Provvedimento del Tribunale di Catania , I sezione, del 21 gennaio 2004
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TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
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SEQUESTRO CONSERVATIVO
(ex artt. 2905 c.c. e 671 e 669 sexies c.p.c.)
Il giudice Felice Lima,
Letti gli atti del procedimento n. 11998/03 R.G.Presidenza, relativo al
ricorso proposto dalla ** s.p.a. contro R. R. e R. R., con atto depositato
il 16.12.2003;———————-
Osserva quanto
segue.———————————————————–
Con il ricorso di cui sopra, il procuratore della ***
s.p.a.:———
– espone che la società ricorrente vanta un credito di complessivi
? 69.884,18 nei confronti di R. R.;
– lamenta che il R., per sottrarsi al pagamento di quel debito, ha
venduto alla figlia R. 12 carati di una imbarcazione della quale era
proprietario;————————————-
– afferma di avere intenzione di promuovere un giudizio per fare
dichiarare simulata o inefficace la vendita
predetta;—————————————————————–
– chiede autorizzarsi, inaudita altera parte, il sequestro
conservativo di quei 12 carati dell’imbarcazione, ai sensi dell’art. 2905
c.c..——————————–
L’art. 2905 c.c. dispone che «il sequestro può essere chiesto
anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia
proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione».
Il tenore letterale della norma ha indotto parte della
giurisprudenza a ritenere che quel provvedimento possa essere concesso solo
dopo che «sia proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’
alienazione» e non anche, come nel caso di specie, prima (cfr Tribunale
Napoli, 5 luglio 2000, in Giur. it. 2001, 2078, e Tribunale Milano, 30
agosto 1996, in Foro it. 1997, I, 1270, che ritiene questo limite vigente
pur dopo l’introduzione della disciplina del c.d procedimento cautelare
uniforme, ad opera della legge 26 novembre 1990, n.
353).———————————————
Altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, che, dopo le
riforme di cui alla citata legge 353/1990, il sequestro in questione possa
chiedersi anche ante causam (cfr Tribunale Roma, 20 giugno 2000, in Giur.
merito 2001,
935).————————————————————–
Ritiene il sottoscritto che l’interpretazione logico-sistematica
del combinato disposto degli artt. 2905 c.c., 669 ter e 669 quaterdecies
c.p.c. debba essere interpretato in maniera da ritenere possibile la
richiesta e l’adozione della misura cautelare in questione anche prima che
sia stata proposta la domanda alla quale la cautela richiesta è
funzionale.————————————————–
Infatti, per un verso, con riferimento ai rapporti fra una legge
che potrebbe ipotizzarsi come speciale, anteriore (art. 2905 c.c.), e una
certamente generale, posteriore (artt. 669 bis e segg. c.p.c.), va osservato
che l’art. 2905 c.c. dispone che «il creditore può chiedere il sequestro
conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice
di procedura civile», con ciò dovendosi ritenere che il legislatore abbia
inteso non già dar vita a un misura cautelare speciale per l’ipotesi di
esercizio dell’azione revocatoria, ma estendere a questa ipotesi l’istituto
del sequestro così come disciplinato dalle norme ordinarie del codice di
procedura civile.——————————————————
Per altro verso, come è stato fondatamente opinato in dottrina,
ove si desse rilievo esclusivo alla lettera dell’art. 2905 c.c. e si
ritenesse inammissibile un ricorso cautelare ante causam, la disciplina
della materia qui in discussione risulterebbe irragionevolmente monca,
esponendosi a dubbi di costituzionalità per violazione dell’art. 3 e dell’
art. 24 della Costituzione, perché priverebbe il ricorrente della tutela
cautelare ordinariamente concessa in tutti gli altri casi, esponendolo al
rischio che il terzo acquirente del bene lo alieni nelle more dell’
iscrizione a ruolo della causa, dopo la notificazione dell’atto di
citazione, nel tempo necessario per il rilascio – successivo – del
provvedimento cautelare.——
Infine, come pure osservato in dottrina, non possono condividersi
le preoccupazioni di Tribunale Napoli, 5 luglio 2000, sopra citata, che
giustifica la ricostruzione di una struttura endo-processuale del sequestro
ex art. 2905 c.c. con considerazioni relative alle esigenze di difesa del
terzo acquirente.
Rispetto all’attuale struttura del processo cautelare, infatti,
non esistono più le esigenze di tutela del terzo che si sarebbero potute
prospettare prima dell’introduzione, nel 1990, del c.d. procedimento
cautelare uniforme, quando il sequestro conservativo, una volta concesso,
creava un vincolo che permaneva fino a che la domanda di convalida dello
stesso non fosse stata rigettata con sentenza passata in giudicato, ovvero,
sempre con sentenza passata in giudicato, non fosse stata dichiarata l’
insussistenza del diritto cautelato, salva la previsione dell’ultimo comma
dell’abrogato art. 683 c.p.c.—————
In quel contesto normativo, forse, poteva ipotizzarsi come
legittimo, nella valutazione degli opposti interessi da tutelare, disporre
in via prudenziale la previa instaurazione del giudizio di merito.
Ma oggi, dopo la riforma del processo cautelare, le garanzie
offerte al resistente sono tali da rendere assolutamente minimi i danni che
potrebbero discendere dall’erronea adozione di un provvedimento cautelare
ante causam, posto
che:——————————————————–
1. un provvedimento emesso inaudita altera parte va entro breve
tempo discusso in contraddittorio con il resistente (art. 669 sexies
c.p.c.);———————————————-
2. può essere successivamente revocato e modificato (art. 669
decies c.p.c.);
3. è reclamabile (art. 669 terdecies
c.p.c.).—————————–
Un altro problema che il caso concreto pone è quello dell’
interesse della società ricorrente a ottenere un sequestro con riferimento
alla revocatoria della vendita di un bene mobile registrato.
Con riferimento, infatti, a questo tipo di beni, il creditore
procedente può ottenere adeguata tutela, con riferimento al pericolo che il
bene venga ulteriormente alienato nelle more del giudizio instaurando,
trascrivendo l’atto introduttivo del
giudizio.———————————–
Sicché il sequestro potrebbe essere ritenuto una cautela
superflua.—
Ma è stato giustamente osservato dalla Corte Suprema, nella
motivazione di Cass. Sez. I, 14 novembre 2001, n. 14166, che «solo il
sequestro conservativo assicura al sequestrante la conservazione del bene
non solo giuridica ma anche materiale, ed è, infatti, previsto (artt. 559 e
679, comma secondo, c.p.c.) che il debitore ne diventi custode (cfr.Cass.28
aprile 1994, n. 4039 e Cass.5 gennaio 2000, n. 46)».
Dunque, anche nel caso di beni mobili registrati suscettibili di
essere dispersi e/o deteriorati, vi è un interesse del creditore che intenda
agire in revocatoria con riferimento a un atto di disposizione del bene a
ottenere la cautela che viene offerta dal sequestro del bene medesimo.—-
Tutto ciò posto, va detto che ricorrono pacificamente i
presupposti per la concessione del provvedimento
richiesto.——————————————————–
Quanto al fumus boni iuris, infatti, l’esistenza del credito della
**s.p.a. è provato dalla copia della sentenza n. 323/03 della Corte di
Appello di Milano, rilasciata in forma esecutiva, allegata al fascicolo
della
ricorrente.—————————————————————–
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Mentre l’esistenza del periculum in mora si trae dal fatto
che:——-
– pur a fronte di regolare precetto, il R. non ha pagato la somma
dovuta;
– come documentato dal relativo verbale in atti, il 10.11.2003 è
stato vano il tentativo di eseguire un pignoramento in danno del R., il cui
domicilio è stato trovato chiuso dall’ufficiale giudiziario;—-
– dopo poche settimane dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello di Milano testé citata, il R. ha trascritto la vendita dei
12 carati dell’imbarcazione, dei quali qui si discute.
Dunque, va autorizzato il sequestro conservativo richiesto dal
procuratore della C. U. I. e va autorizzato inaudita altera parte, apparendo
evidente l’intento del R. di sottrarsi all’adempimento della sua
obbligazione e il pericolo, quindi, che, ove informato dell’iniziativa
processuale della società sua creditrice, possa compiere altri atti idonei a
sottrarre la barca de quo alle conseguenze dell’azione revocatoria che l’
odierna ricorrente intende
proporre.—————————————————-
P.Q.M.
Autorizza la *** s.p.a. a procedere, nei confronti di R. R., nato a Catania
il **, e R. R., nata a Catania il **, al sequestro conservativo di dodici
(12) carati dell’imbarcazione denominata “***”, iscritta al n. *** della
Capitaneria di Porto di Viareggio, nominativo internazionale ***;
Visto l’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., dispone la comparizione delle
parti dinanzi a se, fissando all’uopo l’udienza del 3 febbraio 2004, ore
10.30, con termine fino al 28 gennaio 2004 per la notificazione del ricorso
e di questo decreto a R. R. e R. R..————————————
Catania, 21 gennaio 2004.
Il Giudice
Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2004
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