Il contratto di edizione tra editore ed artista

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con la collaborazione della Dott.ssa Serena Biondi

Prima di procedere all’analisi del contratto di editoria, si chiariscono i ruoli delle parti dello stesso.

Chi è l’autore di un’opera?

L’autore è il creatore di un’opera il quale può disporre della stessa in modo pieno ed esclusivo.

L’autore possiede i diritti d’autore sull’opera e i diritti di editoria tuttavia può decidere di trasferire – con contratto – questi ultimi ad un editore.

Chi è l’editore di un’opera?

L’editore è una figura di mediazione tra l’autore / l’ artista ed il pubblico.

Il compito dell’editore è quello di trasformare e riadattare un’opera al fine che la stessa rientri nella linea editoriale scelta dalla casa editrice per la quale l’editore lavora cercando, quanto più possibile, di rimanere fedele all’idea originale dell’autore.

Il contratto di edizione

E’ per mezzo del contratto di edizione – disciplinato dagli articoli 118 e seguenti della Legge sul Diritto d’Autore – che l’autore concede ad un editore il diritto di pubblicare (per proprio conto e a proprie spese) l’opera dell’ingegno.

Il contratto in oggetto permette di realizzare uno scambio cooperativo tra l’autore e l’editore avente come fine comune la realizzazione e la pubblicazione dell’opera.

L’oggetto del contratto

Detto contratto può avere ad oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore o solo alcuni di essi, detti diritti riguardano le opere già create e non solo. Il contratto tra l’autore e l’editore può invero avere ad oggetto anche le opere future e quelle da creare; dette opere sono infatti disciplinate dall’articolo 120 della L.d.A., il quale presuppone appunto che il contratto di edizione possa avere ad oggetto opere non ancora esistenti al momento della formazione dell’accordo tra le parti, purché le stesse siano determinate o determinabili.

Contratto per edizione e a termine

Il contratto di edizione può essere appunto per edizione o a termine.

Il contratto per edizione conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni, entro venti anni dalla consegna dell’opera, indicando nel contratto il numero delle edizioni e degli esemplari di ogni edizione; se ciò non viene indicato si intende che il contratto abbia per oggetto una sola edizione.

Il contratto a termine invece, conferisce all’editore il diritto di eseguire il numero di edizioni che ritiene necessario durante il termine (venti anni al massimo) per un numero minimo di esemplari di edizione indicate nel contratto, a pena di nullità.

Detta tipizzazione del contratto tuttavia, come chiarito (tra le altre) con sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 9 gennaio del 2004, può essere fatte valere solo dall’autore e non dall’editore.

Obblighi dell’autore

Come stabilito dall’articolo 125 della L.d.A., l’autore deve consegnare all’editore l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto ed in una forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; l’editore non può quindi procurarsi l’opera inedita per mezzo di terzi o costringere l’autore a consegnargliela; invece, se l’opera è già edita, l’editore può preparare le bozze procurandosi il testo in autonomia.

Ovviamente la proprietà dell’opera rimane dell’autore che ha il diritto di ottenere la restituzione della stessa.

L’autore inoltre deve garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto nonché correggere le bozze di stampa come stabilito. L’autore è quindi chiamato in più occasioni a manifestare il proprio giudizio positivo circa la pubblicazione dell’opera: in un primo momento, con la conclusione del contratto, successivamente con la consegna dell’opera ed infine con l’invio delle bozze. La correzione delle bozze ha la finalità di assicurare che l’opera venga riprodotta fedelmente e di modificarla fino all’effettiva pubblicazione. Dette modifiche non devono tuttavia alterare il carattere e la destinazione dell’opera. A tal proposito inoltre, l’editore deve interpellare l’autore anche prima di procedere alle nuove edizioni, al fine di modificare l’opera.

Vediamo di seguito gli ulteriori

Obblighi dell’editore

L’editore è inoltre tenuto a riprodurre e a vendere l’opera, ciò deve essere effettuato con il nome dell’autore o in anonimo o per mezzo di uno pseudonimo.

All’editore spetta inoltre il dovere di pagare all’autore i compensi pattuiti.

Il compenso spettante all’autore è costituito invero da una partecipazione che viene calcolata in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, tranne che in alcuni specifici casi elencanti all’articolo 130 della L.d.A.

Detto prezzo di copertina viene fissato dall’editore previo e tempestivo avviso all’autore il quale può opporsi al prezzo se lo stesso pregiudica gravemente gli interessi dell’autore nonché la diffusione dell’opera: così si esprime la norma (articolo 131 della L.d.A.). A tal proposito si aggiunge infine che se non si riesce a commercializzare l’opera al prezzo stabilito, l’editore ha il dovere di interpellare l’autore per verificare se lo stesso intenda acquistare l’opera prima di svenderla.

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Dott. Lione Federico

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