(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 294
Il fatto
Il GIP del Tribunale di Marsala emetteva convalida di fermo così come il medesimo GIP procedeva all’interrogatorio di garanzia dell’indagato.
Successivamente alla convalida del fermo per partecipazione ad associazione mafiosa, il GIP del Tribunale di Marsala dichiarava la propria incompetenza territoriale e trasmetteva gli atti al GIP del Tribunale di Palermo che, con ordinanza in data 11/05/2018, applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere con provvedimento di rinnovazione ex art. 27 c.p.p..
Poiché non era stato rinnovato l’interrogatorio di garanzia, veniva richiesta la declaratoria di inefficacia della predetta misura cautelare ma il GIP del Tribunale di Palermo respingeva la richiesta ritenendo che detta questione non era stata dedotta innanzi al Tribunale del Riesame per cui si era creato un giudicato cautelare sul punto ed osservando che, una volta effettuato l’interrogatorio dinanzi al giudice competente per la convalida del fermo, la mancata effettuazione della rinnovazione dell’interrogatorio da parte del giudice competente non determinava comunque l’inefficacia della misura.
L’interessato proponeva appello: con ordinanza in data 15/05/2019 il Tribunale del Riesame di Palermo rigettava l’appello e riteneva il Tribunale come, nel caso di rinnovazione di una ordinanza cautelare, fosse necessario un nuovo interrogatorio di garanzia dell’indagato soltanto se alla base della seconda ordinanza vi fossero stati elementi nuovi mentre non era necessario se vi fosse solo una diversa valutazione di elementi già presenti in atti rilevandosi al contempo come fosse indispensabile che un interrogatorio fosse avvenuto ritualmente una prima volta per consentire all’indagato un contatto immediato con l’Autorità giudiziaria fermo restando che una rivalutazione di elementi già noti all’indagato non integrava una novità per cui l’esercizio di difesa non subiva alcuna lesione.
Ed allora, alla luce di ciò, constatava il Tribunale come il GIP avesse correttamente sottolineato l’identità degli elementi a carico e condivideva detta valutazione circa il contenuto di plurime captazioni e circa gli incontri documentati osservando che nemmeno l’indagato aveva dedotto elementi nuovi ed ulteriori di cui si fosse tenuto conto a nulla rilevando che, per un altro indagato, si era invece rinnovato l’interrogatorio poiché non era stato indicato se detta rinnovazione fosse legata a sopravvenienze probatorie o meno.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l’interessato a mezzo del suo difensore con motivo unico con cui veniva dedotta, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge atteso che, pur nella consapevolezza dell’orientamento giurisprudenziale circa la non necessità della rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia, questa interpretazione negava il contraddittorio in un momento rilevante in tema di libertà personale ritenendo valido l’interrogatorio posto in essere da un organo incompetente.
Oltre a ciò, veniva altresì denunziato il contrasto di questo orientamento con l’art. 6, paragrafo 3, della CEDU e con il diritto di difesa sull’intero compendio indiziario posto dinanzi al giudice competente dato che una simile violazione di principi non poteva essere giustificata da una ritenuta gravità indiziaria degli atti valutati una seconda volta da un giudice differente con la conseguente necessità per l’indagato di conoscere e di interloquire sulle valutazioni del nuovo giudice mentre l’ordinanza impugnata fondava la decisione non sulla legittimità delle procedure ma su una ritenuta ineliminabilità della misura applicata.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava prima di tutto che, come precisato nella sentenza Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, l’interrogatorio di garanzia mira a porre la persona raggiunta dalla misura cautelare in condizione di difendersi dalle accuse mossele e di contestare i gravi indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari posto che l’art. 294 c.p.p., comma 3, dispone che “mediante l’interrogatorio il Giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.”.
Ciò posto, veniva fatto altresì presente che il verbale ed il contenuto dell’interrogatorio legittimamente reso al Giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente, costituiscono atti pienamente validi, efficaci ed utilizzabili dei quali il Giudice dichiarato competente deve tenere conto nel momento in cui valuta la necessità o l’opportunità di emettere, a carico dello stesso indagato o imputato, una nuova ed autonoma ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva e
ciò perché il codice di rito sancisce, in tema di validità di atti posti in essere da Giudice incompetente, il principio della loro conservazione dato che, secondo l’art. 26 c.p.p., le prove acquisite in violazione delle norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che siano state rispettate le regole sulla loro assunzione fermo restando che, a norma dell’art. 27 c.p.p., le misure cautelari disposte da un Giudice che, contestualmente o successivamente, dichiari per qualsiasi causa la propria incompetenza, cessano di avere effetto qualora, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, non siano nuovamente adottate dal Giudice competente, ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p..
Orbene, gli Ermellini rilevavano che tale norma costituisce una eccezione al principio di conservazione degli atti di cui al citato art. 26 cod. proc. pen. e, come tale, ha carattere di tassatività, e dunque non è suscettibile di interpretazione estensiva in via analogica e fa sì che l’eventuale perdita di efficacia attenga solo al provvedimento cautelare ma non anche agli altri atti compiuti dal Giudice incompetente.
Difatti, secondo la Corte, con l’interrogatorio reso a tale Giudice, l’indagato, o imputato, esercita pienamente il proprio diritto di difesa e viene posto in condizioni non solo di contestare la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari ma anche di discolparsi nel merito delle accuse e di fornire eventuali elementi a proprio favore.
