La nuova disciplina di diritto privato internazionale concernente la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e partner

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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Ambito di applicazione dei regolamenti – 3. La legge applicabile – 4. La forma delle convenzioni matrimoniali tra coniugi e partner nel nuovo diritto privato internazionale 

  1. Premessa

Fino al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore dei regolamenti europei di cui appresso, i rapporti patrimoniali tra coniugi e partner[1], qualora vi fossero degli elementi di internazionalità che creassero un legame tra uno o entrambi i coniugi con uno Stato diverso dall’Italia, erano sottoposti alla legge individuabile ai sensi dell’art. 30 l. 31 maggio 1995, n. 218.

Dopo tale data, invece, tali rapporti trovano la propria disciplina normativa nell’ambito dei regolamenti europei 2016/1103 e 2016/1104.

I due compendi normativi rappresentano il punto di approdo di un lungo iter avviato con le proposte della Commissione europea presentate nel 2011, a lungo discusse tra gli Stati membri.

Dopo lunghi dibattiti politici, nel 2015 il Consiglio decise di accantonare i testi originariamente proposti, non riuscendo gli Stati membri ad addivenire ad una decisione unanime, richiesta dall’art. 81, par. 3, TFUE.

Successivamente, però, 18 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia) chiesero alla Commissione di avanzare una proposta di cooperazione rafforzata che si occupasse di giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze e degli atti pubblici in materia di rapporti patrimoniali delle coppie sposate e delle unioni registrate. Tale procedura ottenne quindi il necessario avallo del Consiglio con decisione (UE) 2016/954 del 9 giugno 2016 e, in poco tempo, si addivenne all’approvazione dei due regolamenti de quibus.

  1. Ambito di applicazione dei regolamenti

Il regolamento 2016/1103 si applica al regime patrimoniale tra soggetti legati da matrimonio.

Il testo, però, non fornisce la nozione di matrimonio, in quanto, come precisato al considerando 17, si è ritenuto, forse anche perché politicamente più opportuno, di rimettere la stessa alla competenza dei singoli ordinamenti nazionali. Esso, invece, al considerando 18, precisa che il termine “regime patrimoniale” deve essere inteso in modo autonomo, nel senso che in esso deve considerarsi ricompreso il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi ma anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento (art. 3, par. 1, lett. a)), con l’esclusione delle questioni inerenti tali rapporti (e.g., la capacità giuridica dei coniugi, le questioni relative alla successione mortis causa e alle obbligazioni alimentari, ecc. [art. 1, par. 2]).

Il regolamento 2016/1104 disciplina invece gli effetti patrimoniali tra coppie non legate da matrimonio ma la cui unione sia registrata a norma della legislazione del singolo Stato membro (i.e., le unioni civili), con esclusione, ai sensi dei considerando 16-17, delle coppie di fatto (cioè dei conviventi, benché la loro convivenza sia registrata).

Così come nel precedente corpus normativo, il termine “effetti patrimoniali” è da intendere in senso lato, come ricomprendente tutti i rapporti patrimoniali durante l’unione e conseguenti al suo scioglimento (art. 3, par. 1, lett. b), e considerando 18-19), con espressa esclusione delle questioni ad essi correlate (art. 1).

  1. La legge applicabile

A norma di quanto previsto dai regolamenti in commento, la legge che regola i regimi patrimoniali dei coniugi o gli effetti patrimoniali delle unioni registrate si applica anche qualora non sia quella di uno Stato membro della cooperazione rafforzata o dell’UE.

In tal modo, il conditor legis europeo ha inteso emanare delle disposizioni di ampio respiro, che non troveranno limitazioni per il fatto che la legge individuata sulla base di quanto previsto dai due regolamenti sia quella di un Paese extra-UE.

Ai sensi dell’art. 22 di entrambi i regolamenti, anzitutto è rimessa alle parti la facoltà di scegliere, in qualunque momento, la legge che regolerà i loro rapporti patrimoniali, purché essa sia, alternativamente, avuto riguardo al momento in cui avviene la scelta:

a) la legge dello Stato di residenza abituale;

b) la legge dello Stato di cittadinanza di almeno una di esse.

