L’eccedenza delle indagini del CTU nell’accertamento tecnico preventivo

Redazione 14/10/19
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Vediamo cosa accade quando il CTU, nell’espletamento delle indagini, eccede i limiti dei quesiti formulati all’udienza di comparizione.

Per sapere tutto su questo argomento leggi “L’accertamento tecnico preventivo” di Maria Teresa De Luca (pp. 30 ss.).

Profili generali dell’accertamento tecnico preventivo

Funzione dell’accertamento tecnico preventivo è quella di impedire la dispersione degli elementi probatori a causa del decorso del tempo. Quest’ultimo, infatti, inevitabilmente produce modificazioni sia ai luoghi e alle persone. D’altra parte, secondo l’autorevole insegnamento di Chiovenda, la durata del processo non deve pregiudicare la parte che ha ragione.

Per tale ragione l’art. 696 c.p.c.  prevede che “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.

Si badi però che la finalità dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. è diversa da quella della consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696 bis c.p.c. Quest’ultima, infatti, si svolge nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito, con funzione essenzialmente conciliativa e deflattiva.

L’accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso, in seguito al deposito del quale il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti. Sarà quest’ultima la sede nella quale il giudice assegnerà l’incarico al CTU previa formulazione dei quesiti che delimitano l’ambito di indagine della perizia che è chiamato a svolgere.

Ambito delle indagini dell’accertamento tecnico preventivo secondo la giurisprudenza

Per sapere tutto su questo argomento leggi “L’accertamento tecnico preventivo” di Maria Teresa De Luca (pp. 30 ss.).

Secondo Cass., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5658 “il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha la facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni dal lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest’ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti”.

Secondo Cass., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12007 e Cass., 10 settembre 2009, n. 19563 lo sconfinamento dai limiti dell’accertamento tecnico preventivo comporta una inutilizzabilità soltanto relativa dell’accertamento. In particolare, se le parti effettivamente partecipato all’accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall’incarico o se la relazione del consulente viene ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio e si realizza, invece, la sanatoria della predetta esorbitanza. Ne consegue utilizzabilità da parte del giudice dell’accertamento “esorbitante”.

Le pronunce appena illustrate sono coerenti con il principio per cui l’accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova. Tuttavia, va precisato che tale principio va inteso nel senso che l’accertamento tecnico preventivo non tende ad accertare un fatto od un evento nella sua storicità, tale onere incombendo sulla parte che tale fatto o evento allega. Al CTU, quale persona provvista di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, è riservato l’accertamento di cause e/o modalità di accadimenti provati dalle parti o incontestati o pacifici. In altre parole, il CTU interviene quando si entra in un campo di accertamento e/o valutazione di ordine squisitamente tecnico, come tale sottratto alla prova testimoniale e al relativo onere della parte.

Alcune ulteriori precisazioni si rendono però necessarie con riferimento all’ambito di applicazione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. Come anticipato, essa si svolge nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito, con funzione essenzialmente conciliativa e deflattiva. Ogni indagine che ecceda lo scopo conciliativo costituisce una indebita anticipazione della decisione di merito.

Per tale ragione, in tema di anatocismo bancario, il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 aprile. 2017, ha negato che lo svolgimento di un dato accertamento contabile non sia compatibile con le finalità conciliative della procedura di consulenza tecnica preventiva, con conseguente impossibilità di demandare al CTU una simile valutazione (che sarebbe pertanto inammissibile).

Ciò posto, il Tribunale di Milano ha affermato che nella materia dell’anatocismo bancario “svolgere o meno un dato accertamento contabile ed elaborare un quesito peritale, sia già il portato di una valutazione decisionale preliminare, non demandabile a un CTU” e ha ritenuto tale valutazione “incompatibile con le finalità conciliative della procedura in oggetto”.

Diversamente il Tribunale di Verona, con sentenza del 6 marzo 2017, decidendo con riferimento ad una controversia bancaria, ha basato la propria decisione sul seguente assunto: l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c. avrebbe portata assai più ampia del tradizionale a.t.p. di cui all’art. 696 c.p.c. Ciò risulterebbe chiaramente dall’inciso contenuto art. 696 bis c.p.c.  che ammette la consulenza tecnica preventiva “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696”. Ciò posto il Tribunale di Verona ha precisato che nel processo civile l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, non presupponendo il requisito dell’urgenza, può trovare applicazione trovare applicazione non solo per l’accertamento dello stato e della qualità di luoghi, cose o persone, ma anche con lo scopo di valutare le cause dell’evento dannoso e i danni stessi. Ciò al precipuo fine di accertare quali crediti derivino dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali oppure da un fatto illecito.

Nell’ambito delle controversie in materia bancaria, potrebbe ammettersi la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.  con riferimento a ogni forma di credito da inadempimento.

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