La società Gamma vendeva a Caio una macchina industriale da pastificio esposta all’interno del proprio negozio. L’acquirente, però, nonostante le sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non provvedeva a ritirare il bene. Stante la perdurante inerzia di Caio, la società Gamma lo citava in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto il bene compravenduto occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Gamma chiedeva a titolo di risarcimento dei danni la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dalla stipula della compravendita alla data di redazione dell’atto di citazione. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Caio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
2.1 Come leggere la traccia
Al candidato viene richiesta la redazione di una comparsa di risposta a tutela delle ragioni dell’assistito caio, citato in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dall’attore società Gamma. È evidente, con riferimento alla domanda azionata dall’attore, la non sussistenza dell’offerta reale di cui agli artt. 1208 ss. c.c.; di conseguenza, il compratore non può dirsi in mora. Al candidato si richiede pertanto di riflettere sull’istituto della mora del creditore e sulle caratteristiche dell’offerta reale, al fine di escludere che ricorrano nel caso di caio e Gamma, la quale si è limitata a rivolgere al compratore solo dei solleciti verbali. ciò premesso, nell’atto si dovrà far valere l’assenza di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole a danno dell’attore e riconducibile a caio.
Riferimenti normativi
artt. 1206 ss., art. 1227 c.c.
Principi giuridici di riferimento
Per costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, deve escludersi che possa sussistere la mora del creditore anteriormente al giorno dell’offerta compiuta nel rispetto degli artt. 1208 ss. c.c. o dell’intimazione compiuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1216 e 1217 c.c.
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Redazione dell’atto
Tribunale di … (R.G. n. …/… – Sez. …, G.I. Dott. … – prima udienza …/…/…) nella causa promossa da: Gamma (P.I. ……), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. …… contro Caio, rappresentato e difeso dall’Avv. …… Comparsa di risposta Si costituisce in giudizio caio, nato a …… il ……/……/…… (c.F. ……) residente in ……, via ……, n. ……, ai fini e per gli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato in …… via ……, n. ……, presso e nello studio dell’Avv. …… del Foro di …… (c.F. ……) che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al presente atto. Ai fini previsti dall’art. 125 c.p.c., vengono indicati, per le notificazioni e le comunicazioni il numero di fax xxx e l’indirizzo PEc xxx@xxx.it.
Premesse in fatto Il giudizio trae origine dalla compravendita, stipulata tra società Gamma e caio, avente ad oggetto una macchina industriale da pastificio. con atto di citazione ritualmente notificato, società Gamma conveniva in giudizio caio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti per non aver l’acquirente provveduto a ritirare il bene. Parte attrice quantificava il danno in € 6.000,00, pari ad una percentuale dei canoni corrisposti dalla stipula della compravendita alla data della notifica dell’atto di citazione, per l’affitto dei locali commerciali nei quali il bene compravenduto è esposto. In diritto Tanto premesso, si costituisce caio, che contesta an e quantum delle pretese risarcitorie di Gamma, per le ragioni di seguito illustrate. In via pregiudiziale, in rito Sull’improcedibilità per mancata attivazione della negoziazione assistita Il convenuto eccepisce l’improcedibilità della domanda attorea ex art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, stante il mancato esperimento della negoziazione assistita nella fase stragiudiziale.
CONTENUTO DELLA COMPARSA
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269 c.p.c.
TERMINI DI COSTITUZIONE
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 c.p.c., con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Nel merito Sull’an debeatur Le pretese di Gamma sono infondate e andranno rigettate. nel caso in esame, infatti, è mancata l’offerta reale di cui agli artt. 1208 ss. c.c.; di conseguenza, il compratore non può dirsi in mora. A tal proposito occorre analizzare l’istituto della mora del creditore, applicabile anche nella compravendita, in relazione alla consegna al compratore del bene mobile acquistato. come è noto, il creditore è tenuto a cooperare per rendere possibile, agevolare e non aggravare l’esecuzione della prestazione da parte del debitore. L’onere che grava sul creditore è finalizzato alla realizzazione del diritto di credito. La cooperazione del creditore costituisce un logico corollario dell’obbligo di correttezza, imposto a entrambe le parti del rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.). In quest’ottica, si ha mora credendi quando il ritardo dell’adempimento è imputabile al creditore che senza motivo legittimo si rifiuta di accettare oppure rende impossibile la prestazione offertagli dal debitore nelle forme di legge o nelle forme d’uso (art. 1206 c.c.). I presupposti della mora del creditore sono quindi l’impedimento per il debitore di adempiere e l’offerta formale fatta da quest’ultimo, unitamente alla mancata accettazione da parte del creditore, in assenza di motivi legittimi.
