L’ organo deputato a gestire tali procedure ed assistere l’imprenditore nella composizione della crisi è il nuovo OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) previsto dagli artt. 16 e ss. del CCI.
Con riferimento alla sua composizione, la normativa prevede la presenza di un referente, individuato nel Segretario generale della Camera di Commercio (luogo ove l’organismo è stabilito) e di un collegio di tre esperti di volta in volta nominati tra i soggetti iscritti Nuovo Albo Nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia.
La funzione più importante dell’OCRI è quella di ricevere le segnalazioni degli organi di controllo della società o del revisore contabile nonché dei creditori pubblici qualificati e valutare se sussiste lo stato di crisi dell’impresa sulla base di specifici indicatori.
Al fine di garantire criteri omogenei per rilevare la possibile insolvenza dell’impresa, il Legislatore ha previsto appositi indici riguardanti la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità dell’impresa. Il CNDCEC, come stabilito dall’art. 13 CCI ha inoltre elaborato propri indicatori dello stato di crisi.
Queste sono alcune delle novità introdotte, verso le quali non sono mancate riflessioni critiche e la cui efficacia verrà testata al momento in cui inizieranno ad arrivare all’OCRI le probabili numerose segnalazioni dei soggetti a ciò deputati.
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