Si configura il reato di commercio e somministrazione di farmaci guasti anche in relazione a prodotti omeopatici

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Il caso

La Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale locale, con cui D.M.A, titolare della farmacia omonima, era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 443 c. p. per avere venduto, alla cliente Caia, due confezioni scadute di un medicinale antitumorale, oltre a un farmaco omeopatico, anch’esso scaduto, e per avere detenuto ai fini del commercio altri 194 farmaci scaduti metà dei quali omeopatici.

Per il giudice di merito la commercializzazione non conforme del medicinale omeopatico scaduto era avvenuta in due giorni distinti, successivi e prossimi alle due date delle prescrizioni mediche, periodo in cui era stato acquistato anche l’antitumorale. La compratrice si era accorta che si trattava di prodotti scaduti in occasione dell’ultimo acquisto, per poi tornare in farmacia al fine di contestare l’accaduto e in seguito aveva sporto denuncia.

Nel gennaio dell’anno successivo veniva effettuata una perquisizione nella farmacia e sugli scaffali venivano rinvenuti, pronti per la vendita, gli ulteriori farmaci scaduti collocati insieme ad altri non scaduti. I farmaci destinati allo smaltimento si trovavano in un separato vano e all’interno di scatoloni.

Inoltre, risultava che la farmacia, nello stesso periodo, ovvero tra il luglio 2008 ed il dicembre 2009, aveva venduto quattro confezioni del farmaco antitumorale, ma solo due risultavano di recente acquisto.

La Corte, dunque, in ordine alla condotta, riteneva che l’accaduto non fosse riconducibile a marginale colposa disattenzione, ma a modalità organizzative carenti, indici di voluta trascuratezza dei fondamentali doveri professionali – gravanti sul titolare della farmacia – e di sottostante accettazione del rischio di compromissione del bene della salute pubblica.

Una lettera prodotta dalla difesa rivelava che erano state dettate ai farmacisti dipendenti disposizioni per lo smaltimento dei farmaci scaduti, documento che anziché scagionare l’imputato, rafforzava, per la Corte, la sussistenza del dolo, ovvero l’inidoneità del precedente assetto organizzativo, la consapevolezza che ne aveva il titolare della farmacia e la volontà di mera facciata di porvi rimedio, posto che la missiva non era stata diffusa secondo modalità idonee ad assicurarne la conoscenza, né in alcun modo era stato preteso e verificato il rispetto degli adempimenti in essa stabiliti.

 

I motivi di ricorso

 

Contro la sentenza di appello presentava ricorso per cassazione l’imputato, articolato in cinque motivi e due aggiunti ove contestava nello specifico: la nullità dell’imputazione per genericità del contenuto e violazione dell’art.552 c.p.p.; la violazione dei criteri di apprezzamento della prova indiziaria, ex art 192 c.p.p. e vizio di motivazione; la violazione dei criteri di imputazione soggettiva della condotta, ex artt. 42 e 43 c.p., e vizio di motivazione; la violazione dell’art. 433 c.p. in relazione alle disposizioni di cui al titolo II, capo II, d.lgs. 219/2006, come modificato dal d.lgs. 274/2007; l’incostituzionalità dell’art. 443 c.p.; l’intervenuta entrata in vigore della l. 3/2018 con introduzione della fattispecie di illecito amministrativo di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti, qualora – per la modesta quantità, le modalità di conservazione o l’ammontare delle riserve – se ne possa escludere la destinazione al commercio; la violazione dell’art. 443 c.p., in quanto la detenzione per la somministrazione di farmaco scaduto non integrerebbe reato, prevedendo la legge solo la detenzione ai fini di commercio, non ipotizzabile neppure a livello di tentativo.

La decisione della corte

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, rileva, anzitutto, che nelle more del giudizio di cassazione il reato di cui in imputazione si è prescritto, a norma dell’art. 157 c.p., comma 1, e art. 160 c.p., essendo decorso dal fatto un tempo complessivamente superiore al limite massimo dei sette anni e mezzo.

Tuttavia,  ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il ricorso è stato comunque esaminato in relazione alle disposizioni della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili e tutti i motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati.

Per quanto di interesse la Corte ha ritenuto infondati il secondo e terzo motivo inerenti rispettivamente ai profili oggettivo e soggettivo della condotta.

La sentenza impugnata, infatti, secondo la Corte di Cassazione, motiva ineccepibilmente in ordine alla materialità del reato integrata dall’avvenuta cessione o dalla detenzione prodromica, dei medicinali non conformi ad opera della farmacia.

Per i medicinali scaduti che furono acquistati costituisce adeguata prova a carico già la deposizione della medesima persona offesa, opportunamente verificata nella sua credibilità e attendibilità (Cass. SS.UU n. 41461 del 19/07/2012) e, comunque, rafforzata dalle prescrizioni mediche di riscontro.

Per i medicinali scaduti rinvenuti sugli scaffali, invece, la constatazione proviene direttamente dal personale di polizia giudiziaria operante.

Rispetto alla condotta dell’imputato sussiste una causalità almeno di tipo omissivo stante la posizione di garanzia da lui rivestita come titolare dell’esercizio commerciale.

Quanto all’elemento psicologico del reato esso è costituito dal dolo generico, integrato già dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti e la sua individuazione deve avvenire attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza (Cass. n. 30113 del 06/02/2003).

In relazione a tali elementi la sentenza d’appello impugnata motiva in modo non illogico, sottolineando come la grande quantità di farmaci scaduti fosse espressiva di una disorganizzazione non meramente colposa, ma riconducibile ad un atteggiamento d’indifferenza, che rendeva prevedibile e probabile la commercializzazione di farmaci scaduti sconfinando, sotto il profilo dell’accettazione del rischio, nel dolo eventuale.

Manifestamente infondati appaiono, inoltre, i motivi quarto e quinto del ricorso.

La Suprema Corte, a tal proposito, sancisce che non è minimamente dubitabile la riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale, stante l’ampia definizione allo scopo fornita dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 1, comma 1, lett. a), che vi include “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane” (punto 1 della disposizione), nonché “ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica” (punto 2).

E’, dunque, palesemente errato restringere il concetto di medicinale ai soli preparati che svolgono una funzione terapeutica validata, e del resto il decreto legislativo citato – che attua la direttiva Europea n. 2001/83/CE, e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano – ricomprende nel suo ambito i prodotti omeopatici, sottoponendoli a procedure di registrazione, in taluni casi semplificata, ed etichettatura, al rispetto di standard di sicurezza e, di regola, a farmaco-vigilanza.

Sulla base delle predette considerazioni, quindi, la prima sezione ha stabilito che anche il farmaco omeopatico scaduto costituisce un medicinale “imperfetto” nel senso richiesto dall’art. 443 c.p.

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Sentenza collegata

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Avv. Mazzei Martina

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