Gli effetti della mora del creditore, indicati dall’art. 1207 c.c., mirano a proteggere il debitore contro tutti i pregiudizi derivanti dal ritardo nell’adempimento: in primis, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore resta a carico del creditore, mentre il debitore deve unicamente gli interessi e i frutti della cosa che abbia già percepito; inoltre, il creditore è chiamato al risarcimento del danno derivante dalla propria mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Il momento in cui sorgono gli effetti della mora credendi è individuato dal legislatore e coincide con il giorno dell’offerta, quando questa è dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o è accettata dal creditore. L’offerta, peraltro, non fa venir meno il diritto di credito verso il debitore, né rappresenta un modo di estinzione dell’obbligazione. L’offerta formale deve rispettare i requisiti degli artt. 1208 c.c. e deve essere effettuata nelle forme dell’offerta reale, per intimazione o secondo gli usi. L’offerta reale ha ad oggetto la consegna di denaro o altre cose mobili da farsi al domicilio del creditore; quella per intimazione ha per oggetto la consegna di beni mobili in luogo diverso, beni immobili e prestazioni di fare (artt. 1209, 1216 e 1217 c.c.).
CHIAMATA DI TERZO
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106 c.p.c., la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore, osservati i termini dell’articolo 163 bis c.p.c. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163 bis c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165 c.p.c., e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166 c.p.c. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni collegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 c.p.c. sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.
Per costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, deve escludersi che possa sussistere la mora del creditore anteriormente al giorno dell’offerta compiuta nel rispetto degli artt. 1208 ss. c.c. o dell’intimazione compiuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1216 e 1217 c.c. nel caso in esame, Gamma si limitava a rivolgere a caio dei solleciti verbali (la circostanza è da ritenersi pacifica ed incontestata, in quanto dedotta da controparte in atto di citazione); in mancanza di un’offerta formale, caio non può ritenersi in mora e, soprattutto, non potrà esserne dichiarato l’inadempimento rispetto all’obbligo di rendere possibile la consegna del bene compravenduto. Dunque, l’azione di Gamma per risarcimento del danno è inaccoglibile.
Sul quantum debeatur Ferma l’infondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice, se ne contesta la quantificazione, arbitraria, eccessiva e comunque non provata. Per la denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice ritenesse sussistere un pregiudizio riconducibile all’inadempimento di caio, si rileva che la condotta di Gamma è stata idonea ad aggravare le conseguenze dannose. La società venditrice, infatti, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto limitare il danno patrimoniale, trasferendo la macchina industriale in altri locali; ancora, avrebbe potuto avvalersi degli strumenti offerti ai venditori dall’ordinamento (tra i quali si annovera, a titolo esemplificativo, l’art. 1514 c.c.). Invece, si è limitata a futili richiami verbali, e ha trattenuto un bene di notevoli dimensioni presso i suoi locali di vendita, così consapevolmente occupando spazi che avrebbe potuto adibire ad altro. Quindi, in sede di liquidazione giudiziale del risarcimento eventualmente spettante alla società attrice, dovrà tenersi conto del disposto dell’art. 1227 c.c. – siccome il debitore non potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto limitare o impedire, né tantomeno della parte di danno causalmente riferibile all’altrui condotta (attiva o omissiva). Premesso quanto sopra, Tizio, come sopra rappresentato e difeso, insiste nell’accoglimento delle seguenti Conclusioni Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In rito, in via pregiudiziale Accertare il mancato esperimento della negoziazione assistita e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno giudizio nel merito In via principale rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; con vittoria di spese e compensi professionali.
In subordine, salvo gravame ridurre le somme da risarcire a quanto risulterà provato all’esito dell’istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta dello stesso creditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 comma 1 e/o 2 c.c. con vittoria di spese e compensi professionali, ovvero con integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. Si produce l’originale dell’atto di citazione notificato e documentazione come da separato elenco. con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Si chiedono, sin da ora, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Dichiarazione di valore: ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della domanda non è stato modificato. Luogo, data …… firma Avv. ……
Procura speciale alle liti
Io sottoscritto sig. caio (cF. ……) delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, l’Avv. …… del Foro di …… (c.F. ……), con studio in ……, via ……, n. ……, presso il quale eleggo domicilio. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ex art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e successive disponende in materia e presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili per l’espletamento del mandato conferito. Dichiaro di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 e dei benefici fiscali ivi previsti e dichiaro altresì di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di avere visionato e accettato per iscritto il preventivo sottopostomi dall’Avv. …… Firma caio …… Visto per autentica Avv. ……
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