La partecipazione al procedimento amministrativo

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Come noto,in attuazione del principio del giusto procedimento, la legge 241 del 1990, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n.5, prevede alcune forme di instaurazione del contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo.

Tra queste vanno richiamate la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di diniego e l’intervento nel procedimento.

Altra forma di partecipazione al procedimento è l’accesso agli atti.

La legge 241 del 1990 ha disciplinato, a ben vedere, più volti a perseguire l’esigenza di partecipazione delle parti al procedimento amministrativo.

Da un lato la partecipazione al procedimento disciplinata dagli artt.7 e successivi, dall’altro l’accesso ai documenti, disciplinato dagli artt. 22 e successivi.

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L’opera, redatta da professionisti della materia, costituisce insieme una guida pratica e una sintesi efficace del sistema delle sanzioni amministrative, affrontando la disciplina sostanziale e quella processuale, nonché le novità giurisprudenziali recentemente emerse.Dopo una prima analisi della Legge 24 novembre 1981, n.689, il testo passa in rassegna il procedimento sanzionatorio e la successiva fase dell’opposizione alla sanzione, con attenzione particolare alla fase istruttoria e alla portata dell’onere probatorio da assolvere.Una trattazione ad hoc è infine riservata all’opposizione alle sanzioni amministrative per violazione delle regole in materia di circolazione stradale, nonché all’opposizione alle cartelle esattoriali.Silvia Cicero, È avvocato e funzionario ispettivo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena.Attenta osservatrice dell’evoluzione del sistema amministrativo sanzionatorio, da anni presiede anche il Collegio di conciliazio- ne e arbitrato costituito ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. (Legge 20.05.1970, n.300).Massimo Giuliano, È avvocato del Foro di Catania iscritto presso il consiglio dell’ordine dal mese di ottobre 2004 – Cassa- zionista dal 2017. Esperto in diritto e contenzioso tributario, Master di Specializzazione in Diritto Tributario – UNCAT – Unione Nazionale Camera Avvocati Tributaristi. Esperto in materia di Diritto Assicurativo – Idoneità Iscrizione Registro Intermediari Assicurativi – IVASS – Istituto di Vigilanza Sulle Assicurazioni – Idoneità Iscrizione alle Sezioni A e B del RUI.

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Comunicazione di avvio del procedimento

La comunicazione di avvio del procedimento si pone nella fase dell’iniziativa.

Consiste nell’obbligo, disciplinato dall’articolo 7 della L.241 del 1990, di dare comunicazione dell’avvio del procedimento, attraverso l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.”

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta il principio di carattere generale, tuttavia, in alcuni casi, tra cui il caso di urgenza, la Pubblica Amministrazione è esonerata dall’applicazione degli artt. 7 e ss L. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 novembre 2018, n.6542).

L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati ai sensi dell’articolo 8 della L. 241 del 1990 “a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e a persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previstidall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti”.

La norma prevede le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso in cui tale comunicazione non fosse rispettata la giurisprudenza e la dottrina hanno escluso l’annullabilità del provvedimento ogni volta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto.

Intervento nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati o i portatori di interessi diffusi a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Tale forma di partecipazione è destinata ai soli soggetti che possono essere incisi sfavorevolmente dal provvedimento della pubblica amministrazione.

Diritti dei partecipanti al procedimento

Attraverso la norma di cui all’articolo 10 della L.241 del 1990 si conferisce al privato l’effettiva partecipazione al procedimento.

In particolare, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge debbono intervenirvi e quelli intervenuti hanno diritto “a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento” attraverso la produzione di memorie o osservazioni.

L’amministrazione ha l’obbligo di valutare tali documenti dando riscontro nella motivazione del provvedimento, in particolare non si tratta della motivazione su quanto specificatamente dedotto dalla parte, ma dalla logica sottesa all’atto si deve quanto meno desumere la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa.

Nel caso in cui tale disposizione non fosse rispettata la giurisprudenza e la dottrina hanno escluso l’annullabilità del provvedimento ogni volta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto

Il preavviso di diniego

L’articolo 10 bis della Legge 241 del 1990 prevede che nei procedimenti ad istanza di parte prima dell’adozione di un provvedimento negativo viene comunicato da parte del responsabile del provedimento i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda agli istanti.

La finalità dello strumento è quella di assicurare la partecipazione degli interessati al procedimento.

L’articolo inoltre prevede che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, anche corredate da documenti.

La violazione della norma non vale a giustificare l’annullamento di un atto non discrezionale, non essendo consentito l’annullamento dei provvedimenti amministrativi il cui contenuto è vincolato e non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Leggi anche:”La comunicazione di avvio del procedimento tra eccezioni e deroghe”

L’accesso agli atti del procedimento

Il diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 è il diritto di accesso procedimentale. Tale forma riconosce il diritto di accesso agli atti del procedimento ai soggetti che detengono un interesse giuridicamente qualificato.

Il procedimento amministrativo

La partecipazione al procedimento è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa e implica che l’amministrazione compia le proprie valutazioni previo confronto con i soggetti coinvolti.

La disciplina del procedimento amministrativo costituisce, per così dire, le fondamenta del diritto amministrativo.

Il procedimento amministrativo da un punto di vista funzionale è lo strumento attraverso il quale si esercita una funzione, ovvero il luogo in cui si trasforma il potere amministrativo in un atto. Da un punto di vista strutturale, invece, è un insieme di atti endoprocedimentali (atti strumentali, prodromici) che tendono tutti ad un medesimo risultato.

Le fasi del procedimento si distinguono in fasi necessarie e fase eventuale.

Le fasi necessarie sono quelle dell’iniziativa, dell’istruttoria e la fase decisoria.

La fase eventuale è quella integrativa dell’efficacia. Si tratta di una fase eventuale perchè non è presente in tutti i provvedimenti, in quanto esistono alcuni provvedimenti che sono immediatamente efficaci, al momento stesso della loro emanazione.

L’iniziativa da l’impulso al procedimento.

Il procedimento può iniziare d’ufficio o su richiesta di parte.

Vi sono dei casi in cui l’amministrazione ha il dovere di iniziare il procedimento, con un atto d’impulso che proviene dalla stessa amministrazione che poi adotterà il provvedimento finale o da altra amministrazione che chiede alla amministrazione competente di attivarsi, per l’adozione di un dato provvedimento.

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Dott.ssa Laura Facondini

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