Le segnalazioni illegittime nelle centrali rischi

in collaborazione con l’avv. Federica Crippa

Al fine di rafforzare la stabilità finanziaria nel sistema creditizio sono state istituite svariate banche dati, pubbliche e private (dette SIC)

Tra le più diffuse vi sono CERVED, CRIF e, soprattutto, la Centrale Rischi presso la Banca D’Italia.

Gli Istituti di Credito, nel valutare se erogare o meno un credito, verificano se altre Banche hanno iscritto segnalazioni e, eventualmente, che tipologia di segnalazione è stata effettuata.

In particolare, qualora un credito sia indicato in sofferenza la Banca non potrà erogare nuove somme.

Approfondiamo quindi il funzionamento della principale centrale d’allarme interbancario, la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

La Centrale Rischi della Banca d’Italia

Nella Centrale Rischi presso la Banca D’Italia vengono registrate tutte le operazioni finanziarie, come mutui, prestiti o garanzie, di importo superiore ad euro 30.000,00, allo scopo di mantenere informato il sistema bancario sui clienti che ricorrono al credito.

Qualora i clienti che ricorrono al credito non provvedano a saldare il debito nelle modalità concordate, la Banca creditrice potrà segnalarli nella Centrale Rischi come cattivi pagatori, indicando il credito con la dicitura in sofferenza

Affinché possa essere effettuata una segnalazione, oltre che la sussistenza della situazione di morosità come sopra precisata, occorre una previa valutazione dell’intera situazione patrimoniale del debitore.

Le segnalazioni illegittime: i rimedi per ottenere la cancellazione e il risarcimento del danno.

Prima di segnalare un credito a sofferenza, l’Istituto di Credito dovrà dare un congruo preavviso al cliente, con una comunicazione specifica e non meramente indicativa, che dovrà essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento.

La segnalazione, inoltre, può ritenersi legittima, solo se è stata preceduta da una valutazione patrimoniale complessiva del soggetto considerato in sofferenza.
La segnalazione non può, quindi, essere disposta a seguito del mancato pagamento di una rata di un prestito o in conseguenza del ritardo di un debito di modesta entità.

Infine, la segnalazione è illegittima, se non è attuale e aggiornata, o se relativa ad un credito oggetto di contestazione

Pertanto, in questi casi, il debitore potrà ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia quale debitore in sofferenza.
Inoltre, qualora venga accertata l’illegittimità della segnalazione nelle banche creditizie il soggetto ingiustamente segnalato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito (ad esempio mancata concessione del mutuo).

I rimedi

Per far accertare l’illegittimità di una segnalazione presso le centrali rischi è possibile:

–  presentare ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario;

– instaurare un giudizio ordinario, e ancor prima è possibile instaurare un procedimento d’urgenza (ex art.700 c.p.c.)

Sul punto segnaliamo due precedenti vittoriosi ottenuti dallo Studio legale Lione Sarli:

– Tribunale di Milano ordinanza del 2019 – rg. 13767/19

La ricorrente depositava ricorso ex art.700 c.p.c. affinché fosse disposta d’urgenza la cancellazione della segnalazione illegittima presso la centrale dei rischi pubblica e una centrale privata a sofferenza della ricorrente, avendo quest’ultimo saldato la sua posizione debitoria e avendo necessita di contrarre un mutuo.

Il Tribunale, accertata l’illegittimità della segnalazione, non essendo stato predisposto l’aggiornamento necessario, ordinava alle centrali rischi di provvedere immediatamente alla rettifica delle segnalazioni a favore della ricorrente e condannava le stesse al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

 – Tribunale di Messina ordinanza del 2017 – rg. 5050/2016

Il ricorrente depositava un ricorso ex art.700 c.p.c., lamentando che l’istituto bancario nel disporre la segnalazione presso i circuiti informativi del rischio creditizio, non era stato informato preventivamente e non aveva effettuato una valutazione generica sulla sua situazione finanziaria. Inoltre, evidenziava come il credito vantato dalla banca fosse oggetto di contestazione tra le parti.

Il Giudice accoglieva il ricorso, essendo, infatti, necessaria la previa informazione del creditore in sofferenza ed una valutazione generica prima di disporre la segnalazione, e per l’effetto condannava l’istituto di credito chiamato in causa a provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza e al pagamento delle spese processuali.

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Dott. Lione Federico

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