A sua volta il Giudice competente, nel momento in cui deve decidere, in piena autonomia, se emettere a carico dello stesso soggetto nuova ordinanza applicativa di misura cautelare, deve considerare e valutare anche tutti gli elementi emersi in sede di interrogatorio, dal che discende la superfluità di procedere a nuovo interrogatorio di garanzia dello stesso istituzionalmente finalizzato alla valutazione dell’attuale permanenza delle condizioni di legge per l’applicabilità della misura.
Quanto appena esposto, ad avviso del Supremo Consesso, trova indiretta conferma nel principio sancito nell’art. 294 c.p.p., comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il Giudice, che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, deve procedere all’interrogatorio dell’arrestato solo se costui non è già stato interrogato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo mentre ove, invece, con il nuovo provvedimento cautelare, siano stati contestati fatti di reato diversi o ulteriori ovvero esso sia stato adottato sulla scorta di gravi indizi di colpevolezza o per esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal Giudice incompetente, l’interrogatorio di garanzia deve essere effettuato dal Giudice competente nei termini di cui all’art. 294 c.p.p., pena la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p..
A fronte di ciò, si notava altresì che il principio secondo cui, in caso di adozione di ordinanza applicativa di misura cautelare ai sensi dell’art. 27 c.p.p., essa non perde efficacia per il mancato espletamento di nuovo interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p., a meno che non siano stati contestati, all’indagato o imputato, fatti nuovi o essa non sia fondata su indizi gravi di colpevolezza o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento adottato dal Giudice incompetente, non confligge con l’autonomia dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 27 c.p.p. rispetto a quella emessa dal Giudice dichiaratosi incompetente poiché essa è garantita dalla pienezza dei poteri che il Giudice esercita nella valutazione della sussistenza dei fatti, dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato e delle esigenze cautelari, senza condizionamento alcuno derivante dalle valutazioni del Giudice poi dichiaratosi incompetente.
Del pari, l’esigenza di garanzia sottesa all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., sempre secondo i giudici di legittimità ordinaria, deve ritenersi soddisfatta ampiamente dall’interrogatorio reso al Giudice incompetente stante la validità, efficacia ed utilizzabilità dell’atto anche da parte del Giudice competente fermo restando che l’interrogatorio reso al Giudice, poi dichiaratosi incompetente, non può neppure considerarsi effettuato ad organo diverso dal “Giudice naturale” in quanto il Magistrato che lo ha assunto era, in quel momento, il Giudice previsto dall’ordinamento e preposto dalla legge all’assunzione dell’atto.
In definitiva, secondo la Suprema Corte, l’interrogatorio in questione è posto a garanzia dell’imputato sicché tale garanzia non ricorre ove lo stesso sia stato messo nelle condizioni di esprimere in precedenza le sue difese sulla medesima imputazione (Sez. 2, n. 9258 del 23/11/2012; Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014) e ciò anche in ragione del fatto che anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che l’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p., comma 1, cod. proc. pen., consistendo in un colloquio diretto tra la persona destinataria della misura cautelare e il giudice che l’ha adottata, è specificamente rivolto a consentire a quest’ultimo di verificare la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del provvedimento e costituisce quindi, fra tutti, lo strumento di difesa più efficace in relazione alla cautela disposta (sentenze n. 95 del 2001, n. 32 del 1999 e n. 77 del 1997) con ciò implicitamente ribadendosi la assoluta necessità dell’espletamento tempestivo di tale atto e l’inutilità, una volta che sia stato validamente effettuato, di una sua ripetizione in presenza di un compendio indiziario e cautelare del tutto immutato.
Conclusioni
La sentenza in commento è condivisibile in quanto il frutto di un articolato e ben ponderato ragionamento giuridico.
Difatti, nello sostenere che l’esigenza di garanzia sottesa all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p. deve ritenersi soddisfatta ampiamente dall’interrogatorio reso al Giudice incompetente stante il fatto che il verbale ed il contenuto dell’interrogatorio legittimamente reso al Giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente, costituiscono atti pienamente validi, efficaci ed utilizzabili, gli Ermellini osservano in questa pronuncia che, con l’interrogatorio reso a tale Giudice, l’indagato, o imputato, esercita pienamente il proprio diritto di difesa e viene posto in condizioni non solo di contestare la ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico e le ravvisate esigenze cautelari ma anche di discolparsi nel merito delle accuse e di fornire eventuali elementi a proprio favore.
Inoltre, dal momento che il Giudice competente, nel momento in cui deve decidere, in piena autonomia, se emettere a carico dello stesso soggetto nuova ordinanza applicativa di misura cautelare deve considerare e valutare anche tutti gli elementi emersi in sede di interrogatorio, il Supremo Consesso ne fa discendere la superfluità di procedere a nuovo interrogatorio di garanzia dello stesso istituzionalmente finalizzato alla valutazione dell’attuale permanenza delle condizioni di legge per l’applicabilità della misura e ciò anche perché, come visto poco prima, il diritto di difesa è stato già ampiamente garantito.
Discorso diverso va invece fatto nel caso in cui, invece, con il nuovo provvedimento cautelare, siano stati contestati fatti di reato diversi o ulteriori ovvero esso sia stato adottato sulla scorta di gravi indizi di colpevolezza o per esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal Giudice incompetente, atteso che, ove si verifichi una situazione procedimentale di tal genere, l’interrogatorio di garanzia deve essere effettuato dal Giudice competente nei termini di cui all’art. 294 c.p.p., pena la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p..
Ciò posto, come in parte già fatto presente in precedenza, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché fa chiarezza su tali tematiche procedurali, dunque, non può che essere positivo.
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