(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 178, c. 1, lett. c); 179)
Il fatto
La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2 per aver portato fuori dall’abitazione un pugnale con lama lunga cm. 13,5 condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di arresto con confisca e distruzione dell’arma in sequestro.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di violazione di legge.
Il difensore osservava a tal proposito, dopo avere aver premesso di essere stato nominato difensore d’ufficio a seguito della rinuncia al mandato, nel corso del giudizio di primo grado, da parte dell’allora difensore di fiducia, avv.to. C. A., di avere mantenuto l’incarico per tutto il giudizio di primo grado e di avere, nell’esercizio dello stesso, interposto appello contro la sentenza conclusiva di quel giudizio.
Oltre a ciò, il legale evidenziava di non avere mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello e che, appreso solo successivamente della emissione della sentenza di appello, aveva preso visione del fascicolo processuale appurando che le notifiche del decreto di citazione erano state fatte in favore dell’avv.to C. sia in proprio, che nella qualità di domiciliataria dell’imputato, rilevandosi altresì che, del verbale del dibattimento di appello, risultavano quali difensori sia l’avv.to C. quale difensore di fiducia, che egli stesso, avv. to G., quale difensore d’ufficio.
Si faceva inoltre presente come il verbale avesse dato comunque atto che nessuno dei difensori era stato presente tanto che era stato nominato, ex art. 97 c.p.p., comma 4, un altro difensore e che, pertanto, alla luce di ciò, l’imputato era stato difeso di ufficio dall’avv.to G..
Si denunciava infine come l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’unico difensore avesse determinato una nullità assoluta che si era propagata siano alla sentenza conclusiva del giudizio di appello.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Gli ermellini evidenziavano prima di tutto come l’omesso avviso al difensore dell’imputato della data fissata per il giudizio di appello avesse determinato una nullità assoluta che si era riverberata sugli atti del giudizio e quindi sulla sentenza conclusiva del grado.
Difatti, ad avviso della Corte, non rileva, ai fini dell’apprezzamento del vizio, che, nel giudizio di appello, sia stato comunque presente un difensore, in specie un sostituto nominato di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, atteso che, secondo quanto statuito da Sez. un., n. 24630 del 26/03/2015, il significato di garanzia della disposizione dell’art. 179 c.p.p., nella parte in cui presidia con la nullità assoluta l’ipotesi di “assenza del… difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”, consiste nell’affermazione della necessità che partecipi al giudizio il difensore di fiducia o di ufficio previamente e tempestivamente nominati.
Invero, a fronte del quesito proposto alle Sezioni unite nella sentenza appena richiamata, ossia se “l’assenza cui si riferisce la norma citata sia da riferire soltanto a chi “doveva essere presente perché nominato”, ma non è stato avvisato“, è stata data una risponda stabilendosi che “… la nullità assoluta prevista dall’art. 179 c.p.p., comma 1, non concerne soltanto l’assoluta mancanza di difesa tecnica, ma si riferisce anche alla partecipazione all’espletamento dell’atto di un difensore diverso da quello di fiducia o d’ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge“.
Tal che, alla luce di questo arresto giurisprudenziale, i giudici di piazza Cavour, nella decisione qui in commento, riaffermavano il principio di diritto, già enunciato nella sentenza n. 10593 del 19/02/2019 emessa dalla Sez. 6, secondo cui integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia rinunciante al mandato.
Di conseguenza, In forza dell’appena indicato principio, la sentenza impugnata veniva annullata, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Conclusioni
La sentenza in oggetto è assai interessante nella parte in cui, avvalendosi di un precedente conforme, è stabilito che integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia rinunciante al mandato.
Va da sé dunque che, ove non sia notificato l’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia rinunciante al mandato, ben potrà essere eccepita, alla stregua di questa decisione, una nullità assoluta da dedursi nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito penale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, pertanto, proprio perché individua questo peculiare caso di nullità assoluta, non può che essere positivo.
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