e/o quantitativa, costringendo in tal modo gli operatori ed i tecnici a rispettare tali richieste?
In generale, le necessità più evidenti sono quelle di ordine urbanistico, (la collocazione nel territorio, il rispetto degli standards, l’inserimento ambientale, i rapporti con le infrastrutture); di ordine sociale (utilità del servizio, utilizzo di denaro pubblico, accessibilità da parte di tutti); di ordine realizzativo (sistema di concessione-appalto, dimensionamento, regole tecniche di costruzione); di sicurezza (strutture statiche, presenza di spettatori, di addetti, di atleti, di operatori vari, garanzie igieniche, precauzioni e procedure in caso di emergenza, ordine pubblico, impianti tecnologici); di ordine sportivo (regolamenti di gioco, richieste di spazi e attrezzature adeguate) di ordine gestionale (manutenzioni, amministrazione, organizzazione delle manifestazioni e dell’attività in genere).
In questi ultimi tempi sono state colmate molte lacune nelle normative suddette, che erano o assenti del tutto o molto carenti.

La realizzazione di impianti sportivi è pertanto soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale, che riguardano principalmente la collocazione sul territorio (norme urbanistiche e ambientali, regolamenti edilizi e d’igiene), la sicurezza statica (norme sulle strutture portanti, sulle zone sismiche, sulle indagini geognostiche, sui materiali da costruzione), e la sicurezza durante l’uso (norme antincendio, norme d’igiene e benessere ambientali, di funzionamento degli impianti tecnologici, di accessibilità e deflusso da parte di pubblico, addetti, atleti ed utenti in generale, anche disabili); inoltre gli impianti sportivi devono rispettare le richieste degli Enti Sportivi (CONI e Federazioni) per quanto riguarda i campi di gara, le attrezzature sportive ed i servizi connessi.
Durante l’iter della progettazione e costruzione dell’impianto sportivo spetta ai progettisti conoscere ed applicare nel progetto tutte le suddette norme, in modo da soddisfare ogni singola richiesta ed ottenere, al momento dei controlli e delle verifiche, le “prescritte autorizzazioni”, collaudi e omologazioni.
Una volta realizzato, l’impianto sportivo dovrà ottenere il parere favorevole, dopo sopralluogo di verifica, di:

Collaudo Statico
Collaudo Amministrativo (anche in corso d’opera)
Vigili del Fuoco (VVF)
Commissione di Vigilanza (CLV)
ASL
Federazione Sportiva Competente (omologazione sportiva)

Le autorizzazioni e i controlli ai fini della sicurezza di spettatori ed utenti, in particolare, sono di competenza della Commissione Locale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.L.V.), che verifica, con una visita di ispezione, le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di impianti sportivi realizzati.
La C.L.V. è tenuta ad esprimere il proprio parere per iscritto; la normativa di riferimento è costituita principalmente dal Decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996, dalle Norme UNI richiamate dal decreto, e dalle norme della competente Federazione sportiva in materia di spogliatoi e servizi.
I pareri relativi agli aspetti igienico-sanitari vanno richiesti alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) competenti per territorio; qui la normativa di riferimento è regionale e comunale e pertanto occorre adeguarsi ai vari Regolamenti di Igiene locali.

2. l’esercizio e l’organizzazione delle attivita’

L’esercizio dell’impianto sportivo, in altre parole la sua gestione, comporta dei precisi compiti tra cui l’assunzione della responsabilità da parte del gestore in materia di sicurezza e igiene nei confronti degli utenti, siano essi atleti, praticanti o arbitri di gara e cronometristi, pubblico spettatore, stampa, giornalisti, fotografi, addetti alle riprese TV e in generale nei riguardi del personale addetto, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996.

Il titolare dell’impianto è tenuto a garantire l’esistenza ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza sia in situazioni normali sia in condizioni di emergenza: dovrà dotarsi di un apposito Piano di gestione della sicurezza e di un Registro dei controlli periodici su cui annotare gli interventi e gli episodi salienti.

Pertanto il responsabile della gestione dovrà accertarsi preliminarmente che l’impianto a lui affidato abbia tutti i requisiti richiesti dalle normative; dovrà verificare che l’impianto sia stato regolarmente realizzato con un progetto approvato da parte del Comune e regolarmente collaudato sotto l’aspetto statico e tecnico-amministrativo; che sia dotato dei prescritti pareri favorevoli e certificati di conformità, nonché del verbale di omologazione favorevole rilasciato dalla Federazione competente.

Sono molte le novità introdotte dal DM 18 marzo 96 (art. 19): la responsabilizzazione esplicita di un gestore “titolare dell’impianto”, il Piano di sicurezza, il Registro dei controlli periodici, la segnaletica di sicurezza obbligatoria.
Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza ed il loro mantenimento, è responsabile “il titolare dell’impianto o complesso sportivo”.
Per tale compito, il titolare può avvalersi di un apposito incaricato o di un suo sostituto: uno di questi comunque deve essere presente nell’impianto durante l’esercizio dell’attività, ferma restando la responsabilità del titolare.
Viene richiesta la predisposizione di un Piano di gestione della sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza in generale, in cui vengono in particolare elencate le azioni che il titolare responsabile deve porre in essere a suo carico e responsabilità.
L’articolo 19 specifica le azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare: tra l’altro, viene richiesta l’istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura; l’informazione agli utenti (spettatori e atleti) sulla procedura da seguire in caso di incendio o altra emergenza; la predisposizione di un Registro dei controlli periodici, ove annotare gli interventi di manutenzione, i controlli effettuati all’efficienza dei vari impianti e ai presidi antincendio (estintori e impianti) e i limiti consentiti dei carichi d’incendio nei vari ambienti. Nel Registro vanno anche riportati i dati relativi alla formazione del personale.
Il Registro deve essere costantemente aggiornato e reso disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