In mancanza di una professio iuris, i due regolamenti dettano il regime c.d. residuale, che si differenza a seconda che si tratti di soggetti legati da matrimonio o meno.

Nel primo caso, ai sensi dell’art. 26 regolamento 2016/1103, la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi sarà:

a) quella dello Stato di residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio;

b) in mancanza, quella dello stato di cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio;

c) in mancanza, quella dello Stato con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto.

Nel secondo caso, la mancanza di una scelta operata dalle parti comporterà l’applicazione della legge dello Stato di costituzione dell’unione.

Naturalmente, i due regolamenti fanno salve le norme di applicazione necessaria della legge del foro (art. 30) ed escludono l’applicazione della legge designata in caso di sua manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico del luogo di applicazione (art. 31).

  1. La forma delle convenzioni di scelta del regime patrimoniale tra coniugi e partner nel nuovo diritto privato internazionale

Premesso quanto sopra, risulta ora interessante capire quali siano le formalità da osservare per operare la scelta della legge da applicare al regime patrimoniale tra coniugi o partner ai sensi dei regolamenti de quibus.

L’art. 23, par. 1, di entrambi i regolamenti detta la disciplina concernente la validità formale dell’accordo sulla scelta della legge applicabile, disponendo, come regola generale, che esso debba avere forma scritta e data certa e debba recare la sottoscrizione di entrambi i coniugi o partner. È però considerata equipollente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell’accordo.

La regola generale sancita dall’art. 23 dei regolamenti richiama in maniera evidente i requisiti già stabiliti dagli artt. 30, c. 1, e 32-ter, c. 4, l. 218/1995.

Tale regola generale, però, va integrata con quanto previsto nei paragrafi successivi dei due articoli 23, che dettano requisiti formali molto più stringenti:

– se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi o partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali o tra partner, si applicano tali requisiti (paragrafo 2). Così, ad esempio, se le parti risiedono abitualmente in Italia al tempo della conclusione dell’accordo, si dovrà osservare quanto disposto dall’art. 162 c.c. e dell’art. 48 l. not. ai fini della validità formale della scelta (ciò tanto per i coniugi che per i partner, in virtù dei richiami operati dall’art. 1, cc. 13 e 20, l. 76/2016), con la conseguenza che saranno necessarie la forma dell’atto pubblico in presenza di due testimoni e la loro annotazione a margine dell’atto di matrimonio o del contratto che costituisce l’unione civile.

– se, al momento della conclusione dell’accordo, la residenza abituale delle parti fosse da individuare in Stati membri diversi per ciascuno di loro e la legge di tali Stati prevedesse requisiti di forma differenti per tale tipologia di convenzioni, l’accordo sarà valido, sotto il profilo formale, solo se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati (paragrafo 3).

– ove, invece, al momento della conclusione dell’accordo, una sola avesse la propria residenza abituale in uno Stato membro e la legge di tale Stato prevedesse requisiti di forma ulteriori per tale tipologia di convenzioni, andranno rispettati tali requisiti (paragrafo 4). Per cui, se una della parti è residente in Italia e l’altra in Argentina, saranno necessari il ricorso all’atto pubblico in presenza di due testimoni nonché l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio o del contratto costitutivo dell’unione civile in forza dell’art. 162 c.c. e dell’art. 48 l. not.

Sotto il profilo contenutistico delle dichiarazioni delle parti, i regolamenti non prevedono formule sacramentali o particolari, purché emerga chiaramente la loro volontà di effettuare la scelta sul diritto applicabile ai sensi dell’art. 22 dei regolamenti 2016/1103 e 2016/1104.

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Note

[1] Nell’ambito del nostro ordinamento, per “partner” devono intendersi i soggetti legati da una unione civile tra persone dello stesso sesso. Ciò si desume principalmente dai considerando 16 e 17 del regolamento 2016/1104, che escludono dall’ambito di applicazione della normativa le coppie di fatto, vale a dire i conviventi. Tenuto conto di tale espressa esclusione e di come la l. 76/2016 differenzi tra uniti civilmente e soggetti tra loro conviventi – benché con convivenza registrata –, i “partner” cui fa riferimento il regolamento in parola non possono che essere le parti di un’unione civile.

Avv. Luca Collura

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