Precedenti giurisprudenziali: Cassazione civile sez. Ili, 07/07/2016, n.13920; Cass. 9/08/2001, n. 10980; Cass.24/10/2007, n. 22338; Cass. 14/11/2011, n. 23739; Cass. 30/06/2015, n. 13331; Cassazione civile sez. IlI, 11/10/2018, n.25157.
Fatto
Nella sentenza oggetto di commento, il Tribunale di Livorno ha deciso una domanda presentata dalla moglie e dai figli di un soggetto che aveva subito delle lesioni a seguito di un sinistro stradale ed era successivamente morto, in corso di causa, per un fatto non connesso con l’evento lesivo di cui si chiedeva l’accertamento in giudizio e la condanna della compagnia assicurativa convenuta.
In particolare, gli attori avevano convenuto in giudizio la UNIPOLSAI, quale compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada chiedendo, quali eredi del motociclista deceduto nel sinistro, il risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto a seguito del sinistro in cui era stato coinvolto alla guida del proprio scooter. Gli attori sostenevano che il conducente di una automobile Panda, nel giugno del 2013, nell’atto di attraversare un incrocio per immettersi in una via laterale, sorpassava la linea continua ed ometteva di dare la precedenza al conducente dello scooter, entrando così nella carreggiata opposta ed investendolo. A seguito dell’urto, il conducente dello scooter colpiva a propria volta in maniera violenta un furgone che era fermo sulla carreggiata – mentre attendeva il momento utile per poter attraversare la strada – e si causava delle gravi lesioni personali con fratture.
In ragione della dinamica del sinistro riferita in giudizio dagli attori, questi ultimi ritenevano sussistere una responsabilità esclusiva del conducente del primo veicolo (la Panda) nella causazione del sinistro medesimo e, poiché quest’ ultimo si era immediatamente allontanato dopo ave causato il sinistro e non aveva prestato soccorso, gli attori ritenevano sussistere i presupposti perché potesse operare la copertura del Fondo vittime della strada per il risarcimento dei danni subiti dal conducente dello scooter e conseguentemente della UNIPOLSAI quale compagnia assicurativa designata dal suddetto Fondo.
Gli attori, poi, quantificavano il danno biologico subito dal proprio congiunto nella misura del 20% e richiedevano altresì i danni materiali per il danneggiamento dello scooter, per complessivi circa €.80.000.
Infine, gli attori davano atto che il loro congiunto era morto nel 2015 a seguito ed a causa di un diverso ed ulteriore incidente stradale.
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in ragione delle seguenti eccezioni: i) gli attori non avevano provato di essere eredi del conducente deceduto; ii) gli attori non avevano dimostrato la esatta dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva (o quanto meno concorrente) del conducente della Panda che si era allontanato subito dopo il sinistro; iii) le lesioni subite dal conducente dello scooter erano in realtà state causate dalla collisione con il furgoncino che era fermo sulla corsia e che subito dopo il sinistro aveva prestato il primo soccorso.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Livorno ha ritenuto fondata la domanda promossa dagli attori e pertanto la ha accolta.
Preliminarmente, il giudice orobico ha ritenuto che gli eredi abbiano provato la propria qualità di eredi del danneggiato, rispettivamente quali moglie e figli, avendo depositato in giudizio il certificato e la dichiarazione di successione.
Per quanto riguarda la prova della dinamica del sinistro, il giudice ha ritenuto che la stessa – per come descritta dagli attori – sia stata sufficientemente provata in considerazione del fatto che lo stesso danneggiato, pochi giorni dopo il sinistro in cui era stato coinvolto, aveva presentato una denuncia – querela presso il posto di polizia dell’ospedale dove era stato ricoverato, nella quale aveva esposto la dinamica del sinistro. Inoltre, la stessa dinamica è stata confermata anche dal teste escusso in giudizio, che era stato individuato dallo stesso danneggiato qualche giorno dopo il sinistro grazie alla pubblicazione di un annuncio sul giornale locale.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del sinistro, il Tribunale di Livorno ha ritenuto che la regola generale sancita dal codice civile, secondo cui nello scontro tra veicoli si presume che ci sia una responsabilità condivisa tra i due conducenti, ha una funzione sussidiaria e pertanto si applica solo quando non vi è la possibilità di accertare la effettiva responsabilità delle parti, mentre viene meno quando una delle parti è in grado di dimostrare la responsabilità esclusiva dell’altra. Ebbene, nel caso di specie, secondo il giudice livornese, è stato dimostrato che il conducente del veicolo Panda aveva violato l’obbligo di dare la precedenza al conducente dello scooter, mentre non è emerso alcun elemento tale da far ritenere che potesse sussistere anche una responsabilità concorrente del conducente dello scooter.
Infine, il giudice ha affrontato l’aspetto del danno biologico e della sua quantificazione.
La particolarità del caso in esame, di cui si deve tenere conto nella quantificazione del danno biologico, riguarda il fatto che il danneggiato è deceduto dopo la verificazione dell’evento lesivo, però per una causa imputabile ad un diverso evento (nella specie un ulteriore e diverso sinistro in cui è stato successivamente coinvolto). Secondo la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione, allorquando il danneggiato muoia per cause che sono indipendenti rispetto al fatto che ha determinato il danno biologico di cui è causa nel giudizio (e per il risarcimento del quale, l’attore ha chiamato in causa il convenuto), il danno biologico va quantificato con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato e non invece tenendo in considerazione la probabile durata della sua vita futura. In considerazione di ciò, il Tribunale di Livorno ha applicato le tabelle milanesi che, nelle fattispecie come quella oggetto di causa (c.d. danno “da premorienza”), hanno adottato un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita, considerando che il danno è maggiore quanto più vicino all’evento lesivo e che decresce col trascorrere del tempo fino a consolidarsi.
Volume consigliato
I danni non patrimonialiL’Opera ricostruisce in modo chiaro ed esauriente l’attuale assetto del danno non patrimoniale, esplicando la normativa di riferimento alla luce del decalogo di San Martino del 2019 che, non senza contrasti, ha dato risposta a molte delle criticità della disciplina. Completo e puntuale, il testo offre un’analisi dell’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, con una specifica attenzione rivolta alla ricerca della maggiore attualizzazione delle tematiche e dei problemi affrontati. La trattazione supporta il Professionista nell’individuazione della tipologia di danno e dei presupposti per la richiesta di risarcimento, mediando concretamente tra teoria e pratica. Gianluca PascaleAvvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi ed articoli nei campi di diritto civile e di diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui: Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli – Bianco (Maggioli). Gianluca Pascale | 2020 Maggioli Editore 28.00 € 22.40 € |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento