La legge di bilancio 2019 e la nuova normale tollerabilità: tanto rumore per nulla?

Redazione 06/11/19
La Legge di bilancio 2019 ha introdotto, con il comma 746 dell’art. 1, una disposizione che riguarda la materia acustica e, in particolare, la normale tollerabilità. Ma si tratta davvero di modifiche significative?

Il presente contributo è stato tratto da “Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni” di Giorgio Campolongo e dal commento di Santo Durelli ivi contenuto.

La legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto, con il comma 746 dell’art. 1, una disposizione (avulsa completamente dalle finalità di una Legge di bilancio) che riguarda la materia acustica e, in particolare, la normale tollerabilità. È stato aggiunto il comma 1-bis all’originario comma unico dell’art. 6-ter della legge n. 13/2009.

Il testo del novellato art. 6-ter risulta oggi composto da due commi ed è il seguente:

Comma 1 (ossia l’originario comma unico, rimasto invariato): “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

Comma 1-bis (ossia quello introdotto dalla Legge di bilancio 2019): “Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.

Secondo una parte dei primi commentatori la disposizione di cui al comma 1-bis determinerebbe una perfetta sovrapponibilità della accettabilità amministrativa alla normale tollerabilità, dovendosi pertanto accertare e valutare l’immissione acustica unicamente con il criterio pubblicistico ed i soli limiti da rispettare sarebbero quelli fissati dalla legge n. 447/1995 e decreti attuativi. Non sarebbe più consentito, dunque, applicare il criterio comparativo, per costante giurisprudenza usato per valutare la normale tollerabilità ex art. 844 c.c.

Se così fosse la novella avrebbe inferto un colpo assai grave alla tutela dell’individuo che subisce immissioni acustiche, in particolare alla tutela del suo diritto alla salute psicofisica, che invece il sistema costituito dall’art. 844 c.c., con l’utilizzo del criterio comparativo, è sempre stato in grado di garantire piuttosto efficacemente.

Il rumore disturba nel momento in cui lo si percepisce, e più è forte (picchi) maggiore è il disturbo: è di palese evidenza, quindi, che il criterio pubblicistico, con il ricorso alle misurazioni per livelli equivalenti, sia inadeguato a rappresentare al Giudice quale sia il reale e concreto disturbo percepito da chi subisce immissioni moleste di tipo acustico.

Ma così non è, a mio giudizio. Vediamo il perché.

Portata meramente esplicativa del nuovo comma 1-bis

Premettiamo, per quanto sia ovvio, che la nuova disposizione non ha affatto espunto dal nostro ordinamento il canone della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., come implicitamente ma inoppugnabilmente si evince dal fatto che il dichiarato intento contenuto nell’art. 6-ter di volerne determinare i criteri di accertamento postula che la normale tollerabilità sia evidentemente considerata dallo stesso legislatore come ancora esistente.

L’originario comma unico dell’art. 6-ter, operava il rimando assai generico alle “disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti” al fine di accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche.

Con l’introduzione dell’art. 1-bis il legislatore ha precisato che i criteri di determinazione della normale tollerabilità di una immissione sono gli stessi che si applicano per accertare il livello di accettabilità ed inoltre che detti criteri sono quelli previsti dalla legge n. 447/1995 e suoi decreti attuativi.

Va peraltro considerato che nessuno poteva seriamente dubitare del fatto che già con l’introduzione dell’art. 6-ter comma unico il legislatore del 2009 intendesse perseguire la finalità di obbligare il Giudice – che è il destinatario della disposizione di cui all’art. 844 c.c. – ad utilizzare i criteri dell’accettabilità amministrativa di cui alla legge n. 447/1995 e decreti attuativi per accertare la normale tollerabilità, in luogo del criterio comparativo invece costantemente adottato dalla giurisprudenza, sia pure limitatamente alle sorgenti specificamente normate.

Per quanto sopra ritiene lo scrivente che il comma 1-bis non abbia affatto portata realmente innovativa, ma semplicemente esplicativa. Il che trova conferma considerando l’incipit della disposizione stessa che prevede “ai fini dell’attuazione” di quanto (già) prevedeva il comma 1 dello stesso art. 6-ter.

Ma allora la giurisprudenza formatasi sull’art. 6-ter nel testo originario del 2009 in ordine alla corretta interpretazione della disposizione, ed in particolare se rivesta o meno portata derogatoria e limitativa per l’applicazione dell’art. 844 c.c. e del criterio comparativo, mantiene la sua attualità anche dopo l’introduzione del comma 1-bis e non mi pare che vi siano ragioni sopravvenute per discostarsene.

I principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e da numerose sentenze delle Corti di merito sono stati univoci. Riporto in primo luogo quelli enunciati nelle sentenze della suprema Corte n. 2338 del 2018 e n. 20927/2015, che mi paiono rilevanti in questa sede, l’una perché riguarda immissione da sorgente specificamente normata (traffico autostradale), l’altra da sorgente non specificamente normata (rumorosità da locale commerciale), a dimostrare che questi principi sono comuni ed applicabili ad ogni tipo di immissione.

Partiamo da quest’ultima.

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Giurisprudenza ancora attuale sulla normale tollerabilità

Il ricorrente aveva sostenuto che in forza dell’art. 6-ter, legge 13/2009 non poteva farsi luogo ad una valutazione della normale tollerabilità ex art. 844 c.c ma che doveva applicarsi il D.P.C.M. 14/11/97, i cui limiti nel caso di specie erano rispettati, di talché le immissioni dovevano considerarsi lecite. In particolare il ricorrente aveva sostenuto che con l’art. 6-ter il legislatore avrebbe superato tutto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza a tutela del privato a fronte delle immissioni, chiarendo definitivamente che i valori limite da rispettare sarebbero semplicemente ed unicamente, senza alcuna differenziazione tra tutela privatistica ed amministrativa, quelli indicati dal D.P.C.M. 14/11/97.

La suprema Corte ha respinto il ricorso così motivando:

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 13/2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (…) all’art. 6-ter deve essere data una interpretazione costituzionalmente orientata e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del Giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui «il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita»”.

Il caso deciso da Cass. n. 2338 del 2018 afferiva all’immissione da traffico autostradale e quindi una sorgente specificamente normata; anche in questa controversia i giudici di merito avevano riconosciuto la illiceità delle immissioni applicando l’art. 844 c.c. ed il criterio comparativo.

La ricorrente in Cassazione aveva sostenuto che in forza dell’art. 6-ter legge n. 13/2009 non sarebbe potuto farsi luogo ad una valutazione della tollerabilità ex art. 844 c.c bensì le immissioni avrebbero dovuto essere accertate e valutate in applicazione del decreto n. 142/2004, i cui limiti erano rispettati.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso riprendendo la motivazione:

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 208 del 2008, art. 6-ter, convertito con modificazioni in legge n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (…) Già il Giudice delle leggi ebbe ad avvallare detta esegesi come costituzionalmente orientata con l’ordinanza n. 103 del 2011”.

Il presente contributo è stato tratto da “Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni” di Giorgio Campolongo e dal commento di Santo Durelli ivi contenuto.

Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni

Il testo chiarisce che il recente comma 746 della legge di bilancio 2019, che vorrebbe cambiare il limite della tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile), in realtà non cambia affatto il limite che rimane 3 dB sul rumore di fondo L95. L’autore mostra come eseguire le misurazioni fonometriche per valutare la tollerabilità, con numerosi esempi dettagliati di analisi acustiche, soprattutto nel caso frequente e difficile del rumore intrusivo di livello sonoro basso in camere da letto di notte a finestra chiusa. È anche spiegato quando il fonometro di Classe 1 ai livelli sonori molto bassi vicini al rumore autogenerato in realtà non misura in Classe 1 e viene dichiarato tollerabile un rumore che non lo è. Soprattutto il libro vuole dare risposta alla richiesta di chi acquista l’appartamento e chiede requisiti acustici che garantiscano il comfort e la privacy dal rumore del vicinato, oltre e al di là dei limiti prescritti dalla legge per l’isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/97).Per coloro che svolgono consulenze tecnico-legali di CTU e CTP per immissioni di rumore il testo inquadra la risposta al quesito posto dal Giudice al CTU, non soltanto per la prima parte, se il rumore lamentato dal ricorrente esiste e se supera la tollerabilità, ma anche per la seconda parte di quali siano i rimedi per ridurre il rumore entro la tollerabilità. È spiegato che per determinare l’aumento dell’isolamento acustico necessario per la tollerabilità occorre riferirsi ai descrittori che rappresentano l’effettivo isolamento acustico percepito soggettivamente dalle persone, standardizzato rispetto al tempo di riverberazione, cioè DnT,w e L’nT,w che sono diversi dal potere fonoisolante R’w e dal calpestio normalizzato L’nw prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dalla norma UNI 11367.A integrazione del testo sono resi disponibili in rete, al link accessibile con apposito codice, files di dimostrazioni audio di rumori spiegate nel libro, per sentire quanto è il supero del rumore di fondo, allo scopo di rendersi conto di cosa significhino nella realtà i limiti della tollerabilità giudiziaria e dell’accettabilità amministrativa.Giorgio Campolongo è ingegnere specialista in acustica e vibrazioni, con 40 anni di esperienza di consulenze giudiziarie per immissioni di rumore e per mancanza dei requisiti d’isolamento acustico nelle abitazioni in oltre duemila casi. È stato docente di Acustica Applicata ad Architettura del Politecnico di Milano ed è autore di 6 libri e di 120 articoli tecnici di acustica. È presidente di Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore. www.rumoreincasa.it

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