Il Governo introduce delle modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Premessa

In data 31/12/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge, 30 dicembre 2019, n. 161 intitolato “Modifiche  urgenti   alla   disciplina   delle   intercettazioni   di conversazioni o comunicazioni.

Precisato ciò, esaminiamo nel dettaglio in cosa consistono queste modifiche.

Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle  intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

L’art. 1 di questo decreto legge dispone che all’”articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le  parole  «alle  operazioni  di  intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi  dopo  il  31  dicembre 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  procedimenti  penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;  2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2020»  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».

Tal che ne consegue che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 216/2017 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi non più dopo il 31 dicembre 2019, ma dopo il 29 febbraio di quest’anno mentre la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia non più a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma dal 1 marzo del 2020.

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Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

L’art. 2 del decreto in questione apporta una serie di modifiche alla regolamentazione inerente le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

In particolare, in ordine alle novità previste dal primo comma dell’art. 2, è ivi stabilito che al “codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all’articolo 114 dopo il comma  2  e’  aggiunto  il  seguente: «2-bis. E’ sempre  vietata  la  pubblicazione,  anche  parziale,  del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.»;   b) all’articolo 242: 1) al comma 2, le parole: «acquisito un  nastro  magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una  registrazione»  e  le parole: «a norma dell’articolo  493-bis,  comma  2»  sono  sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 268, comma 7»;   2)  la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;   c) all’articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per  i  delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti  con la pena della reclusione non inferiore nel  massimo  a  cinque  anni, determinata ai sensi dell’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e per i  delitti  dei  pubblici  ufficiali  o  degli  incaricati  di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i  quali  e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4»;  d) all’articolo 267: 1) al comma  1,  le  parole  «e  per  i  delitti  dei  pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque  anni,  determinata  ai sensi dell’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e’  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell’articolo 4»; 2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e  per  i  delitti  dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro  la pubblica amministrazione per  i  quali  e’  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell’articolo 4»; 3) al comma 4, l’ultimo periodo e’ soppresso; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per  ciascuna  intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.»; e) all’articolo 268: 1) il comma  2-bis e’ sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero da’ indicazioni e vigila affinche’ nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.»; 2) il comma 2-ter e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti: «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla  conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato  l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito puo’ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. Ai difensori dell’imputato e’ immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e  5, per via telematica hanno facolta’ di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. Il giudice, anche nel corso delle attivita’ di  formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni  ovvero  la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo  per il dibattimento. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;f) all’articolo 269:1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse  relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facolta’ e’ in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;2) il comma 1-bis e’ abrogato; 3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:  «2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu’ soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e’ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.»; g) all’articolo 270:1) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall’articolo 266, comma 2-bis.»; 2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono  sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8.»; h) all’articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,» sono soppresse; i) all’articolo 293, comma 3, i periodi terzo e quarto  sono soppressi; l) all’articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»; m) all’articolo 415-bis, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facolta’ di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta’ di estrarre  copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo’, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui  all’articolo 268, comma 6.»; n) all’articolo 422, il comma 4-bis e’ soppresso; o) all’articolo 454, dopo il comma 2, e’  aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla  notifica  prevista  dall’articolo 456, comma 4, il difensore puo’ depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.»; p) all’articolo 472, comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso; q) gli  articoli  268-bis,  268-ter,  268-quater,  493-bis  sono abrogati.

Si legga anche:”Le intercettazioni ambientali”

Tal che ne consegue che: 1) adesso è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis c.p.p.; 2) è ora stabilita la trascrizione, a norma dell’art. 268, c. 7, c.p.p. (e non più ai sensi dell’art. 493-bis, c. 2, c.p.p.) di qualsivoglia registrazione e non solo del nastro magnetofonico; 3) è sempre consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non solo per i delitti contro la p.a. commessi da pubblici ufficiali ma ora anche da incaricati di pubblico servizio sempreché la pena della reclusione non sia inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione (tenuto conto di quanto sancito dall’art. 4 c.p.p.); 4) in relazione all’operazione captativa indicata al numero precedente, è previsto che, anche nel caso in cui questi reati siano commessi da incaricati di pubblico servizio, nel decreto che autorizza l’intercettazione siano indicati i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono; 5) nei casi di cui al comma 2 dell’art. 267 c.p.p., è adesso stabilito che il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., ma anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per  i  quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell’articolo 4 del c.p.p.; 6) non è più contemplato che l’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni; 7) se prima era disposto che in apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero erano annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni, è attualmente sancito che In apposito registro riservato gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per  ciascuna  intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni; 8) se in precedenza era contemplato il divieto della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardavano dati personali definiti sensibili dalla legge prevedendosi al contempo che nel verbale delle operazioni erano indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione era intervenuta, è ora stabilito che il pubblico ministero da’ indicazioni e vigila affinche’ nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini; 9) non è più previsto che il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova nonchè disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge; 10) se dapprima era disposto che i verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga oltre ad essere sancito, per un verso, che il pubblico ministero disponeva con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite, per altro verso, che con lo stesso decreto la pubblica accusa fissava le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso, è ora sancito, attraverso l’inserimento di ulteriori commi, oltre il comma quarto (anch’esso emendato) quanto segue: “4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1.

Entro cinque giorni dalla  conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato  l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito puo’ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. Ai difensori dell’imputato e’ immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e  5, per via telematica hanno facolta’ di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. Il giudice, anche nel corso delle attivita’ di  formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni  ovvero  la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo  per il dibattimento. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7”; 11) se prima era disposto che  i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, erano conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che aveva richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto mentre al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate, è ora disposto che i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse  relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni mentre spetta ancora al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facolta’ l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate; 12) non è più previsto che non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, c.p.p.; 13) se in precedenza era contemplato che, salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, c.p.p., le registrazioni erano conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione fermo restando che gli interessati, a tutela della riservatezza, potevano chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che aveva autorizzato o convalidato l’intercettazione e il giudice decideva in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 c.p.p., è attualmente disposto che, salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, c.p.p., le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu’ soggetta a impugnazione fermo restando che gli interessati, quando la documentazione non e’ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 del c.p.p.; 14) se prima era disposto che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non potevano essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali era stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultavano essere indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, è ora stabilito che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 270 c.p.p., i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall’articolo 266, comma 2-bis, c.p.p.; 15) se, in relazione al deposito presso l’autorità competente per il diverso procedimento disposto, ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1 dell’art. 270 c.p.p. e in relazione ai verbali e alle registrazioni delle intercettazioni depositati. si applicavano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater c.p.p., adesso rilevano quelle di cui all’articolo 268, commi 6, 7 e 8; 16) in merito alle misure interdittive,  tra gli elementi su cui si fonda la richiesta della loro applicazione, scompare il riferimento ai verbali di cui all’articolo 268, comma 2, c.p.p., limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti; 17) in materia di adempimenti esecutivi, sono stati soppressi i periodi terzo e quarto dell’art. 293, c. 3, c.p.p.; 18) posto che al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, non si applicano più ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270 c.p.p., ma le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270 c.p.p.; 19) in materia di avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, è adesso stabilito quanto sussegue: “Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facolta’ di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta’ di estrarre  copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.

Il difensore puo’, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui  all’articolo 268, comma 6”, c.p.p.; 20) in materia di udienza preliminare non è più previsto che se la richiesta di cui al comma 1 dell’art. 422 c.p.p. ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater c.p.p.; 21) in materia di giudizio immediato è adesso contemplato che, qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, c.p.p. con la richiesta, il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova fermo restando che, da un lato, entro quindici giorni dalla  notifica  prevista  dall’articolo 456, comma 4, c.p.p., il difensore puo’ depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia e sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato, dall’altro, in caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6, c.p.p.; 22) in materia di dibattimento non è più contemplato che il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale; 23) sono stati abrogati gli  articoli  268-bis,  268-ter,  268-quater e 493-bis  del c.p.p..

