L’erronea qualificazione giuridica del fatto, che consente il ricorso per Cassazione a norma dell’art. 448, c. 2-bis, c.p.p., deve risultare dalla sentenza e non può richiedere accertamenti in punto di fatto

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(Ricorso rigettato)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 448, c. 2-bis)

Il fatto

Il Tribunale di Rovigo disponeva l’applicazione di pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di F. M. R, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625 numeri 2), 5) e 7), cod. pen. recependo l’accordo in tal senso raggiunto dalle parti.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto il tentato furto era avvenuto mediante introduzione nelle pertinenze di un edificio scolastico che, per sua natura, non può essere ricondotto alla nozione di privata dimora.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito che, se a mente dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. novellato dalla legge n. 103 del 2017, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all’erronea qualificazione giuridica del fatto, tuttavia, considerati i limiti del giudizio di legittimità, l’errore deve risultare dalla sentenza e non può richiedere accertamenti in punto di fatto perché inibiti alla Corte di cassazione (arg. da Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013; Sez. U n. 40150 del 21/06/2018,).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini facevano presente come la qualificazione giuridica del fatto fosse stata coerente con quanto indicato nell’editto accusatorio il quale aveva fatto espresso riferimento alla circostanza che l’edificio scolastico era “destinato in parte a privata dimora”.

A fronte di ciò, ad avviso della Corte, la diversa qualificazione proposta dal ricorrente presentava margini di opinabilità e la verifica della tesi prospettata avrebbe richiesto accertamenti in fatto inammissibili in sede di legittimità ordinaria.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui chiarisce come deve essere proposto, quale motivo di doglianza nel ricorso per Cassazione, l’erronea qualificazione giuridica del fatto (secondo quanto previsto dall’art. 448, c. 2-bis, c.p.p.).

Difatti, in tale sentenza, citandosi un costante orientamento nomofilattico formatosi sul punto, è postulato che siffatto errore deve risultare dalla sentenza e non può richiedere accertamenti in punto di fatto.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale provvedimento, proprio perché spiega come si può ricorrere per Cassazione in questo caso, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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