Inoltre, il principio di solidarietà in esso affermato si riverbera ampiamente all’interno della disciplina del codice civile, attraverso la clausola generale di buona fede. Ad esempio la Corte Cost., con ordinanze n. 248/13 e n. 13/14 (in tema di caparra confirmatoria), ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 1385 c.c. (che non prevede il potere giudiziale di riduzione della caparra manifestamente iniqua) affermando che le clausole confirmatorie inique sono nulle (totalmente o parzialmente) per contrasto con l’art. 2 Cost. Si veda, in proposito, il passaggio in cui Corte Cost. ord. n. 248/2013 ha affermato la “rilevabilità, ex officio, della nullità (totale o parziale) ex art. 1418 c.c., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost., (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra
direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato» (Corte di cassazione n. 10511 del 1999; ma già n. 3775 del 1994 e, in prosieguo, a sezioni unite, n.
18128 del 2005 e n. 20106 del 2009).“
Forniamo allora di seguito una sintetica rassegna degli indispensabili riferimenti normativi complementari e delle più importanti pronunce che hanno fatto perno sull’articolo 2 della Costituzione.
Testo dell’articolo 2 della Costituzione
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Legislazione di riferimento
L. 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
L. 13 luglio 1966, n. 653 – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963
L. 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sul volontariato.
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. – Codice in materia di protezione dei dati personali.
L. 20 maggio 2016, n. 76 – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: “Caso Cappato: la decisione della Consulta”
Giurisprudenza costituzionale
Sent. n. 11/1956, relativa alla definizione di diritti inviolabili
“Con l’articolo 2 la Costituzione […] eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana, diritti che appartengono all’uomo inteso come essere libero”.
Sent. n. 561/1987, sul diritto alla libertà sessuale
“Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo as- soluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire”.
Sent. n. 75/1992, relativa al principio pluralista e di solidarietà sociale
“[Il volontariato] è […], la più diretta realizzazione del principio di solidarietà socia- le, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, compor- tando l’originaria connotazione dell’uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”.
Sent. n. 13/1994, relativa al diritto all’identità personale
“[…] È certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all’identità personale. Si tratta – come efficacemente è stato osservato – del diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo”.
Sent. n. 223/1996, relativa al diritto alla vita (caso Venezia)
“Il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare […] configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2”.
Sent. n. 138/2010, relativa alla nozione di formazione sociale applicabile alle unioni di fatto
“[…] per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.
Sent. n. 245/2011, relativa alla tutela dei diritti fondamentali degli stranieri (diritto al matrimonio)
“[…] resta pur sempre fermo […] che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spetta- no «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010). […] deve osservarsi come non proporzionato a tale obiettivo [evitare matrimoni di comodo, n.d.r.] si presenti il sacrificio imposto – dal novellato testo dell’art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi”.
La presente rassegna normativa e giurisprudenziale sull’art. 2 della Costituzione è tratta da “Guida ragionata alla costituzione italiana” scritta da Licia Califano e Massimo Rubechi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento