Le novità introdotte in sede di conversione in relazione alle modifiche effettuate in materia penale e responsabilità amministrativa degli enti dal d.l., 26/10/2019, n. 124: vediamo in cosa consistono

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Premessa

Nel rinviare, in merito alle novità introdotte dal d.l. n. 124/2019 in materia penale e responsabilità amministrative degli enti a quanto già scritto nell’articolo “Le novità introdotte in materia penale e responsabilità amministrativa degli enti dal d.l. n. 124/2019: vediamo quali”, edito in questa stessa rivista telematica il 27 novembre 2019 (url: https://www.diritto.it/le-novita-introdotte-in-materia-penale-e-responsabilita-amministrativa-degli-enti-dal-d-l-n-124-2019-vediamo-quali/), in questo commento, invece, lo scrivente si limiterà ad analizzare le modifiche, rispetto a quanto statuito in tale decreto legge nelle suddette materie, in sede di conversione, vale a dire in relazione a quanto statuito nell’allegato della legge, 19 dicembre 2019, n. 157 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per esigenze indifferibili”) pubblicata sulla G.U. Serie generale il 24 dicembre scorso ed entrata in vigore il giorno seguente.

Dichiarazione infedele

Per quanto attiene il delitto di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, rispetto a quanto sancito nel decreto legge summenzionato, non è più prevista la modifica della pena prevista dal comma primo di questo articolo da uno a tre anni a due a cinque anni di reclusione ma la sanzione detentiva è stata leggermente diminuita nel massimo edittale a quattro anni e sei mesi rimanendo invariato il minimo che è quindi sempre due anni di reclusione.

Non risulta inoltre più abrogato l’art. 4, c. 1-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, come previsto originariamente nel decreto legge, essendo stabilto adesso, per effetto della legge di conversione, unicamente la seguente emenda: “all’articolo 4, comma 1-ter, la parola: “singolarmente” e’ sostituita dalla seguente: “complessivamente””.

Tal che, alla luce di tale novum legislativo, l’art. 4, c. 1-ter, d.lgs. n. 74/2000 prevede ora quanto segue (la parte innovata è in grassetto): “Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Omessa dichiarazione

Per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 se nel decreto legge n. 124/2019 la pena, prevista dal primo comma di tale norma incriminatrice, da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione veniva incrementata da due a sei anni di reclusione, in sede di conversione, il massimo edittale è stato diminuito a cinque anni rimanendo invariato il minimo.

Per quanto attiene la sanzione preveduta dall’art. 5, c. 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, che nel decreto legge era stata aumentata da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione da due a sei anni di reclusione, in sede di conversione, anche in questo caso, il massimo edittale è stato ridotto a cinque anni mentre il minimo edittale è rimasto fissato in due anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili  e  Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Se nel decreto legge summenzionato all’articolo 10-bis, la parola “centocinquantamila” era sostituita dalla seguente: “centomila” e all’articolo 10-ter, la parola “duecentocinquantamila” era sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”, queste modificazioni non sono state mantenute in sede di conversione dato che le previsioni di legge che le contemplavano sono state soppresse.

Casi particolari di confisca

Per quanto attiene i casi particolari di confisca, rispetto a quanto previsto nel decreto legge n. 124/2019 in relazione al “nuovo” art. 12-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, in sede di conversione sono state apportate le seguenti modificazioni: a) per il delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 è possibile ricorrere a questa confisca solo se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila e non più centomila (come invece era previsto nel decreto legge); b) non è più possibile ricorrere a questa misura ablatoria in relazione a quanto sancito dall’art. 5 e dall’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000; c) per il delitto di cui all’art. 11, c. 2, d.lgs. n. 74/2000 è applicabile tale confisca unicamente qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila e non più centomila (come invece era previsto nel decreto legge); d) non si può comminare siffatta confisca quando è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10 del d.lgs. n. 74/2000 (come invece era previsto nel decreto legge).

Ad ogni, in punto di diritto intertemporale, è stato sancito in sede di conversione che queste disposizioni “si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto”.

Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario

E’ adesso prevista la non punibilità dei reati di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 74/2000 in relazione a quanto statuito dall’art. 13, c. 2, d.lgs. n. 74/2000 ossia l’estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, “mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Responsabilità amministrativa degli enti

L’intervento del legislatore posto in essere, in sede di conversione, in materia di responsabilità amministrativa degli enti è stato molto articolato.

Se, difatti, nel decreto legge n. 124/2019, era unicamente stabilito, attraverso l’introduzione dell’art. 25- quinquiesdecies  (Reati tributari) che in “relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”, in sede di conversione, sono state previste apposite sanzioni in relazione ad altri illeciti penali tributari.

Difatti, nella legge di conversione (vedasi allegato), è previsto che “il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Dopo l’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ aggiunto il seguente: “Art. 25-quinquiesdecies  (Reati  tributari). –  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente  le  seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a  cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino  a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma  1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione pecuniaria e’ aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”»”

Non solo dunque sono previste sanzione pecuniarie per molti dei reati tributari contemplati dal d.lgs. n. 74 del 2000 ma, da un lato, è prevista un’aggravante nel caso in cui sia stato conseguito un profitto di rilevante entità, dall’altro, è disposta l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), d.lgs. n. 231/2001 vale a dire:  il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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