Terminata la disamina delle novità introdotte dall’art. 2, c. 1, d.l. n. 161/2019, venendo ad esaminare quelle previste dal comma 2 di questo stesso articolo, è ivi sancito quanto segue: “2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 89 e’ sostituito dal seguente: «Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). – 1.Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268 comma 1 del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalita’ di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora  di inizio e di cessazione della intercettazione nonche’ i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico  su  dispositivo elettronico  portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono  le comunicazioni o conversazioni. 2. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili  possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni  intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita’ della rete di trasmissione, esclusivamente nell’archivio  digitale  di  cui all’articolo 269, comma 1, del codice. Durante il  trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita’ che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso. 4. Quando e’ impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice da’ atto delle  ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 5.

Al termine delle  operazioni  si  provvede, anche  mediante persone idonee di  cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita’ tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si da’ atto nel verbale.»;  b) l’articolo 89-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). – 1. Nell’archivio digitale istituito dall’articolo  269,  comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza  del  Procuratore della  Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L’archivio e’ gestito con modalita’ tali  da  assicurare la segretezza della documentazione  relativa alle intercettazioni  non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e’ vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali  di  polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.  4. I difensori delle parti possono ascoltare le  registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’  informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»; c) all’articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell’archivio» e’ soppressa la parola «riservato».

Da ciò deriva che: I) se prima l’art.  89 disp. att. c.p.p. era così formulato: “1. Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268, comma 1, del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. 2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell’apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall’articolo 267, comma 5, del codice. 2-bis. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita’ della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita’, in modo da assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. 2-quater. Quando e’ impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice da’ atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita’ tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si da’ atto nel verbale”, questa norma attuativa è ora concepito nel seguente modo: “1. Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268 comma 1 del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalita’ di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora  di inizio e di cessazione della intercettazione nonche’ i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico  su  dispositivo elettronico  portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono  le comunicazioni o conversazioni. 2. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili  possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni  intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita’ della rete di trasmissione, esclusivamente nell’archivio  digitale  di  cui all’articolo 269, comma 1, del codice. Durante il  trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita’ che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso. 4. Quando e’ impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice da’ atto delle  ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 5. Al termine delle  operazioni  si  provvede, anche  mediante persone idonee di  cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita’ tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si da’ atto nel verbale.»;  II) se l’art. 89 disp. att. c.p.p. era così strutturato: “1. Presso l’ufficio del pubblico ministero e’ istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L’archivio e’ gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalita’ tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita.

Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi”, questo precetto attuativo è ora cosi configurato: “1. Nell’archivio digitale istituito dall’articolo  269,  comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza  del  Procuratore della  Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L’archivio e’ gestito con modalita’ tali  da  assicurare la segretezza della documentazione  relativa alle intercettazioni  non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e’ vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali  di  polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.  4. I difensori delle parti possono ascoltare le  registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’  informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia”; III) in riferimento alla trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, l’archivio di cui all’art. 89 bis disp. att. c.p.p. dove il pubblico ministero conserva gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili, non è più qualificabile come “riservato”.

Conclusa anche la disamina del comma secondo dell’art. 2 di questo decreto legge, il comma terzo stabilisce che con “decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore  informatico su dispositivo elettronico portatile” mentre il comma quarto dispone che i “requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure  idonee di affidabilita’, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzione delle operazioni autorizzate”.

Oltre a ciò è stabilito, per un verso, che, con “decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita’ di accesso all’archivio di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale, nonche’ di consultazione e richiesta di copie, a  tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi” (art. 2, c. 5, d.l. n. 161/2019), per altro verso, che, con “decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalita’ dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalita’ e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti  relativi alle intercettazioni e’ eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 2, c. 6, d.l. n. 161/2019).

A sua volta il comma settimo sempre di questo dettato normativo statuisce che all’“articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte  le  seguenti:  «o degli incaricati di pubblico servizio»” e da ciò deriva che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 non solo per i procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, ma anche quando questi illeciti penali siano commessi da incaricati di pubblico servizio.

Da ultimo il comma ottavo di questo articolo stabilisce che le “disposizioni  del  presente  articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020”.

Tal che ne deriva che le modifiche sin qui esaminate potranno rilevare solo per le iscrizioni delle notizie di reato che verranno fatte dopo il 29 febbraio di quest’anno fermo restando che l’art. 4 del d.l. n. 161/2019 dispone  al primo comma che il “presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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