Individuazione delle condotte violente e penalmente rilevanti
Le condotte del bullo sono quindi sempre violente anche se non necessariamente in forma esplicita, ma non sono sempre penalmente rilevanti (si pensi ai comportamenti omissivi) e anche quando lo sono, integrano spesso reati non gravi: e questo anche se la valenza simbolica, offensiva della libertà e dignità individuale in cui si traducono, è tutt’altro che di minore gravità.
Molte condotte poste in ambito scolastico e produttive di danno vengono ricondotte al fenomeno bullismo e il più delle volte non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico in quanto si estrinsecano in atti di inciviltà e indisciplina non perseguibili direttamente dalla autorità giudiziaria.
Altre condotte, invece, per la gravità, il grado di pericolo e di danno prodotto dallo studente al bene protetto giuridicamente si qualificano come vere e proprie figure di reato. Il più delle volte l’atto di bullismo vìola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile (che possono essere unificati soltanto se l’autore dell’illecito è maggiorenne).
I reati possono configurare il bullismo sono molteplici a seconda di come si esprime il comportamento dell’autore.
Reati contro la persona:
- Istigazione al suicidio art. 580 c.p.
- Percosse art. 581 c.p.
- Lesioni art. 582 c.p.
- Rissa art. 588 c.p.
- Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, si procede con procedimento civile)
- Diffamazione art. 595 c.p.
- Violenza sessuale art. 609-bis c.p.
- Minaccia 612 c.p.
- Atti persecutori (c.d stalking) art. 612-bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p.
Reati contro il patrimonio
- Furto art. 624 c.p.
- Estorsione art. 629 c.p.
- Danneggiamento art. 635 c.p.
Altri reati
- Sostituzione di persona art. 494 c.p.
- Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione)
- Frode informatica art. 640 ter c.p.
Breve analisi dei reati: procedibilità a querela o di ufficio
Il sospetto che talune azioni di bullismo costituiscano reato non sfiora minimamente la mente del personale scolastico, che trascura sistematicamente di denunciare all’autorità di polizia o giudiziaria i fatti di bullismo che concretizzano delitti perseguibili d’ufficio.
La scuola tende a ritenere che il bullismo sia indifferente al diritto. Essa non avverte, direi per tradizione, la possibile interferenza e resta attestata su una configurazione della dinamica “bullistica” in termini squisitamente ed esclusivamente educativa.
A tale scopo è utile una breve analisi dei reati procedibili a querela e di ufficio.
Percosse
Il reato di percosse è procedibile a querela di parte con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Chiunque percuote taluno purché non ne derivi una malattia nel corpo o nella mente. Le percosse di fatto costituiscono una delle manifestazioni tipiche del fenomeno bullismo e si concretizzano ad esempio in spintoni, calci, pugni, graffi.
Il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica della persona che viene offesa dalla sensazione dolorosa patita. Si colpisce violentemente il corpo di un altro soggetto (vittima) procurandogli soltanto una sensazione fisica di dolore, senza però cagionare alcuna malattia nel corpo o nella mente.
È configurabile il reato di cui all’art. 581 c.p. quando più soggetti minorenni, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, percuotono un compagno di scuola labile sul piano psichico per tutta la durata dell’anno scolastico, realizzando una costante persecutorietà che concreta una chiara ipotesi di bullismo.
Lesioni personali dolose
Il legislatore ha previsto quattro tipi di lesioni personali dolose.
Il reato di LESIONI è procedibile di ufficio nel primo comma quando si cagiona a qualcuno una lesione da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Tale norma punisce la lesione LIEVE da cui deriva una malattia tra i ventuno e i quaranta giorni e la lesione LIEVISSIMA da cui deriva una malattia non superiore a venti giorni. In questo caso di lesione lievissima la procedibilità è a querela di parte. In caso di LESIONE PERSONALE GRAVE si applica la reclusione da tre a sette anni quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo. Procedibile di ufficio. In casi di LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA quando deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, lo sfregio permanente del viso. La reclusione è da tre mesi a due anni. Procedibile di ufficio.
Rissa
Nel reato di rissa i partecipanti alla rissa debbono essere animati dalla reciproca volontà di sopraffazione, recando offesa agli avversari. Per l’integrazione della rissa è essenziale la contesa tra più persone, animate dall’intento di aggredire gli avversari e di difendersi dalla loro violenza, onde non sussiste il reato se più persone aggrediscano altre e queste esplichino una azione di pura difesa. Il dolo postula la volontà di partecipare alla contesa con intento aggressivo. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. La procedibilità è di ufficio.
Minaccia
Il reato di minaccia ad altri di un danno ingiusto è punito a querela della persona offesa con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave si procede di ufficio e la pena è della reclusione fino ad un anno. È un reato di pericolo e non di danno in quanto qui non vi è una lesione ma la prospettazione di un male futuro ed ingiusto.
È reato, la minaccia a pubblico ufficiale. Art. 336 c.p.. Si procede d’ufficio. È obbligatorio riferire all’ autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire (forze di polizia).
Atti persecutori (c.d. stalking)
Sono atti persecutori il controllo sulla vita quotidiana della vittima, l’invio di lettere, email, sms, l’intrusione molesta nella vita tramite social network (il c.d. cyberstalking). In tutti questi casi le condotte di appostamento devono essere reiterate come pure le telefonate e le minacce e devono stravolgere la vita creando ansia e preoccupazione a chi le riceve. Integra il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, Sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. social network (come, ad esempio, Facebook), nonché la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima vittima, procurandole così uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite.
Violenza sessuale
È violenza sessuale, art. 609 bis codice penale. Se la ragazza è minorenne è procedibile d’ufficio. È obbligatorio riferire all’autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire (forze di polizia). Integra il delitto di violenza sessuale aggravata, la condotta del minore che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minaccia di percosse, violenza ed abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima, portatrice di deficit intellettivo, la costringeva a subire in due occasioni penetrazione anale ed atti di masturbazione. Nel caso di specie, essendo il delitto commesso da minore tra gli anni 14 e 18, affinché il comportamento vietato assurga a reato, deve essere sostenuto non solo dall’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità di esso, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 c.p., ovvero dalla capacità del minore di comprendere l’antigiuridicità del fatto e della libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere.
Continua ad approfondire il tema dei rapporti tra bullismo e diritto penale leggendo “Bullismo e cyberbullismo” di Maria Sabina Lembo – Manuela Marchetti – Maria Pina Pesce, da cui il presente contributo è stato tratto.
Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71
Alla luce delle nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità relative al Bullismo e Cyberbullismo e dà risposte chiare ai quesiti più frequenti: cosa bisogna intendere per bullismo? Quali condotte sono penalmente rilevanti e come si procede? Cosa prevede la nuova legge in materia di cyberbullismo e quali condotte configurano il reato? Come è possibile rimuovere i dati personali del minore diffusi in rete?Completato da itinerari giurisprudenziali e consigli operativi, il testo analizza in sole 82 pagine la materia.Maria Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Autrice e curatrice di pubblicazioni giuridiche e multidisciplinari.
Maria Sabina Lembo | 2017 Maggioli Editore
17.00 € 13.60 €
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