Leggi l’articolo:”La portata applicativa dell’art. 131 bis c.p.”
La proposta è volta ad abrogare in toto l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il quale si compone di 4 articoli:
Art. 1
L’articolo 131-bis del codice penale è abrogato.
Art. 2
All’articolo 411 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono soppresse; b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 3
Il comma 1-bis dell’articolo 469 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 4
L’articolo 651-bis del codice di procedura penale è abrogato.
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