Alla Corte di Giustizia la mancanza della fase del contraddittorio prima dell’emissione dell’informativa antimafia interdittiva

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di chiarire se gli artt. 91, 92 e 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio in favore del soggetto nei cui riguardi l’Amministrazione si propone di rilasciare una informativa antimafia interdittiva siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come riconosciuto quale principio di diritto dell’Unione.

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L’opera, redatta da professionisti della materia, costituisce insieme una guida pratica e una sintesi efficace del sistema delle sanzioni amministrative, affrontando la disciplina sostanziale e quella processuale, nonché le novità giurisprudenziali recentemente emerse.Dopo una prima analisi della Legge 24 novembre 1981, n.689, il testo passa in rassegna il procedimento sanzionatorio e la successiva fase dell’opposizione alla sanzione, con attenzione particolare alla fase istruttoria e alla portata dell’onere probatorio da assolvere.Una trattazione ad hoc è infine riservata all’opposizione alle sanzioni amministrative per violazione delle regole in materia di circolazione stradale, nonché all’opposizione alle cartelle esattoriali.Silvia Cicero, È avvocato e funzionario ispettivo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena.Attenta osservatrice dell’evoluzione del sistema amministrativo sanzionatorio, da anni presiede anche il Collegio di conciliazio- ne e arbitrato costituito ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. (Legge 20.05.1970, n.300).Massimo Giuliano, È avvocato del Foro di Catania iscritto presso il consiglio dell’ordine dal mese di ottobre 2004 – Cassa- zionista dal 2017. Esperto in diritto e contenzioso tributario, Master di Specializzazione in Diritto Tributario – UNCAT – Unione Nazionale Camera Avvocati Tributaristi. Esperto in materia di Diritto Assicurativo – Idoneità Iscrizione Registro Intermediari Assicurativi – IVASS – Istituto di Vigilanza Sulle Assicurazioni – Idoneità Iscrizione alle Sezioni A e B del RUI.

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La norma (norma parametro) dell’Unione Europea sul rispetto del contraddittorio

L’Unione Europea detta talune norme in materia di contraddittorio.

In particolare, l’articolo 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 prevede espressamente il diritto del cittadino europeo a una buona amministrazione.

Il diritto ad una buona amministrazione comprende in particolare… a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio (sempre art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).

Il diritto dell’Unione riconosce, pertanto, la sussistenza di un principio del contraddittorio di carattere endoprocedimentale, da far valere al di fuori del diritto di difesa nel processo giurisdizionale e da intendere nel senso che “ ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione (…).

Il principio del contraddittorio appartiene, oltretutto, al catalogo dei principi generali del Diritto dell’Unione in base all’art. 6, par. 3 del Trattato sull’Unione Europea, a mente del quale “i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea è fonte di diritto primario dell’Unione Europea, al pari dei Trattati istitutivi.

L’art. 6, par. 1 del Trattato sull’Unione Europea, stabilisce che “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.

Peraltro, le fonti di diritto primario dell’Unione Europea, allorquando presentino i caratteri della sufficiente precisione e del carattere incondizionato possono avere efficacia diretta all’interno degli ordinamenti nazionali in modo da creare a favore dei singoli posizioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili dinnanzi ai giudici nazionali.

Le norme nazionali (norme oggetto) sulle quali il Tar Puglia solleva la questione pregiudiziale

Attraverso il rinvio pregiudiziale il Tar Puglia formula un quesito sull’artt. 91, 92 e 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tali disposizioni prevedono la disciplina dell’Informativa antimafia (art. 91), i termini per il rilascio delle informazioni antimafia (art. 92) ed i poteri di accesso e accertamento del prefetto (art. 93).

In particolare, il Tar non condivide l’assunto della natura cautelare del provvedimento, poichè non si tratta di una misura provvisoria e strumentale ma di un atto conclusivo del procedimento amministrativo avente effetti definitivi.

Peraltro, il legislatore nazionale ha realizzato nel corso degli anni allargamenti dell’area di applicazione dell’informativa, al fine di rafforzare quei settori di contrasto alla criminalità necessitanti particolari strumenti di tutela, come il contrasto alle mafie.

La legge n. 136 del 13 agosto 2010, la quale costituisce il “Piano straordinario contro le mafie”, ha introdotto, nell’art. 2 il comma 1, lett. c) che ha allargato le maglie di applicazione dell’informativa al fine di rendere effettiva la lotta alle mafie.

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1109 del 8 marzo 2017 ha chiarito che l’immediata efficacia delle informative è da intendersi con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa”.

L’art. 2 comma 1, lett. c) della legge n. 136 del 13 agosto 2010 si riferisce, pertanto, a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione senza differenziazioni.

In particolare, non vengono fatte distinzioni tra le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come avviene in altre disposizioni e la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

L’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea disciplina il rinvio pregiudiziale, disponendo che “la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.”

Inoltre, il rinvio pregiudiziale è disciplinato dall’articolo 100 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia sugli “Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale”.

In particolare, l’articolo 100 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia prevede che “La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto. Tuttavia, la Corte, in qualsiasi momento, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.”

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Sentenza collegata

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Dott.ssa Laura Facondini

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