Essendo il centro sportivo anche un luogo ove operano dei lavoratori, devono essere applicate anche le normative contenute nel D. Lgs. 626 a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori stessi.
Qualora ci sia la presenza all’interno dell’impianto di lavoratori subordinati le prescrizioni da adottare diventano maggiori e in qualche modo più restrittive.
Per lavoratori subordinati si intendono in pratica soltanto coloro che prestano il proprio lavoro con contratto di lavoro subordinato; non i lavoratori autonomi, gli associati in partecipazione, i soci di cooperative o di società anche di fatto che non prestino attività lavorativa, i collaboratori con contratto ex co-co-co.
Il titolare, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è comunque soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile e seguenti ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto.

Il Gestore , o Titolare dell’impianto, o Proprietario (salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico):

se ha lavoratori subordinati o equiparati deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94).
se ha terzi frequentanti l’impianto, ai sensi degli Artt. 2043, 2050 del c.c. e seguenti, deve risarcire eventuali danni causati da condizioni di pericolo degli ambienti o attrezzature dedicati alle attività sportive.
deve dare attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990 n. 46 “norme per la sicurezza degli impianti tecnologici” e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 “regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti tecnologici”.

Il Concessionario d’uso, colui che organizza l’attività sportiva a seguito di titolo giuridico conferitogli dal titolare dell’impianto:

deve assolvere ad eventuali funzioni gestionali delegate dal titolare
se ha lavoratori subordinati o equiparati deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94).
ha la responsabilità, dipendenti dall’organizzazione dell’attività sportiva, durante il periodo di concessione d’uso, del mantenimento della sicurezza nei riguardi di utenti, pubblico, visitatori ecc.
deve adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare.

Il datore di lavoro

Nomina, internamente o esternamente all’azienda, i componenti ed il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai Rischi. Nei casi previsti dalla legge (aziende artigiane o industriali fino a 50 dipendenti e Aziende di servizi fino a 200 dipendenti) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
Nomina, nei casi previsti dalla legge, il medico competente
Designa i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, ai quali fornisce, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, l’idonea formazione ed informazione;
Fornisce, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, l’ idonea formazione ed informazione a tutti i lavoratori sui rischi generali presenti in Azienda e sui rischi specifici relativi alle mansioni svolte;
Adotta, sentito il rappresentante dei lavoratori e in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, le misure necessarie alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
Indice, almeno una volta l’anno, nelle aziende con più di 15 dipendenti, la riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
Valuta, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze impiegate e nella sistemazione dei luoghi di lavoro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All’esito di tale valutazione redige il Documento della Sicurezza. Nel caso di aziende che non occupino un numero di addetti maggiore di 10, e che non siano soggette a particolari fattori di rischio, il datore di lavoro non è tenuto redigere il Documento della Sicurezza, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Il Documento della Sicurezza contiene principalmente:

Una relazione sulla valutazione dei rischi presenti in azienda.
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.
Il programma delle misure da adottare per il miglioramento dei livelli di sicurezza in generale
Il programma delle misure da adottare per il miglioramento dei livelli di sicurezza per le persone disabili.

Per quanto riguarda specificamente le piscine, infine, il recente Atto d’Intesa n° 1605 del 16.01. 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, che per avere efficacia deve essere adottato con legge regionale da ciascuna Regione, prevede altri adempimenti a carico del responsabile della piscina.
Al punto 6 , denominato “Controlli interni”, il suddetto Atto richiede che il responsabile debba redigere un Documento di valutazione del rischio, e che debba poi garantire l’applicazione delle procedure previste in tale documento.
Il contenuto del documento analizza i punti o le fasi dell’attività prevista in piscina, ne individua i punti critici o pericolosi, definisce le relative misure e azioni correttive, stabilisce le procedure di controllo, sorveglianza e manutenzione.
Oltre al Documento di valutazione del rischio il responsabile deve tenere a disposizione degli enti di controllo due Registri, uno contenente i requisiti tecnico-funzionali dell’impianto natatorio; l’altro contenente i controlli periodici dell’acqua in vasca.

Al di fuori dell’Atto di intesa, che è vigente ad oggi solo nelle Regioni Veneto, Piemonte, Liguria e la Provincia di Trento[1], tutte le altre normative sono pienamente in vigore: onde evitare sanzioni che, in taluni casi, sono particolarmente pesanti, si consigliano tutti i gestori di piscine ed impianti sportivi di mettersi in regola al più presto, dotandosi dei prescritti Piani e Documenti relativi alla sicurezza del proprio impianto sportivo.
Note:
[1] Regione Veneto
deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 18.04.2003 (BUR n° ? del 20.05.03)
recepito con riserva l’Atto d’Intesa del 16.01.2003
Regione Piemonte
deliberazione della Giunta Regionale n. 119-9199 del 28.04.2003 (BUR n° 22 del 29.05.03)
recepito con riserva l’Atto d’Intesa del 16.01.2003
Regione Liguria
deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25.07.2003
recepito con riserva l’Atto d’Intesa del 16.01.2003
Provincia Autonoma di Trento
delibera della G.P. n. 2135 del 29.08.03
recepito integralmente l’Atto d’Intesa del 16.01.2003

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