Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 10, 11 e 12 dicembre presso le Corti d’Appello dei capoluoghi di Regione e riguarderanno il diritto civile, penale e amministrativo.
La correzione è rimessa al sorteggio del Ministero della Giustizia: infatti per garantire l’imparzialità, il Ministero della Giustizia provvede a sorteggiare gli abbinamenti tra i candidati e le Corti di Appello, assicurando che la correzione avvenga in una sede diversa rispetto a quella in cui è stata sostenuta la prova scritta.
Di seguito riportiamo i dettagli sulla composizione della Commissione centrale e delle sottocommissioni.
Commissione centrale e sottocommissioni
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la lista degli avvocati che faranno parte della Commissione centrale e delle sottocommissioni istituite presso le Corti d’Appello dei capoluoghi di Regione.
I componenti della Commissione centrale sono 12 avvocati cassazionisti, provenienti da tutta Italia.
Le sottocommissioni sono 27 e sono istituite presso le Corti d’Appello dei capoluoghi di Regione. Gli avvocati chiamati a far parte delle sottocommissioni esaminatrici possiedono il requisito dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, e hanno fornito una dichiarazione scritta che attesta la mancanza delle ipotesi di incompatibilità con il ruolo ricoperto.
La lista completa dei nomi della Commissione centrale e delle sottocommissioni si trova sul sito ufficiale del Ministero delle Giustizia www.giustizia.it.
Correzione delle prove scritte
La correzione delle prove scritte avverrà secondo le seguenti modalità: il Ministero della Giustizia con decreto determina a sorteggio gli abbinamenti tra i candidati e le sedi delle Corti d’Appello dove avviene la correzione.
Le sottocommissioni distrettuali sorteggiate correggono i compiti sulla base di linee generali dettate dalla Commissione centrale al fine di garantire criteri di valutazione omogenei per tutto il territorio nazionale.
Le sottocommissioni procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 6 mesi dalla conclusione delle prove scritte, salvo eventuale proroga che comunque non può superare i 90 giorni.
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